Cassazione Civile, Ordinanza n. 10061/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario immobile)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato il classamento di un'unità immobiliare, porzione di un complesso edilizio destinato ad uffici pubblici, attribuendole in autotutela la categoria D/8. La contribuente aveva invece denunciato la variazione proponendo la categoria B/4, poi mantenuta solo quanto alla categoria, ma con diversa consistenza e rendita. I giudici di merito hanno annullato l'atto ritenendo non corretta l'attribuzione della D/8, valorizzando il fatto che l'immobile ricadeva in un piano particolareggiato di recupero di un'area destinata esclusivamente a opere pubbliche. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo due motivi di violazione di legge: con il primo lamenta che la CTR non avrebbe considerato le caratteristiche intrinseche dell'immobile, compatibili con l'uso a uffici, e avrebbe dato rilievo alla natura privata del proprietario e alla disciplina urbanistica; con il secondo censura la decisione perché avrebbe fondato il classamento sul solo inserimento del compendio in un'area destinata a opere pubbliche, senza valutare le caratteristiche oggettive degli immobili. La resistente controricorre chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che ai fini del classamento catastale è decisiva la natura oggettiva del bene, la sua destinazione funzionale e produttiva e la concreta potenzialità di utilizzo, mentre non rilevano né la qualità pubblica o privata del proprietario né circostanze meramente contingenti. Nel caso concreto, la destinazione a uffici pubblici non era contingente ma ordinaria, perché l'immobile ricadeva in un piano urbanistico che consentiva esclusivamente opere pubbliche con tale destinazione, rendendo incompatibile una diversa destinazione e quindi insussistente il presupposto per la categoria D/8, propria di immobili costruiti per speciali esigenze industriali o commerciali non trasformabili senza radicali interventi. Le spese sono poste a carico dell'Agenzia; non si applica il raddoppio del contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
viene richiamato quale vizio denunciato in cassazione dai motivi di ricorso
art. 6 D.P.R. 1142/1949
è evocato per affermare che il classamento deve dipendere dalle caratteristiche oggettive dell'immobile e non dalla disciplina urbanistica o dalla qualità del proprietario
artt. 6, 61 e 62 D.P.R. 1142/1949
sono richiamati per sostenere che la categoria catastale deve essere determinata in base alle caratteristiche dell'unità immobiliare e non al solo inserimento in un'area destinata a opere pubbliche
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 8
distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi
è la base normativa del sistema di classamento delle unità immobiliari ordinarie secondo condizioni oggettive ed estrinseche/intrinseche
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10
viene richiamato, insieme alla disciplina successiva, per la categoria degli immobili speciali o particolari
D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514
è richiamato come fonte che ha modificato la disciplina catastale e distingue immobili ordinari da speciali o particolari
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 5
definisce le zone censuarie come ambiti omogenei sotto il profilo socio-economico e delle caratteristiche immobiliari
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6
definisce le categorie delle destinazioni ordinarie sulla base delle caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 7
disciplina le classi in relazione alle diverse capacità reddituali delle unità immobiliari
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8
viene indicato come norma che colloca nel gruppo speciale gli immobili costruiti per speciali esigenze di attività industriali o commerciali e non destinabili ad altro senza radicali trasformazioni
legge 8 giugno 1936, n. 1231, art. 28
è richiamata nel descrivere i fabbricati che possono essere ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione speciale
L. n. 1249 del 1939
viene richiamata quale legge di conversione del R.D.L. n. 652 del 1939 istitutivo del nuovo catasto edilizio urbano
D.M. 19/04/1994, n. 701
è richiamato per ribadire l'autonomia della disciplina catastale rispetto a quella urbanistica
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione nel caso di soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- Il classamento catastale va determinato in base alle caratteristiche oggettive dell'immobile e alla sua destinazione funzionale e produttiva, non alla qualità pubblica o privata del proprietario.
- Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, rileva la concreta potenzialità di utilizzo del bene e non il suo uso occasionale o contingente.
- La disciplina urbanistica non coincide con quella catastale, ma può assumere rilievo come dato oggettivo per verificare se la destinazione dell'immobile sia ordinaria e stabilmente impressa al bene.
- La categoria D/8 è riservata a immobili costruiti per speciali esigenze di attività industriali o commerciali, non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni; non può essere estesa a immobili destinati a uffici pubblici solo perché inseriti in un compendio immobiliare privato.
- Quando il piano urbanistico consente esclusivamente una determinata destinazione pubblica, tale destinazione non è contingente ma ordinaria e può incidere sul corretto classamento catastale.
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