Circolare numero 222 del 13-9-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare trasmette le nuove tabelle per il calcolo della rata mensile costante e del debito residuo dei piani di ammortamento, elaborate al tasso annuo del 10% ai sensi della legge n. 353/1990. Le tabelle sostituiscono quelle del 1980 e si applicano alle domande presentate dal 16 maggio 1991. Sono inoltre fornite istruzioni operative ed esempi numerici per determinare l’importo della rata, il numero delle rate e il debito residuo in caso di sospensione o revoca della rateazione.
Tabelle per rata mensile e debito residuo al tasso del 10% annuo
Tabelle per la determinazione della rata mensile e del debito residuo al 10% annuo
La circolare trasmette le nuove tabelle di ammortamento e le relative istruzioni di utilizzo per la gestione dei pagamenti dilazionati dei contributi di riscatto. Il riferimento normativo è l’art. 1 della legge n. 353 del 26 novembre 1990, che ha elevato al 10% annuo il tasso degli interessi legali.
Ambito di applicazione e decorrenza
Le nuove tabelle sostituiscono quelle allegate alla circolare n. 528 S.A. - 517 RCV del 31 marzo 1980. Esse si applicano ai piani di ammortamento relativi a domande presentate dal 16 maggio 1991 in poi.
Tabella 1: rata mensile costante posticipata
La Tabella 1 è costruita per determinare la rata mensile costante posticipata necessaria ad ammortizzare, al tasso annuo del 10%, un capitale pari a 1 lira per durate da 2 a 60 mesi. I coefficienti sono esposti in corrispondenza del numero delle rate e consentono di calcolare l’importo della rata moltiplicando il capitale da ammortizzare per il coefficiente indicato.
La circolare chiarisce che, una volta determinato il capitale che l’assicurato deve versare — pari alla riserva matematica della quota di pensione corrispondente ai periodi di lavoro da accreditare, al netto degli interessi — la tabella può essere usata in due modi:
- per calcolare l’importo della rata, noto il numero delle rate mensili;
- per determinare il numero delle rate, noto l’importo massimo della rata che l’interessato intende corrispondere.
Nel primo caso, l’importo della rata è dato dal prodotto tra capitale e coefficiente della colonna 2 riferito alla durata scelta. Sono riportati due esempi: un capitale di L. 2.450.000 in 60 mensilità produce una rata di L. 51.538; un capitale di L. 3.255.650 in 32 mensilità produce una rata di L. 115.673.
Nel secondo caso, la procedura indicata prevede:
- divisione dell’importo massimo della rata per il capitale da ammortizzare;
- ricerca nella colonna 2 del coefficiente pari o immediatamente inferiore al quoziente ottenuto;
- moltiplicazione del capitale per il coefficiente individuato;
- lettura nella colonna 1 del numero di rate corrispondente.
L’esempio fornito mostra che, per ammortizzare L. 2.450.000 con rate di circa L. 60.000 mensili, il quoziente è 0,024490; il coefficiente utilizzato è 0,024330, con rata effettiva di L. 59.609 per 50 mensilità e importo totale da versare pari a L. 2.980.450.
Tabella 2: debito residuo in caso di sospensione o revoca della rateazione
La Tabella 2 serve a determinare il debito residuo quando l’assicurato interrompe i versamenti rateali prima dell’estinzione del debito, oppure quando la rateazione deve essere revocata a seguito della domanda di pensione diretta o indiretta o dell’autorizzazione ai versamenti volontari.
Il debito residuo si ottiene moltiplicando l’importo della rata mensile in corso per il coefficiente della colonna 2 corrispondente al numero di rate ancora da versare. La tabella è quindi utilizzabile sia per quantificare il residuo da pagare, sia per definire gli effetti contabili dei versamenti già eseguiti.
Effetti contabili del pagamento del residuo
Completato il versamento del debito residuo, la differenza tra l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati e il valore del contributo di riscatto consente di determinare la quota di interessi maturata sugli importi pagati. La circolare precisa inoltre che la quota di capitale effettivamente versata si ricava come differenza tra il capitale di riscatto iniziale e il debito residuo; su tale quota si calcolano poi i periodi lavorativi da accreditare.
In altre parole:
- il capitale iniziale meno il debito residuo restituisce la quota capitale effettivamente acquisita;
- la differenza tra quanto complessivamente versato e la quota capitale costituisce la quota interessi.
