Circolare numero 219 del 10-9-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare raccoglie chiarimenti interpretativi e applicativi su numerose materie pensionistiche: pensioni ai superstiti, invalidità pensionabile, prepensionamento, integrazione al minimo, indebitI, benefici combattentistici, pensione di anzianità, ratei non riscossi, interessi legali, prescrizione, assegno di divorzio, pensione sociale, opzione ex legge n. 407/1990, part-time, trasformazione del titolo della pensione e contribuzione figurativa. In prevalenza vengono fissati criteri di decorrenza, requisiti contributivi, compatibilità tra prestazioni e limiti alla ripetibilità degli indebiti, con richiamo a norme, sentenze costituzionali e precedenti istruzioni amministrative.
Risposte a ulteriori quesiti in materia di prestazioni pensionistiche
Risposte a ulteriori quesiti in materia di prestazioni pensionistiche
La circolare fornisce chiarimenti applicativi su una pluralità di istituti pensionistici, con particolare attenzione a decorrenze, requisiti, compatibilità tra trattamenti, recupero degli indebiti, effetti di sentenze costituzionali e disciplina transitoria. Le indicazioni sono formulate per la trattazione delle domande ancora pendenti e per il riesame di quelle definite in modo difforme.
Pensione ai superstiti
Per la pensione ai superstiti, in caso di dichiarazione di morte presunta, la prestazione va liquidata al coniuge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello cui risale l'ultima notizia dell'assente, individuata nel caso esaminato nel 9 novembre 1978. Gli arretrati spettanti al coniuge non sono esclusi per impedimenti legali, poiché il coniuge avrebbe potuto esercitare temporaneamente il diritto già in pendenza di assenza; tuttavia il pagamento resta soggetto alla prescrizione decennale.
Quanto alle somme della pensione di vecchiaia che erano state depositate in esecuzione di un provvedimento giudiziario, la sede deve chiedere il sollecito svincolo dopo la dichiarazione di morte presunta e la conseguente liquidazione della reversibilità, provvedendo al reincasso.
Per i figli studenti, il diritto alle quote di pensione ai superstiti sussiste anche se lo studente universitario interrompe un corso e si iscrive ad altra facoltà, oppure effettua più passaggi di facoltà; il diritto permane sino al compimento dei 26 anni e nei limiti della durata legale del corso frequentato. Non spetta invece allo studente iscritto al primo anno di corso regolare, non ancora ventiseienne, se al momento del decesso del genitore non risulti a suo carico.
Nel caso del minore unico titolare della pensione, il pagamento dei ratei al genitore esercente la patria potestà non richiede l'autorizzazione del giudice tutelare, in considerazione della natura della prestazione e del disposto dell'art. 90, quarto comma, del R.D. n. 1422/1924.
Per fratelli celibi o sorelle nubili, la titolarità di altra pensione con decorrenza anteriore o uguale a quella della pensione ai superstiti fa venir meno sin dall'origine il diritto alla prestazione, anche se la reversibilità sia già in godimento.
Invalidità pensionabile e pensione di inabilità
Per le domande presentate nel periodo transitorio previsto dall'art. 10 della legge n. 222/1984, il legislatore ha consentito l'applicazione dei requisiti contributivi ridotti a chi abbia presentato domanda nel triennio 1 luglio 1984 - 30 giugno 1987, senza introdurre condizioni ulteriori. Ne consegue che il requisito ridotto va determinato in base alla data di presentazione della domanda e può considerarsi utile anche se perfezionato successivamente, quando la domanda richieda un requisito più gravoso. Resta però necessario che il primo e l'ultimo contributo del requisito risultino compresi, salve eventuali neutralizzazioni, entro un quinquennio.
Nell'ipotesi di accertamento del requisito nel quinquennio, deve prendersi in considerazione il quinquennio precedente la decorrenza differita della prestazione, entro il quale deve risultare perfezionato il requisito contributivo.
