Cassazione Penale, Ordinanza n. 07637/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 gennaio 2024. Il motivo dedotto era unico e riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la doglianza era generica e sostanzialmente priva di un effettivo confronto con la motivazione di merito: la Corte territoriale aveva infatti motivato congruamente il diniego delle attenuanti richiamando la gravità del fatto e la totale mancanza di giustificazioni dell'evasione. Poiché la critica si risolveva in una contestazione non specifica di valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente in base alle questioni dedotte.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a una critica generica della motivazione di merito senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se il ricorso evidenzia un vizio effettivo della motivazione; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del fatto a quella, congrua e logica, del giudice di merito.
- La valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche, quando sorretta da motivazione adeguata e non illogica, è tendenzialmente insindacabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso determina, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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