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Ordinanza

Ordinanza n. 106/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento dell’ordinanza adottata dal Comune di Cancello Arnone n. 38 del 29/08/2025 di demolizione e ripristino.

Giustizia amministrativa202505926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino di opere eseguite senza titolo su un'area ritenuta appartenente al patrimonio indisponibile pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 38 del 29 agosto 2025 e ne ha chiesto la sospensione cautelare. Ha fatto valere titoli di proprietà, tra cui un compromesso risalente al 1959, e la pendenza di un giudizio civile diretto all'accertamento dell'usucapione, assumendo quindi l'inesistenza o l'incertezza della titolarità pubblica dell'area. Il Comune e ACER Campania hanno prodotto visure catastali e ispezioni ipotecarie a sostegno della natura pubblica della particella 42 del foglio 27. La questione cautelare riguardava il fumus boni iuris della pretesa di annullamento dell'ordine di demolizione e ripristino, adottato ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza del necessario fumus boni iuris. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto che l'ordinanza comunale fosse conforme all'art. 35 d.P.R. 380/2001, disposizione che impone la demolizione e il ripristino delle opere eseguite senza titolo su suoli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato o di enti pubblici. La natura pubblica dell'area è stata ritenuta avvalorata dalle visure catastali e dalle ispezioni ipotecarie prodotte dalle amministrazioni, la cui attendibilità presuntiva non è stata superata dalle allegazioni del ricorrente. Il compromesso del 1959 è stato considerato privo di efficacia traslativa reale e non trascritto, quindi inidoneo a opporsi alla titolarità pubblica. Anche la pendenza del giudizio civile sull'usucapione non è stata ritenuta sufficiente a paralizzare il potere repressivo e ripristinatorio, in ragione dell'inusucapibilità dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 828, comma 2, c.c. e della natura vincolata dell'ordine di demolizione su suolo pubblico. Il periculum in mora non è stato specificamente valorizzato, poiché il difetto di fumus è risultato decisivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800 per ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal giudice amministrativo.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Impone l'ordine di demolizione e ripristino per opere eseguite senza titolo su suoli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato o di enti pubblici.

  • art. 828, comma 2, c.c.

    È richiamato per fondare l'inusucapibilità dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un ordine di demolizione e ripristino richiede un fumus boni iuris effettivo; quando il provvedimento appare conforme al paradigma dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, la domanda può essere respinta già per carenza di tale requisito.
  • L'ordine di demolizione e ripristino previsto dall'art. 35 d.P.R. 380/2001 ha natura vincolata quando le opere prive di titolo insistono su un'area appartenente al patrimonio indisponibile pubblico.
  • Visure catastali e ispezioni ipotecarie prodotte dall'amministrazione possono avvalorare, nella fase cautelare, la natura pubblica dell'area; le allegazioni del privato devono essere idonee a superarne l'attendibilità presuntiva.
  • Una scrittura privata non trascritta e priva di efficacia traslativa reale non è idonea, di per sé, a opporsi alla titolarità pubblica dell'area.
  • La mera pendenza di un giudizio civile per l'accertamento dell'usucapione non paralizza l'esercizio del potere repressivo-ripristinatorio dell'amministrazione quando il bene è qualificato come appartenente al patrimonio indisponibile, in quanto inusucapibile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

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