Sentenza n. 1171/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militari pensionati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti alla Guardia di Finanza, collocati in quiescenza a domanda dopo aver maturato più di 35 anni di servizio utile e 55 anni di età, hanno chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, nonché il ricalcolo del TFS con corresponsione delle somme aggiuntive, interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere liquidato il trattamento sulla base dei dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza, nonché la decadenza dal termine per la presentazione della domanda e la prescrizione quinquennale. Nel merito, l’Istituto ha contestato l’applicabilità del beneficio ai ricorrenti e la possibilità di collegare i requisiti previsti dall’art. 6-bis alla disciplina sopravvenuta della pensione di anzianità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, affermando che l’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio è l’ente previdenziale competente, nei cui confronti deve essere instaurata la controversia. Nel merito, ha ritenuto che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosca i sei scatti stipendiali, rilevanti anche per la liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale che cessa dal servizio a domanda quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Tali requisiti non devono essere automaticamente adeguati alle successive modifiche della disciplina della pensione di anzianità, trattandosi di regimi giuridici distinti. Il beneficio si applica anche al personale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 dell’art. 6-bis non determina la decadenza dal beneficio, essendo funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo e non essendo prevista espressamente una conseguenza decadenziale. La prescrizione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio, anche in considerazione dell’effetto interruttivo del pagamento rateale. Il TAR ha inoltre escluso il contrasto della disciplina con l’art. 81 Cost. Ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti al beneficio e ordinato la rideterminazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo e corresponsione delle somme spettanti. Le spese sono state compensate per la natura della controversia e la non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ...
La disposizione riconosce sei scatti stipendiali utili anche per la liquidazione del trattamento di fine servizio al personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
La disposizione richiama il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997
La previsione relativa al pagamento della contribuzione residua per il personale cessato a domanda opera ai fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio.
art. 81 Cost.
Il principio di copertura finanziaria non impedisce l’applicazione giudiziale dell’art. 6-bis, poiché esiste una norma di copertura e il principio costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice interprete.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo a precedenti conformi come parte della motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Il personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
- I requisiti anagrafico e contributivo previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 costituiscono presupposti autonomi del beneficio e non sono automaticamente sostituiti o adeguati alle successive modifiche della disciplina della pensione di anzianità.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo e, in assenza di un’espressa previsione legislativa, la sua inosservanza non comporta la decadenza dal diritto ai sei scatti.
- La prescrizione del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dalla cessazione dal servizio; il pagamento rateale può avere efficacia interruttiva della prescrizione.
- La controversia relativa alla corretta liquidazione del trattamento di fine servizio deve essere instaurata nei confronti dell’ente previdenziale obbligato al pagamento, anche quando la liquidazione sia stata effettuata sulla base dei dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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