Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 701/2026 - Torino, Sezione 3

per l’accertamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’inerzia serbata dall’Azienda Sanitaria Locale di Asti in relazione alla definitiva liquidazione dell’importo dovuto a Pulitori ed Affini S.p.a. a titolo di revisione prezzi, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163 del 2006 e dell’art. 35 del Capitolato di gara, maturata nel periodo contrattuale febbraio 2021 – gennaio 2024, la cui debenza è stata riconosciuta e quantificata dall’Amministrazione resistente per un importo pari a € 503.153,33, oltre Iva, con nota prot. n. 66991/24 del 22 novembre 2024 e dunque per l’accertamento, previa positiva valutazione della fondatezza della pretesa, dell’obbligo di provvedere con conseguente condanna ex artt. 31, commi 1 e 3, e 34, comma 1 lett. b) e c) c.p.a., ad adottare, entro un termine non superiore a 30 giorni, lo specifico provvedimento di liquidazione della somma dovuta a titolo di revisione del prezzo contrattuale maturata nel febbraio 2021 – gennaio 2024, quantificata ed accordata a Pulitori ed Affini S.p.a. per un importo pari a € 503.153,33, oltre Iva nonché, ove occorra, per la nomina ex art. 117, comma 3, c.p.a. di un Commissario ad acta, che a ciò provveda in via sostitutiva. In relazione ai motivi aggiunti depositati in data 21.10.2025, per l’annullamento, previa conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a. - in parte qua, della Delibera n. 1641 del 16 ottobre 2025, depositata in giudizio dall’ASL di Asti il 20 ottobre 2025 e trasmessa all’esponente in pari data, con cui il Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Asti ha disposto di “… di prendere atto della deliberazione del Direttore Generale N.804 del 06.10.2025 dell’ASL AL e … di riconoscere la revisione prezzi prevista dall’art. 35 del Capitolato Speciale…” in favore della ricorrente Consoli e di “di riconoscere, per il periodo 16/02/2020 - 14/01/2024, le seguenti somme dovute a titolo di revisione prezzi…”, pari ad € 503.153,33, oltre Iva, nella parte in cui l’ASL di Asti non ha disposto la liquidazione degli interessi moratori dovuti ex lege ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 231 del 2002; - della nota prot. n. 0109225 del 14 ottobre 2025, richiamata per relationem dall’ASL di Asti nella PEC di trasmissione della citata Delibera dello scorso 20 ottobre, con cui l’ASL di Alessandria ha negato la debenza degli interessi moratori con motivazione fatta propria dalla stessa ASL di Ast; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali al provvedimento impugnato nonché per l’accertamento della spettanza in capo a Consoli S.p.a. degli interessi di mora ex artt. 3 e 4 del d.lgs. 231/2002 nella misura di € 125.652,81, calcolati sulla somma riconosciuta dall’Amministrazione, Iva inclusa, a decorrere dalla presentazione dell’istanza di revisione prezzi del 17 gennaio 2024 e sino alla data del 20 ottobre 2025, o, in via subordinata, nella misura minore di € 60.475,71, se calcolati dal 25 novembre 2024, data in cui le parti hanno raggiunto l’accordo sul quantum della revisione prezzi o, in via ulteriormente subordinata, nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia; e per la conseguente condanna dell’ASL di Asti al pagamento in favore di Consoli S.p.a. dell’importo dovuto a titolo di interessi di mora pari ad € 125.652,81, o, in subordine, pari ad € 60.475,71 o, in ulteriore subordine, pari all’importo minore o maggiore ritenuto di giustizia;