Esempi applicativi
La circolare propone un esempio in cui un contributo di riscatto di L. 1.750.000 è rateizzato in 30 mensilità da L. 65.819 ciascuna e l’assicurato ha già versato 22 rate. Considerando le 8 rate mancanti, il coefficiente corrispondente è 7,720397 e il debito residuo è pari a L. 508.149. Sommando le rate già versate al residuo, l’importo complessivo pagato è L. 1.956.167, di cui L. 1.750.000 imputati a capitale e L. 206.167 a interessi.
Un secondo passaggio chiarisce che la quota capitale da considerare ai fini dell’accredito dei periodi lavorativi è pari a L. 1.241.851, risultante dalla differenza tra il capitale iniziale e il debito residuo. Anche in questo caso, confrontando l’ammontare delle rate versate con la quota capitale, la differenza di L. 206.167 rappresenta la quota interessi.
Indicazioni operative
La circolare si conclude con un invito rivolto alla Sede Regionale per le Marche, incaricata della gestione della procedura automatizzata, di aggiornare i programmi di elaborazione secondo i nuovi coefficienti, così da consentire alle sedi di riprendere quanto prima il calcolo dei pagamenti dilazionati.
Punti principali
Nuovo tasso e decorrenza di applicazione
Le tabelle allegate sono predisposte sulla base del saggio di interesse del 10% annuo, in attuazione dell’art. 1 della legge n. 353 del 26 novembre 1990, che ha elevato a tale misura il tasso degli interessi legali. Le nuove tabelle sostituiscono quelle allegate alla circolare n. 528 S.A. - 517 RCV del 31 marzo 1980 e si applicano ai piani di ammortamento relativi a domande presentate a partire dal 16 maggio 1991.
Tabella 1: determinazione della rata mensile di ammortamento
La Tabella 1 riporta i coefficienti per calcolare l’ammontare della rata mensile costante posticipata necessaria ad ammortizzare, al tasso annuo del 10%, un capitale di 1 lira in un periodo da 2 a 60 mesi. Se è noto il capitale da ammortizzare e il numero di rate, la rata si ottiene moltiplicando il capitale per il coefficiente corrispondente al numero delle rate indicato nella colonna 1.
Tabella 1: determinazione del numero di rate conoscendo l’importo massimo della rata
La tabella può essere usata anche in senso inverso: noto l’importo massimo della rata che l’interessato intende versare, si divide tale importo per il capitale da ammortizzare, si individua nella colonna 2 il coefficiente pari o immediatamente inferiore al quoziente ottenuto, si moltiplica il capitale per il coefficiente individuato e si ricava nella colonna 1 il numero delle rate corrispondente. Sono forniti due esempi applicativi con capitali di L. 2.450.000 e L. 3.255.650.
Tabella 2: calcolo del debito residuo
La Tabella 2 contiene i coefficienti per determinare il debito residuo quando il versamento delle rate mensili di ammortamento viene sospeso prima dell’estinzione del debito, oppure quando la rateazione deve essere revocata per la presentazione della domanda di pensione diretta o indiretta o per l’autorizzazione ai versamenti volontari. Il debito residuo si calcola moltiplicando l’importo della rata mensile in corso per il coefficiente corrispondente al numero di rate ancora da versare.
Effetti del versamento del debito residuo
Una volta versato il debito residuo, la differenza tra l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati e il valore del contributo di riscatto consente di determinare la quota di interessi relativa agli importi versati. La circolare precisa anche come individuare la quota di capitale effettivamente versata, utile per il successivo calcolo dei periodi lavorativi da accreditare, e la quota di interessi, data dalla differenza tra quanto complessivamente versato e la quota capitale.
Esempi numerici di applicazione della Tabella 2
Viene illustrato un caso in cui un contributo di riscatto di L. 1.750.000 è ammortizzato in 30 rate da L. 65.819 e l’assicurato ha versato 22 rate: il debito residuo è calcolato in L. 508.149, l’ammontare complessivo dei pagamenti diventa L. 1.956.167 e la quota di interessi risulta pari a L. 206.167. Un secondo esempio mostra come la quota di capitale da considerare sia pari a L. 1.241.851, data dalla differenza tra il capitale iniziale e il debito residuo, mentre la differenza tra le rate già versate e tale quota produce la medesima quota interessi di L. 206.167.
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