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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07637/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 gennaio 2024. Il motivo dedotto era unico e riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la doglianza era generica e sostanzialmente priva di un effettivo confronto con la motivazione di merito: la Corte territoriale aveva infatti motivato congruamente il diniego delle attenuanti richiamando la gravità del fatto e la totale mancanza di giustificazioni dell'evasione. Poiché la critica si risolveva in una contestazione non specifica di valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente in base alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a una critica generica della motivazione di merito senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se il ricorso evidenzia un vizio effettivo della motivazione; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del fatto a quella, congrua e logica, del giudice di merito.
  • La valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche, quando sorretta da motivazione adeguata e non illogica, è tendenzialmente insindacabile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso determina, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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