Per l'inabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale con diritto a rendita INAIL, la maggiorazione convenzionale della pensione di inabilità spetta soltanto per l'eventuale eccedenza rispetto all'importo della rendita stessa. La riduzione conseguente può operare anche se il pagamento della pensione scende sotto il trattamento minimo. Se la rendita INAIL è superiore alla quota di pensione di inabilità corrispondente alla contribuzione riconosciuta, si pone in pagamento solo l'importo determinato sulla base della contribuzione effettiva posseduta.
Quanto all'indennità post-sanatoriale ex art. 2 della legge n. 1088/1970, la circolare richiamando il parere dell'Avvocatura centrale ne afferma la natura di prestazione terapeutica, non sostitutiva o integrativa della retribuzione. Ne deriva la compatibilità con la pensione di inabilità prevista dalla legge n. 222/1984, poiché la sua percezione non costituisce causa ostativa al riconoscimento del diritto.
Prepensionamento e pensione di anzianità
Il trattamento di pensionamento anticipato liquidato al titolare di assegno ordinario di invalidità è equiparato, dalla sua decorrenza, al prepensionamento liquidato all'assicurato ed è considerato il trattamento pensionistico definitivo. Di conseguenza non si applicano le norme sulla conferma dell'assegno di invalidità né quelle sulla trasformazione in pensione di vecchiaia.
Per i dipendenti di aziende siderurgiche inseriti nel contingente 1991 ma deceduti nel 1990, il pensionamento anticipato ex lege n. 181/1989 non può essere concesso, poiché il decesso è avvenuto prima dell'anno di riferimento e non si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro, richiesta dalla legge.
In materia di pensione di anzianità, se i requisiti risultano carenti alla data della domanda ma si perfezionano prima della definizione della pratica o del ricorso amministrativo o giudiziario, la prestazione deve essere concessa dal primo giorno del mese successivo al sopravvenuto perfezionamento dei requisiti. Lo stesso criterio si applica quando il completamento riguarda i requisiti di assicurazione o contribuzione.
Integrazione al trattamento minimo
La disciplina dell'integrazione al minimo, in caso di titolarità di più pensioni, impone di garantire comunque il trattamento minimo più favorevole. Se il titolare di assegno ordinario di invalidità è anche titolare di pensione ai superstiti e l'importo dell'assegno è inferiore al minimo dell'altra pensione, l'integrazione va attribuita su quest'ultima prestazione.
Nel caso di pensione ai superstiti e pensione di invalidità sospesa per motivi reddituali ai sensi dell'art. 8 della legge n. 638/1983, il diritto all'integrazione va riconosciuto sulla pensione diretta nel suo importo cristallizzato al 1 ottobre 1983, con conseguente rideterminazione della pensione non integrata ai sensi dell'art. 6, comma 6, della stessa legge. La successiva rivalutazione dell'importo della pensione sospesa, anche se supera il minimo, non incide sulla corretta applicazione della norma.
La disciplina viene estesa anche ai trattamenti ENPALS integrati al minimo, in forza del richiamo contenuto nell'art. 6, comma 1, della legge n. 638/1983. Per la segnalazione dei dati occorre utilizzare i codici indicati dalla circolare.
Per l'assegno di invalidità, ai fini del diritto all'integrazione al minimo per l'anno di effettivo pagamento, deve considerarsi reddito l'importo a calcolo dell'assegno e non la quota di integrazione. In caso di arretrati liquidati in ritardo rispetto all'anno di decorrenza, concorre al reddito solo l'importo a calcolo, non l'integrazione al minimo. Diversamente, per l'assegno per il nucleo familiare, gli arretrati vanno computati integralmente nel reddito dell'anno di effettiva corresponsione.
Indebiti pensionistici
La circolare affronta diverse ipotesi di indebiti. Nel caso del pensionato ai superstiti che, presentando una successiva domanda di pensione, dichiari di non essere già titolare di altra prestazione, si ritiene applicabile la sanatoria ex art. 52 della legge n. 88/1989, poiché l'errore è imputabile all'Istituto per mancata valutazione di dati noti o verificabili.
Diversamente, quando la pensione è stata liquidata nell'A.G.O. anziché in una gestione speciale per lavoratori autonomi per effetto dell'erroneo computo di contribuzione spettante ad altro assicurato, l'indebito rientra comunque nell'ambito della sanatoria, poiché non si tratta di assenza di rapporto assicurativo ma di errore sulla gestione competente; pertanto le somme non sono ripetibili.
