Circolare numero 218 del 4-9-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 1991, il contributo dovuto dai liberi professionisti al Servizio Sanitario Nazionale in base alla legge n. 407/1990. Viene elevata al 4,20% l’aliquota sulla fascia di reddito tra 40 e 100 milioni, mentre resta al 5% la fascia fino a 40 milioni. Si chiarisce inoltre che, dal 1° gennaio 1991, per determinare il contributo si applica il medesimo limite di reddito previsto per artigiani ed esercenti attività commerciali; per il 1991 il reddito minimo imponibile è pari a L. 15.399.384 e il contributo minimo dovuto è L. 769.969. La circolare disciplina anche il trattamento dei redditi da lavoro dipendente eventualmente percepiti nello stesso anno, nonché il termine di pagamento e le modalità operative con bollettino postale.
Contributo di solidarietà al S.S.N. per liberi professionisti: aliquote 1991, minimale di reddito e modalità di versamento
Contributo di solidarietà al S.S.N. per liberi professionisti: aggiornamenti per il 1991
La circolare illustra gli effetti della legge 29 dicembre 1990, n. 407 sul contributo dovuto dai liberi professionisti per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Vengono precisate le nuove aliquote, il minimale di reddito applicabile dal 1° gennaio 1991, il contributo minimo dovuto, nonché le modalità di calcolo nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente e le istruzioni operative per il versamento.
Quadro normativo e aliquote applicabili
La legge n. 407/1990, all’art. 5, comma 13, stabilisce che il contributo di solidarietà di cui all’art. 31, comma 14, della legge n. 41/1986 è fissato, con decorrenza 1° gennaio 1991, nella misura del 4,20 per cento.
Per i liberi professionisti ciò comporta, per l’anno 1991:
- l’aumento dell’aliquota dal 4% al 4,20% sulla fascia di reddito compresa tra 40 e 100 milioni;
- il mantenimento dell’aliquota del 5% sulla fascia di reddito fino a 40 milioni.
Limite di reddito e determinazione del minimale
Il comma 14 del medesimo art. 5 prevede che, sempre dal 1° gennaio 1991, ai fini della determinazione del contributo dovuto al S.S.N. dai liberi professionisti si applichi il medesimo limite di reddito previsto per artigiani ed esercenti attività commerciali dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990.
In base a tale criterio, il reddito imponibile minimo si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione vigente al 1° gennaio dell’anno cui i contributi si riferiscono, come stabilito dall’art. 1 del decreto-legge n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981 e successive modificazioni.
Per il 1991 la circolare quantifica:
- minimale giornaliero: L. 49.357;
- reddito minimo imponibile: L. 15.399.384;
- contributo minimo dovuto: L. 769.969.
Importo dovuto e termine di versamento
Se il reddito complessivo lordo soggetto a contribuzione, dichiarato ai fini IRPEF per il 1990, risulta inferiore a L. 15.399.384, l’interessato deve versare per l’anno in corso il contributo minimo di L. 769.969.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine ordinario del 30 settembre.
Cumulo con redditi da lavoro dipendente
La circolare chiarisce che, se il libero professionista ha percepito nel 1990 anche redditi da lavoro dipendente, la relativa retribuzione, già assoggettata al contributo di malattia, deve essere computata ai fini del minimale di contribuzione.
Ne derivano due ipotesi:
- se il cumulo tra redditi da lavoro dipendente e altri redditi soggetti a contribuzione raggiunge o supera L. 15.399.384, il contributo dovuto come libero professionista va calcolato solo sui redditi effettivamente conseguiti;
- se il cumulo è inferiore al minimale, la base imponibile va integrata fino a raggiungere il limite minimo, così da determinare il contributo su un importo non inferiore a L. 15.399.384.
La circolare riporta esempi applicativi che confermano la necessità di utilizzare, rispettivamente, il solo reddito da lavoro autonomo quando il cumulo supera il minimale e un’integrazione della base imponibile quando il cumulo resta sotto soglia.
Modalità di pagamento e diffusione della circolare
Per il pagamento del contributo devono essere utilizzati i bollettini di conto corrente postale prestampati e inviati al domicilio dei contribuenti. In caso di mancata ricezione, l’interessato può ottenere un duplicato presso la Sede INPS territorialmente competente.
Le Sedi INPS sono infine invitate a dare adeguata pubblicità al contenuto della circolare tramite i consueti canali di informazione, quali comunicazioni agli Ordini professionali, avvisi e comunicati stampa.
Punti principali
Aggiornamento dell'aliquota del contributo di solidarietà
Per effetto della legge 29 dicembre 1990, n. 407, l’aliquota del contributo di solidarietà di cui all’art. 31, comma 14, della legge n. 41/1986 è fissata, dal 1° gennaio 1991, nella misura del 4,20%. Per i liberi professionisti, ciò comporta per l’anno 1991 l’aumento dal 4% al 4,20% dell’aliquota applicabile alla fascia di reddito da 40 a 100 milioni. Rimane invece invariata al 5% l’aliquota sulla fascia di reddito fino a 40 milioni.
Nuovo limite di reddito e minimale di contribuzione
Dal 1° gennaio 1991, ai fini della determinazione del contributo dovuto al S.S.N. dai liberi professionisti, si applica il medesimo limite di reddito previsto per artigiani ed esercenti attività commerciali dalla legge n. 233/1990. Il reddito imponibile minimo si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione vigente al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 1991 il minimale è pari a L. 49.357 e il reddito minimo imponibile risulta quindi pari a L. 15.399.384, con un contributo minimo di L. 769.969.
Contributo dovuto in base al reddito dichiarato
Se il reddito complessivo lordo soggetto a contribuzione, dichiarato ai fini IRPEF per il 1990, è inferiore a L. 15.399.384, il libero professionista deve versare per il 1991 il contributo minimo di L. 769.969. Il pagamento deve avvenire entro il consueto termine del 30 settembre.
Cumulo con redditi da lavoro dipendente
Quando il libero professionista abbia svolto nel 1990 anche attività di lavoro dipendente, la relativa retribuzione già assoggettata al contributo di malattia deve essere considerata ai fini del minimale di contribuzione. Se il cumulo tra retribuzioni da lavoro dipendente e altri redditi soggetti a contribuzione raggiunge o supera L. 15.399.384, il contributo come libero professionista va calcolato solo sui redditi effettivamente conseguiti. Se invece il cumulo resta sotto il minimale, la base imponibile deve essere integrata fino a raggiungere tale soglia, così da assicurare che il contributo complessivo sia calcolato su un importo non inferiore al minimale.
Modalità di pagamento e istruzioni operative
Per il versamento del contributo devono essere utilizzati i bollettini di conto corrente postale prestampati e inviati al domicilio dei contribuenti. In caso di mancata ricezione, gli interessati possono richiedere un duplicato presso la Sede INPS territorialmente competente. Le Sedi sono inoltre invitate a dare ampia pubblicità alla circolare tramite i consueti canali informativi, inclusi Ordini professionali, avvisi e comunicati stampa.
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