Giustizia amministrativa202501080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio dell’ASL sull’istanza di revisione prezzi e, con motivi aggiunti, deliberazione di riconoscimento della revisione prezzi nella parte in cui non riconosce gli interessi moratori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha inizialmente agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l’inerzia dell’ASL di Asti sull’istanza di revisione prezzi relativa al periodo febbraio 2021-gennaio 2024, formulata ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 35 del capitolato. Deduceva la violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990, dell’obbligo di provvedere, della disciplina sulla revisione prezzi, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, correttezza, buona fede, legittimo affidamento e doverosità dell’azione amministrativa, nonché sviamento e ingiustizia manifesta. Nel corso del giudizio l’ASL adottava la deliberazione del 16 ottobre 2025, riconoscendo alla società la revisione prezzi per euro 503.153,33 oltre IVA, ma senza riconoscere gli interessi moratori. Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava quindi la deliberazione e la nota dell’ASL di Alessandria richiamata per relationem, deducendo la violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 231/2002 e dei principi di buona fede e correttezza, chiedendo l’accertamento del diritto agli interessi moratori, in via principale dal 17 gennaio 2024, data dell’istanza di revisione, fino al 20 ottobre 2025, e in subordine da date successive, nonché la condanna dell’ASL al pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale avverso il silenzio, poiché l’ASL si era pronunciata sull’istanza durante il giudizio, facendo venir meno l’interesse alla decisione sull’inerzia. Ha invece accolto i motivi aggiunti. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, ha affermato che il procedimento per il riconoscimento della revisione prezzi si attiva necessariamente su istanza dell’impresa e che, prima di tale istanza, non decorrono interessi moratori, non essendo ancora configurabile un ritardo nel pagamento del compenso revisionale. La decorrenza va pertanto fissata almeno dalla presentazione dell’istanza di revisione, anche perché la fase relativa alla spettanza della revisione implica l’esercizio di un potere autoritativo e tecnico-discrezionale della stazione appaltante. Il TAR ha ritenuto irrilevante che il capitolato prevedesse una revisione effettuata dalla stazione appaltante per tutte le aziende aderenti: il modulo organizzativo prescelto dall’amministrazione non può determinare un trattamento deteriore per l’operatore economico. Eventuali ritardi nei rapporti interni tra le aziende sanitarie restano irrilevanti nei confronti dell’impresa. La deliberazione impugnata è stata quindi annullata nella parte in cui non riconosceva gli interessi moratori dalla data del 17 gennaio 2024 fino al saldo effettivo. Le spese sono state compensate per l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro il silenzio dell’amministrazione; il ricorso contro l’inerzia è divenuto improcedibile dopo l’adozione del provvedimento espresso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È stata applicata per dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per la conversione del rito dal giudizio sul silenzio al rito ordinario relativo all’impugnazione del provvedimento sopravvenuto.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    Costituisce la base normativa della revisione prezzi richiesta dall’impresa nell’ambito dell’appalto.

  • art. 35 del Capitolato speciale

    la revisione prezzi sarà effettuata dalla Stazione Appaltante per tutte le Aziende aderenti

    La previsione capitolare non esclude la decorrenza degli interessi dalla presentazione dell’istanza e non può trasferire sull’impresa le conseguenze del modulo organizzativo adottato dalle amministrazioni.

  • artt. 3 e 4 d.lgs. 231/2002

    Fondano il diritto agli interessi moratori sulle somme dovute all’impresa; nel caso concreto gli interessi decorrono dalla presentazione dell’istanza di revisione prezzi.

Massime di principio

  • Il procedimento amministrativo per il riconoscimento del compenso revisionale si attiva necessariamente su istanza dell’impresa; prima della presentazione dell’istanza non decorrono interessi moratori sul compenso revisionale, perché non è ancora configurabile un ritardo nel pagamento di una somma dovuta.
  • Ai fini della decorrenza degli interessi moratori sul compenso revisionale, il dies a quo va individuato almeno nella data di presentazione dell’istanza di revisione, anche quando l’amministrazione debba previamente verificare la sussistenza dei presupposti della revisione e determinare l’importo spettante.
  • Il riconoscimento della revisione prezzi comporta una prima fase caratterizzata dall’esercizio di un potere autoritativo e tecnico-discrezionale della stazione appaltante sulla spettanza del compenso e una successiva fase relativa alla quantificazione della pretesa, nella quale la posizione dell’impresa assume consistenza di diritto soggettivo.
  • Il modello organizzativo o procedimentale adottato da più amministrazioni per la gestione unitaria della revisione prezzi non può determinare un trattamento deteriore per l’operatore economico, salva la rilevanza dei rapporti interni tra le amministrazioni ai fini dell’eventuale responsabilità per il ritardo.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTermini del procedimento e silenzioDanno da ritardo
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.