Invece, se la liquidazione della pensione si è basata sul mod. O1/M Sost contenente dati diversi da quelli del successivo mod. O1/M, non ricorrono i presupposti della sanatoria, perché l'errore non è imputabile all'Istituto ma deriva da dichiarazioni del datore di lavoro, soggetto terzo rispetto al rapporto pensionistico.
Operai agricoli e requisito dei 35 anni di iscrizione
Per gli operai agricoli, ai fini della pensione di anzianità, il periodo di iscrizione per frazione di anno va sempre considerato come anno intero ai fini del requisito dei 35 anni di iscrizione negli elenchi, anche se la frazione ricade nell'anno di decorrenza della pensione. Una volta accertato tale requisito, occorre verificare il raggiungimento dei 5.460 contributi giornalieri.
Per i periodi di iscrizione parziale, il numero massimo di giornate computabili è pari a 22,5 per mese o 5,19 per settimana. Se l'interessato fa valere anche contribuzione extragricola, il requisito dei 35 anni va accertato solo con riferimento all'attività agricola, sempre considerando intero l'anno parziale. Le giornate agricole vanno poi trasformate in contributi settimanali con coefficiente 0,333 e sommate ai contributi extragricoli. Se a fine del periodo di iscrizione parziale sono raggiunti 1.820 contributi e sussiste l'anzianità assicurativa di 35 anni, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello finale della iscrizione per frazione di anno, senza attendere l'intero anno.
Benefici combattentistici
I modelli 331 attestanti la qualifica di vedova di guerra sono considerati documentazione sufficiente per verificare il possesso, in capo al dante causa, di una delle qualifiche richieste per i benefici combattentistici previsti dall'art. 6 della legge n. 140/1985 e dall'art. 6 della legge n. 544/1988. La qualifica di vedova di guerra può essere riconosciuta anche per eventi non direttamente riferibili a una partecipazione bellica in senso stretto, purché la morte sia stata comunque riconosciuta connessa a eventi bellici. La circostanza che il dante causa sia solo ex combattente non è esclusiva, poiché rilevano anche le altre categorie previste dalla legge n. 336/1970 e successive modifiche.
In relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 185/1990, la domanda di riesame può essere validamente proposta dal patronato munito di delega del pensionato; se il pensionato è deceduto, il mandato si estingue e la richiesta deve essere presentata dagli eredi o dal patronato da essi delegato. Il passaggio in giudicato di una sentenza che abbia negato il beneficio impedisce il riesame di quella specifica domanda, ma è possibile presentare una nuova domanda con effetti dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza costituzionale.
La maggiorazione ex art. 6 legge n. 140/1985 non spetta a chi abbia usufruito o abbia titolo a fruire, anche solo in parte, dei benefici della legge n. 336/1970. L'interessato che sia destinatario della legge n. 336/1970 non può quindi conservare la maggiorazione e questa va annullata sin dall'origine.
Non è sufficiente, per il riconoscimento della qualifica di ex combattente, aver prestato servizio militare nella sezione sanitaria in territorio dichiarato in stato di guerra o essere autorizzati a fregiarsi del distintivo di guerra: è necessaria prova dell'effettiva partecipazione alle operazioni di guerra.
La maggiorazione combattentistica può essere attribuita sulla pensione ai superstiti, in aliquota di reversibilità, se i requisiti spettano al dante causa. Ciò vale anche quando il superstite sia a sua volta titolare del beneficio sulla pensione diretta per una propria qualifica, poiché il beneficio sulla reversibilità deriva dal diritto del dante causa.
Rate maturate e non riscosse, interessi legali e prescrizione
Le rate maturate e non riscosse dal pensionato entrano nell'asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo il diritto civile. La circolare conferma le istruzioni già impartite per consentire un pagamento più immediato al coniuge superstite, ma richiede che al momento del pagamento sia indicato chiaramente il titolo della somma, precisando che essa spettava al dante causa e che rientra nell'asse ereditario.
