Cassazione Penale, Sentenza n. 45/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata in primo e secondo grado per occupazione abusiva di un appartamento dello IACP (contestato come condotta permanente dal 03/06/2008). Con il ricorso per cassazione si denunciava la violazione di legge per l'omessa applicazione, anche d'ufficio, della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e il mancato riscontro della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto che, in mancanza di riferimento alla data di cessazione della condotta permanente, la stessa si sia comunque considerata cessata con la sentenza di primo grado (04/10/2011) e che il termine prescrizionale massimo (7 anni e 6 mesi) sia decorso il 04/04/2019, non essendovi cause di sospensione ex art. 161 c.p. Ha inoltre escluso che il ricorso fosse manifestamente infondato per i rilievi relativi all'omessa valutazione dell'art. 131-bis.
Norme richiamate
artt. 633 e 639-bis c.p.
norme contestate a fondamento della condanna per occupazione abusiva di un appartamento dello IACP
Gli artt. indicati sono le disposizioni sostanziali cui è stata ricondotta la condotta contestata; la sentenza di merito aveva condannato sulla base di tali norme.
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (richiamata nel ricorso come omessa valutazione)
Il ricorrente ha lamentato che la corte territoriale non ha valutato, neppure d'ufficio, l'applicabilità della causa di non punibilità; la Cassazione ha rilevato il rilievo ma non lo ha considerato tale da rendere il ricorso manifestamente infondato.
art. 161 c.p.
cause di sospensione della prescrizione
La Corte ha verificato che non sussistevano cause di sospensione che avrebbero impedito il decorso del termine prescrizionale; pertanto la prescrizione ha potuto maturare alla data indicata.
Cass. sez. un. sent. n. 11930 dell'11/11/1994
richiamata nel motivo in tema di condotta permanente e sua cessazione
Si è richiamato il principio secondo cui, in assenza di elementi che indichino diversamente, la condotta permanente può considerarsi cessata con la pronuncia di primo grado ai fini del calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- In ipotesi di condotta permanente, se la cessazione non è indicata negli atti, il giudice può considerare quale termine finale la data della sentenza di primo grado ai fini della prescrizione.
- La prescrizione si determina valutando il termine massimo applicabile e le eventuali cause di sospensione ex art. 161 c.p.; in assenza di sospensioni la prescrizione può estinguere il reato anche dopo Cassazione.
- Il giudice di merito deve considerare, anche d'ufficio, l'eventuale applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis; tuttavia la mancata valutazione non rende automaticamente il ricorso manifestamente infondato.
- Quando la prescrizione è già maturata, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- Le eccezioni relative alla revoca della sospensione condizionale della pena devono essere esaminate nel merito, ma l'esito può risultare comunque irrilevante se il reato è estinto per prescrizione.
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