Circolare numero 223 del 16-9-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’avvio delle domande di riscatto dei contributi riferiti al periodo 1957/61 presentate da coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dopo la pubblicazione dei decreti ministeriali che hanno fissato i limiti di reddito agrario per le fasce della tabella D e il reddito medio convenzionale giornaliero per il 1990 e il 1991. Vengono indicate le istruzioni per determinare le giornate riscattabili, calcolare l’onere di riscatto con criteri contributivi e retributivi, applicare le modalità di pagamento, registrare le scritture contabili e attribuire efficacia alle giornate riscattate. La circolare richiama inoltre le verifiche sulle posizioni assicurative presso archivio centrale LA, tabulati CD/CM 8 e SCAU, nonché i termini di pagamento già previsti per i contributi dovuti in base alla nuova disciplina.
Istruzioni per il riscatto dei contributi 1957/61 dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Riscatto dei contributi 1957/61 per coltivatori diretti, mezzadri e coloni
La circolare fornisce le istruzioni operative per l’istruttoria e la definizione delle domande di riscatto dei contributi relativi al periodo 1957/61 presentate dagli assicurati della Gestione speciale CD/CM. L’intervento si colloca a seguito dei decreti ministeriali che hanno fissato i limiti di reddito agrario delle fasce della tabella D e i redditi medi convenzionali giornalieri per il 1990 e il 1991, elementi indispensabili per il calcolo dei contributi e delle prestazioni pensionistiche.
Presupposti normativi e ambito applicativo
La circolare richiama innanzitutto l’art. 11 della legge n. 233/1990 e l’art. 13, comma 3-bis, del D.L. n. 103/1991, convertito nella legge n. 166/1991, che consentono il riscatto dei contributi per il periodo 1957/61. Viene precisato che l’emanazione del D.M. 10 giugno 1991, del D.M. 6 maggio 1991 e del D.M. 26 giugno 1991 rende possibile iniziare le verifiche e la definizione delle relative domande.
Determinazione delle giornate da ammettere a riscatto
Le Sedi devono partire dalle indicazioni contenute nella domanda di riscatto e verificare il numero effettivo di giornate di iscrizione negli elenchi 1957/61 per gli anni oggetto di richiesta. A tal fine devono essere consultati:
- l’archivio centrale LA;
- il tabulato mod. CD/CM 8, se la posizione non risulta in archivio;
- la coda di stampa relativa agli elenchi suppletivi 1957/61, già trasmessa alle Sedi con il messaggio n. 20344 del 13 maggio 1991.
La circolare ricorda inoltre che per il periodo 1957/61 le iscrizioni potevano esistere anche senza attribuzione di giornate. Una volta accertate le giornate già iscritte, il numero di giornate da riscattare coincide con quello necessario per raggiungere il limite annuo di 156 giornate oppure di 104 giornate, secondo quanto già precisato dalla circolare n. 155 del 13 giugno 1991.
Calcolo dell’onere di riscatto
L’onere a carico dell’assicurato va determinato secondo le modalità previste dall’art. 13 della legge n. 1338/1962. Poiché la procedura automatizzata per la gestione dei riscatti, delle ricongiunzioni e delle rendite non è ancora aggiornata, le Sedi devono continuare ad applicare le modalità operative in vigore prima dell’introduzione del sistema automatizzato.
Per il corretto calcolo dell’onere è necessario accertare preventivamente la posizione assicurativa dell’interessato nella Gestione speciale CD/CM alla data della domanda, anche con eventuali contatti con gli Uffici provinciali dello SCAU.
Determinazione della quota di pensione e applicazione dei sistemi di calcolo
La quota di pensione annua derivante dai contributi oggetto di riscatto deve essere calcolata con riferimento alla sola contribuzione fatta valere nella Gestione speciale CD/CM, applicando gli artt. 8 e 9 della legge n. 233/1990 e le istruzioni della circolare n. 242 del 20 novembre 1990.
Ai fini della riserva matematica da porre a carico dell’assicurato, le Sedi devono determinare la quota di pensione annua mediante:
- calcolo contributivo;
- calcolo retributivo.