Sugli interessi legali, si precisa che in presenza di domanda di applicazione dell'art. 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989 gli interessi spettano su tutte le somme dovute per effetto della ricostituzione, comprese quelle derivanti dalla sentenza costituzionale n. 72/1990. Non spettano invece se viene applicata la sola sentenza n. 72/1990.
Per la sentenza n. 283/1989, le domande o i ricorsi ancora pendenti alla data della pubblicazione della sentenza vanno considerati presentati il giorno successivo a tale data, ai fini del calcolo del 121° giorno dal quale decorrono gli interessi legali. Inoltre, in caso di domanda di ricostituzione pensionistica presentata dagli eredi per l'applicazione di sentenze costituzionali aventi efficacia retroattiva, il termine di prescrizione decennale decorre dalla precedente domanda del pensionato con cui questi aveva già ottenuto, nei limiti della prescrizione quinquennale, gli arretrati richiesti.
Misura della pensione, opzione e riliquidazioni
In relazione alle sentenze n. 72/1990 e n. 307/1989, la quota aggiuntiva dovuta per le retribuzioni eccedenti il tetto va determinata con riferimento agli elementi di calcolo della pensione più favorevole riliquidata per effetto dell'opzione. Se, però, la riliquidazione ex sentenza n. 307/1989 produce un importo inferiore a quello già in pagamento, l'opzione non produce effetti e resta fermo il trattamento più favorevole già liquidato.
Per l'applicazione della sentenza n. 72/1990 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, le procedure di calcolo devono seguire i criteri della circolare n. 254 del 30 novembre 1990. Dal 1 gennaio 1988 sono pensionabili le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di commisurazione, con diritto alla corrispondente quota aggiuntiva di pensione. Se la retribuzione pensionabile, anche rideterminata senza il taglio delle retribuzioni nei singoli gruppi o anni solari, resta inferiore al tetto vigente, non spetta alcun aumento.
Per le pensioni rientranti nell'art. 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, la pensione va rideterminata alla decorrenza originaria sulla base della retribuzione pensionabile ricalcolata con le modalità vigenti alla data di decorrenza, tenendo conto del nuovo massimale. L'importo così determinato è poi perequato fino alla decorrenza della riliquidazione, senza applicare gli aumenti di cui all'art. 5 della legge n. 140/1985 e all'art. 3 della legge n. 544/1988. Se la pensione ha anche titolo alla sentenza n. 272/1990, il ricalcolo tiene conto anche della rivalutazione dal 1 gennaio 1988. La differenza rispetto all'importo già in pagamento è corrisposta al 60 per cento, ovvero al 100 per cento se la decorrenza della riliquidazione è successiva al 31 dicembre 1990.
Pensione sociale, opzione ex legge n. 407/1990, part-time e altri chiarimenti
L'aumento della pensione sociale ex art. 2 della legge n. 140/1985 richiede la domanda dell'interessato e non può essere liquidato agli eredi se il pensionato è deceduto senza averla presentata. Tuttavia, chi abbia fruito della riscossione immediata degli aumenti e abbia compilato erroneamente i modelli RED 85/MS o RED 85/PS può rettificare la dichiarazione e chiedere il beneficio, con decorrenza dall'1 gennaio 1985, sempre che i requisiti siano stati posseduti e verificati.
Per l'opzione ex art. 6 della legge n. 407/1990, il titolare di assegno ordinario di invalidità non è espressamente escluso, ma la valutazione sull'ammissibilità compete al datore di lavoro. Alla scadenza triennale l'assegno può essere mantenuto su richiesta dell'interessato, previa verifica della persistenza dell'invalidità. Al cessare del rapporto di lavoro, oppure al compimento del 62° anno, l'assegno va trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.
Per il lavoro a tempo parziale, resta escluso dal meccanismo di computo proporzionale dell'anzianità contributiva il rapporto nato a tempo pieno e trasformato in part-time prima del 30 ottobre 1984; nel caso esaminato, la pensione di anzianità va quindi determinata secondo le regole ordinarie.
