Sentenza n. 1265/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione del lavoro irregolare, con contestuale ordine di ritiro dell’assicurata postale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Modena che aveva respinto la sua istanza di emersione per mancanza dei presupposti di legge. Ha dedotto eccesso di potere, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la Questura avesse attribuito valore automaticamente ostativo a una segnalazione Schengen inserita dalla Francia per una mera irregolarità amministrativa connessa all’ingresso illegale in Francia, senza valutare autonomamente la sua posizione personale, il possesso degli altri requisiti per la procedura di emersione e l’eventuale sussistenza di motivi seri, ai sensi della Convenzione Schengen, tali da consentire il rilascio del titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulla segnalazione Schengen inserita dalla Francia il 19 marzo 2021 e confermata dall’autorità estera. Secondo il giudice, l’art. 5 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, l’art. 4, comma 6, e l’art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998, nonché l’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. 34/2020, qualificano la segnalazione ai fini della non ammissione come causa ostativa, de iure, all’ingresso nel territorio Schengen e al rilascio della regolarizzazione in Italia. La Questura, in presenza della segnalazione, esercita quindi un potere vincolato e può motivare il diniego mediante il richiamo alla segnalazione adottata dall’altro Stato Schengen, senza dover svolgere un’ulteriore valutazione sulla concreta pericolosità dello straniero né verificare la legittimità dell’atto estero. Il giudice ha inoltre precisato che lo Stato che intenda comunque rilasciare il permesso può farlo soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o derivanti da obblighi internazionali, e previa consultazione con lo Stato che ha inserito la segnalazione. Tali presupposti non sono stati ritenuti sussistenti o comunque idoneamente dedotti nel caso concreto. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 5 Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
sia negato l’ingresso nel territorio Schengen a chi risulta segnalato ai fini della non ammissione
La segnalazione ai fini della non ammissione costituisce presupposto per il diniego dell’ingresso nel territorio Schengen.
art. 4, comma 6, d.lgs. 286/1998
non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri ... che debbono essere espulsi e quelli segnalati ... ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali
La segnalazione internazionale ai fini del respingimento o della non ammissione impedisce l’ingresso dello straniero nel territorio nazionale.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti
Le convenzioni internazionali esecutive in Italia possono fondare il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno Stato contraente.
art. 103, comma 10, lettera b), d.l. 34/2020
La segnalazione di inammissibilità dell’ingresso del cittadino straniero nel territorio Schengen preclude la possibilità di ottenere la regolarizzazione dello straniero presente in Italia.
Massime di principio
- La segnalazione inserita da uno Stato Schengen nel sistema SIS ai fini della non ammissione costituisce, in presenza dei relativi presupposti normativi, causa ostativa automatica al rilascio in Italia del provvedimento di regolarizzazione dello straniero già presente sul territorio nazionale.
- In presenza di una segnalazione Schengen confermata dall’autorità dello Stato segnalante, il diniego della regolarizzazione ha natura vincolata e può essere motivato mediante il richiamo alla segnalazione estera, senza che l’amministrazione italiana debba rivalutare la concreta pericolosità dello straniero o la legittimità dell’atto adottato dall’altro Stato.
- Lo Stato che intenda rilasciare comunque un titolo di soggiorno a favore di una persona segnalata ai fini della non ammissione può procedere soltanto in presenza di motivi seri, in particolare umanitari o derivanti da obblighi internazionali, e deve attivare un’apposita procedura di consultazione con lo Stato che ha effettuato la segnalazione.
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