Deve essere assunta la quota più elevata risultante dai due metodi. La circolare specifica inoltre che:
- per i titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982, la riserva matematica va calcolata con il solo sistema contributivo;
- se i contributi riscattati sono utili a supplemento, il sistema retributivo si applica solo quando il supplemento decorre dal 1° luglio 1990 in poi.
Per il calcolo contributivo, ogni giornata ammessa a riscatto sconta un contributo base pari a lire 2 per gli uomini e a lire 1,50 per donne e ragazzi.
Reddito pensionabile e fasce della tabella D
Sul piano retributivo, la circolare distingue due situazioni.
Per gli assicurati che non risultano più iscritti alla Gestione alla data del 1° luglio 1990, ai periodi di contribuzione anteriori a tale data deve essere attribuito un reddito pensionabile pari al reddito della prima fascia della tabella D per l’anno 1990. Poiché il reddito convenzionale giornaliero per il 1990 è fissato in lire 55.537, il reddito annuo corrispondente è pari a lire 8.663.772, calcolato su 156 giornate.
Per gli assicurati iscritti alla Gestione alla data del 1° luglio 1990, invece, è indispensabile accertare presso gli Uffici SCAU la fascia di reddito della tabella D in cui è inserita l’azienda di appartenenza, sulla base della denuncia aziendale prevista dall’art. 14 della legge n. 233/1990. Tale dato serve sia per i periodi successivi al 1° luglio 1990 sia per quelli antecedenti, poiché per questi ultimi l’art. 8, comma 4, della legge n. 233/1990 impone di assumere il reddito spettante per il 1990 nella fascia di appartenenza dell’azienda.
La circolare del 16 luglio 1991 richiama anche i limiti di reddito agrario fissati dal D.M. 10 giugno 1991:
- prima fascia: fino a lire 700.000;
- seconda fascia: da lire 700.001 a lire 3.000.000;
- terza fascia: da lire 3.000.001 a lire 7.000.000;
- quarta fascia: oltre lire 7.000.000.
Scadenze di pagamento e definizione di eventuali trattamenti pensionistici
Per la definizione delle domande di riscatto, non è necessario attendere il versamento dei contributi dovuti in base al nuovo sistema introdotto dalla legge n. 233/1990 per il conguaglio del secondo semestre 1990 e per la copertura dell’anno 1991. I relativi termini sono stati differiti:
- al 31 ottobre 1991 per il conguaglio del secondo semestre 1990;
- al giorno 10 dei mesi di novembre 1991, gennaio 1992, marzo 1992 e maggio 1992 per le rate dei contributi relativi al 1991.
Fa eccezione il caso in cui, contestualmente alla domanda di riscatto, debba essere definita anche una domanda di trattamento pensionistico: in tale ipotesi l’attestazione dell’avvenuto versamento dei contributi è necessaria.
Modalità di versamento e contabilità
In assenza di una disciplina specifica di legge, il pagamento dell’onere di riscatto segue la disciplina generale dei riscatti.
Le Sedi devono predisporre, a nome dell’interessato, un bollettino di conto corrente postale con:
- numero di c/c di Sede previsto per le "Riscossioni varie";
- importo da versare;
- causale sul retro: "riscatto art. 11 L. 233/90 - conto CMR 22/79 o CMR 52/11".
La scelta del conto dipende dalla modalità di pagamento:
- CMR 22/79 per versamento in unica soluzione;
- CMR 52/11 per versamento rateale.
In caso di rateazione, va intestata a ciascun interessato una scheda mod. IP 47bis per la gestione delle rate riscosse. L’Ufficio contabilità registra il flusso finanziario movimentando il conto indicato nella causale. Alla chiusura delle singole partite, gli importi vanno stornati dal conto CMR 52/11 ai conti CMR 22/79 e CMR 24/10, rispettivamente per quota capitale e quota interessi. La stessa operazione deve essere eseguita a fine esercizio per le partite ancora aperte al 31 dicembre, con successivo annullamento della scrittura di assestamento nell’esercizio successivo.
Effetti delle giornate riscattate e ulteriori istruzioni
Le giornate di contribuzione riscattate hanno la stessa efficacia delle giornate di iscrizione negli elenchi. Sono quindi utili sia per la liquidazione dei trattamenti pensionistici sia per il conseguimento dei requisiti per l’autorizzazione ai versamenti volontari.