La circolare esclude inoltre la trasformazione del titolo della pensione già liquidata, salvo la specifica eccezione prevista dall'art. 2-ter della legge n. 114/1974 per i pensionati delle gestioni speciali che chiedano la pensione nell'A.G.O. se ne ricorrono i requisiti.
Infine, per i periodi di prestazioni antitubercolari anteriori al 1 gennaio 1952, i contributi figurativi non danno luogo né alla maggiorazione di cui all'art. 14-quater della legge n. 33/1980, né agli incrementi dell'art. 1 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, poiché la disposizione riguarda pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1984 e il 31 dicembre 1989. Il valore retributivo della contribuzione figurativa va determinato secondo l'art. 8 della legge n. 155/1981.
Punti principali
Pensione ai superstiti
Si chiarisce che, in caso di dichiarazione di morte presunta, la pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'ultima notizia dell'assente; gli arretrati spettano entro la prescrizione decennale. Per gli studenti universitari sono riconosciute le quote anche in caso di passaggio tra facoltà, fino ai 26 anni e nei limiti della durata legale del corso; non spetta invece allo studente iscritto al primo anno se non era a carico del genitore al momento del decesso. Il pagamento al genitore del minore unico titolare può avvenire senza autorizzazione del giudice tutelare. La titolarità di altra pensione, con decorrenza anteriore o uguale, fa venir meno sin dall'origine il diritto alla pensione ai superstiti per fratelli celibi o sorelle nubili.
Invalidità pensionabile e pensione di inabilità
Per le domande presentate nel periodo transitorio dell'art. 10 della legge n. 222/1984, il requisito contributivo ridotto va valutato in base alla data di presentazione della domanda e può risultare perfezionato successivamente, purché il primo e l'ultimo contributo del quinquennio ricadano entro il limite temporale di legge. Ai fini del quinquennio si considera il periodo precedente la decorrenza differita della prestazione. In caso di inabilità derivante da infortunio o malattia professionale, la maggiorazione convenzionale spetta solo per l'eventuale eccedenza rispetto alla rendita INAIL, anche se il trattamento scende sotto il minimo. È inoltre compatibile con la pensione di inabilità l'indennità post-sanatoriale ex art. 2 legge n. 1088/1970, che ha natura terapeutica e non sostitutiva o integrativa della retribuzione.
Prepensionamento e pensione di anzianità
Il trattamento di pensionamento anticipato liquidato al titolare di assegno ordinario di invalidità è equiparato al prepensionamento e costituisce il trattamento pensionistico definitivo; non si applicano quindi le norme sulla conferma dell'assegno né sulla trasformazione in pensione di vecchiaia. Per i lavoratori siderurgici deceduti nel 1990, inseriti nel contingente 1991, è escluso il diritto al pensionamento anticipato perché il decesso è avvenuto prima dell'anno di riferimento e mancava la risoluzione del rapporto di lavoro. Per la pensione di anzianità, se i requisiti si perfezionano dopo la domanda ma prima della definizione, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento, anche in caso di successivo completamento dei requisiti assicurativi o contributivi.
Integrazione al minimo e assegno di invalidità
In presenza di più pensioni va sempre applicato il trattamento minimo più favorevole: se l'assegno ordinario di invalidità è inferiore al minimo dell'altra pensione, l'integrazione va corrisposta su quest'ultima. Se vi è pensione ai superstiti e invalidità sospesa per reddito, l'integrazione va riconosciuta sulla pensione diretta nell'importo cristallizzato al 1 ottobre 1983, con rideterminazione della pensione non integrata. La disciplina si applica anche alle pensioni ENPALS integrate al minimo. Ai fini del reddito rilevante per l'assegno di invalidità si considera l'importo a calcolo della prestazione e non la quota di integrazione; per l'assegno per il nucleo familiare, invece, gli arretrati si imputano interamente all'anno di effettiva corresponsione.
