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Sentenza

Sentenza del 10/04/2017 n. 582 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

IRPEF - Accontamenti a TFM amministratori - Deducibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che l'accantonamento per il TFM degli amministratori non è integralmente deducibile sulla base di una determinazione libera e discrezionale. La deducibilità è soggetta al limite quantitativo previsto per il TFR dei lavoratori dipendenti, individuato secondo i criteri dell'art. 2120 c.c. Pertanto, la pretesa di dedurre accantonamenti eccedenti tale limite non è stata accolta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità fiscale degli accantonamenti effettuati dalla società per il trattamento di fine mandato degli amministratori. La questione era se tali accantonamenti potessero essere determinati liberamente oppure dovessero rispettare un limite quantitativo analogo a quello previsto per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti. La sentenza ha ritenuto applicabile il limite derivante dal combinato disposto dell'art. 17, comma 1, e dell'art. 105, comma 1, del TUIR, nonché dell'art. 2120 del codice civile.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 1, TUIR

    La norma disciplina il trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto e delle somme assimilate, fungendo da riferimento per il TFM degli amministratori.

  • Art. 105, comma 1, TUIR

    La deducibilità degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto è riconosciuta nei limiti delle disposizioni civilistiche applicabili; tale principio è stato esteso al TFM degli amministratori.

  • Art. 2120 c.c.

    Il criterio di calcolo del TFR dei lavoratori dipendenti costituisce il limite quantitativo di riferimento per determinare la quota fiscalmente deducibile dell'accantonamento al TFM.

Massime di principio

  • Gli accantonamenti al TFM degli amministratori devono essere supportati da criteri oggettivi e non possono essere stabiliti liberamente dalla società.
  • Ai fini fiscali, la deducibilità del TFM è soggetta al limite quantitativo desumibile dai criteri di calcolo del TFR previsti dall'art. 2120 c.c.
  • La parte dell'accantonamento eccedente il limite fiscalmente riconosciuto può essere considerata indeducibile, anche se prevista da una delibera societaria o da un accordo con l'amministratore.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare preventivamente l'accordo sul TFM, la congruità dell'importo e il metodo di calcolo utilizzato, verificando la coerenza con i limiti fiscali applicabili.

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