Gli effetti del riscatto decorrono dalla data della domanda. Infine, la circolare rinvia a successive istruzioni per la registrazione nell’archivio centrale LA dei contributi riscattati.
Punti principali
Presupposti normativi e avvio delle istruttorie
L’emanazione del D.M. 10 giugno 1991 e dei DD.MM. 6 maggio 1991 e 26 giugno 1991 consente di avviare l’istruttoria e la definizione delle domande di riscatto dei contributi relativi al periodo 1957/61, presentate ai sensi dell’art. 11 della legge n. 233/1990 e dell’art. 13, comma 3-bis, del D.L. n. 103/1991 convertito nella legge n. 166/1991.
Determinazione delle giornate da riscattare
Le Sedi devono accertare, in base alla domanda e ai dati d’archivio, l’effettivo numero di giornate di iscrizione negli elenchi 1957/61 per gli anni per i quali l’assicurato chiede il riscatto. Vanno consultati l’archivio centrale LA e, se necessario, il tabulato mod. CD/CM 8; i dati devono essere verificati anche sulla coda di stampa relativa agli elenchi suppletivi 1957/61. Le giornate da ammettere a riscatto sono quelle necessarie per raggiungere il limite annuo di 156 o 104 giornate, secondo la circolare n. 155/1991.
Calcolo dell’onere di riscatto
L’onere a carico dell’assicurato va determinato secondo l’art. 13 della legge n. 1338/1962. Fino all’aggiornamento della procedura automatizzata per riscatti, ricongiunzioni e rendite, devono essere seguite le modalità operative precedenti. Per il calcolo è necessario accertare la posizione assicurativa nella Gestione speciale CD/CM alla data della domanda, anche tramite contatti con gli Uffici provinciali dello SCAU.
Determinazione della quota di pensione e della riserva matematica
La quota di pensione annua derivante dai contributi riscattati va calcolata solo sulla contribuzione fatta valere nella Gestione speciale CD/CM, applicando gli artt. 8 e 9 della legge n. 233/1990 e la circolare n. 242/1990. Occorre effettuare il calcolo sia con il sistema contributivo sia con quello retributivo e assumere la quota più elevata ai fini della riserva matematica. Per i titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 il calcolo della riserva va fatto con il solo sistema contributivo; per i contributi utili a supplemento, il metodo retributivo si applica solo se il supplemento decorre dal 1° luglio 1990 o successivamente.
Redditi convenzionali e fasce di reddito
Per il calcolo contributivo va considerato, per ciascuna giornata riscattata, il contributo base di lire 2 per gli uomini e lire 1,50 per donne e ragazzi. Per il sistema retributivo, agli assicurati non più iscritti al 1° luglio 1990 va attribuito un reddito pensionabile pari a quello della prima fascia della tabella D per l’anno 1990, cioè lire 8.663.772 annue. Per chi risultava iscritto al 1° luglio 1990, è necessario accertare presso gli Uffici SCAU la fascia di reddito della tabella D dell’azienda, dato essenziale anche per i periodi successivi al 1° luglio 1990.
Pagamento e istruzioni contabili
La legge non disciplina in modo specifico modalità e termini di pagamento dell’onere di riscatto, per cui si applica la disciplina generale dei riscatti. Le Sedi devono predisporre un bollettino di c/c postale intestato all’interessato, con causale relativa al riscatto art. 11 L. 233/90 e conto CMR 22/79 o CMR 52/11 a seconda che il pagamento sia in unica soluzione o rateale. In caso di rateizzazione, va aperta una scheda mod. IP 47bis; gli importi vanno poi stornati, alla chiusura delle partite e a fine esercizio, sui conti indicati dalle istruzioni.
Effetti delle giornate riscattate
Le giornate riscattate hanno la stessa efficacia delle giornate di iscrizione negli elenchi e sono utili sia per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche sia per il raggiungimento dei requisiti per l’autorizzazione ai versamenti volontari. Gli effetti decorrono dalla data della domanda di riscatto.
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