Indebiti pensionistici
Si conferma l'applicabilità della sanatoria ex art. 52 legge n. 88/1989 quando il pensionato ai superstiti, presentando domanda di pensione diretta, dichiari di non essere già titolare di altra prestazione per un errore riconducibile alla mancata valutazione di dati disponibili all'Istituto. È invece ripetibile, e non coperto da sanatoria, l'indebito derivante da dichiarazioni del datore di lavoro poi risultate difformi nel mod. O1/M Sost, perché l'errore non è imputabile all'INPS. Anche il caso di pensione liquidata nell'A.G.O. anziché in gestione speciale per contributi di altro assicurato rientra nella sanatoria, in quanto vi è comunque un rapporto assicurativo obbligatorio con l'Istituto.
Benefici combattentistici
I modelli 331 attestanti la qualifica di vedova di guerra sono ritenuti documentazione sufficiente per verificare il possesso, in capo al dante causa, di una delle qualifiche utili ai benefici ex leggi n. 140/1985 e n. 544/1988. Le circostanze di servizio militare in sezione sanitaria o l'autorizzazione al distintivo di guerra non bastano, da sole, per riconoscere la qualifica di ex combattente: occorre prova dell'effettiva partecipazione alle operazioni di guerra. La maggiorazione ex art. 6 legge n. 140/1985 non spetta a chi abbia titolo ai benefici ex legge n. 336/1970. È invece possibile attribuire la maggiorazione sulla pensione ai superstiti, in quota di reversibilità, se i requisiti sussistevano in capo al dante causa.
Pensione sociale, assegni di divorzio e ratei non riscossi
L'aumento sulla pensione sociale ex art. 2 legge n. 140/1985 richiede domanda dell'interessato e non può essere liquidato agli eredi di un pensionato deceduto senza domanda. È però possibile rettificare le dichiarazioni rese nei modelli RED 85/MS o RED 85/PS da chi abbia scelto la riscossione immediata degli aumenti e abbia erroneamente omesso o negato la richiesta: in tal caso, se i requisiti erano sempre stati posseduti, la decorrenza può essere fissata al 1 gennaio 1985. Per l'assegno di divorzio e di mantenimento dei figli minori, al raggiungimento della maggiore età cessano le trattenute per il figlio, salvo diversa statuizione del Tribunale, mentre continua il solo assegno di divorzio all'ex moglie. Le rate maturate e non riscosse spettano agli eredi ma, per chiarezza, il pagamento deve indicare espressamente il titolo e la loro natura ereditaria.
Interessi legali, prescrizione e riliquidazioni
Sugli arretrati da ricostituzione pensionistica derivanti da domanda ex art. 2 D.P.C.M. 16 dicembre 1989 sono dovuti gli interessi legali anche sulle somme conseguenti alla sentenza costituzionale n. 72/1990; non sono invece dovuti per la sola applicazione di tale sentenza. Per la sentenza n. 283/1989, le domande o i ricorsi pendenti alla data della pronuncia si considerano presentati il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza ai fini del computo del 121° giorno per gli interessi. La prescrizione decennale per gli ulteriori arretrati dovuti al pensionato, trasmissibili agli eredi, decorre dalla domanda originaria di riconoscimento degli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale.
Misura della pensione, opzione e altre questioni specifiche
Per la sentenza n. 72/1990, la quota aggiuntiva sulla retribuzione eccedente il tetto va calcolata sugli elementi della pensione più favorevole riliquidata per effetto dell'opzione ex sentenza n. 307/1989; se tale opzione renderebbe la pensione inferiore a quella già in pagamento, essa non produce effetti. Nel D.P.C.M. 16 dicembre 1989, la rideterminazione avviene con il nuovo massimale e senza aumenti ex leggi n. 140/1985 e n. 544/1988, con eventuale applicazione della sentenza n. 272/1990. L'opzione ex art. 6 legge n. 407/1990 è teoricamente accessibile anche al titolare di assegno ordinario di invalidità, ma la valutazione compete al datore di lavoro; l'assegno può poi essere trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia al cessare del rapporto. Sono inoltre richiamate le regole sul part-time anteriore al 30 ottobre 1984, sulla non trasformabilità del titolo della pensione già liquidata e sulla contribuzione figurativa per prestazioni antitubercolari anteriori al 1 gennaio 1952, non utili né per l'art. 14-quater della legge n. 33/1980 né per il D.P.C.M. 16 dicembre 1989.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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