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Circolare

Circolare numero 226 del 17-9-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la proroga al 31 dicembre 1991 dei termini previsti dall’ordinanza n. 2057/1990, come disposto dall’ordinanza n. 2145 del 27 giugno 1991. Ne derivano la proroga della sospensione dei termini contributivi, l’estensione dei benefici a ulteriori categorie di soggetti e la ridefinizione delle decorrenze per il recupero dei contributi sospesi. Vengono inoltre forniti chiarimenti sui requisiti per accedere alla sospensione, precisando che per chi ha sede/residenza nei Comuni terremotati rileva solo tale dato anagrafico e non il luogo di svolgimento dell’attività.

Proroga al 31/12/1991 della sospensione dei termini e chiarimenti sui benefici contributivi per i Comuni terremotati

Proroga della sospensione dei termini e chiarimenti applicativi

La circolare dà attuazione all’ordinanza n. 2145 del 27 giugno 1991 del Ministero per il coordinamento della protezione civile, che proroga al 31 dicembre 1991 i termini già fissati dall’ordinanza n. 2057/1990. Il provvedimento incide sulla sospensione di adempimenti e versamenti contributivi previsti per i soggetti interessati dagli eventi sismici, e precisa inoltre alcuni aspetti applicativi emersi a seguito di quesiti delle sedi.

Ambito temporale della proroga

La sospensione dei termini richiamata dalla circolare n. 3 del 4 gennaio 1991 si estende alle scadenze comprese tra il 13 dicembre 1990 e il 31 dicembre 1991. In particolare, per i contributi di previdenza e assistenza relativi ai lavoratori dipendenti non agricoli, la sospensione opera con riferimento alle scadenze legali dal 20 dicembre 1990 al 20 dicembre 1991.

Adempimenti contributivi e modelli dichiarativi

La proroga riguarda anche gli adempimenti connessi alla presentazione dei modelli. La presentazione dei modelli DM 10 deve essere effettuata entro il 2 gennaio 1992. Nello stesso termine del 2 gennaio 1992 deve avvenire anche la presentazione delle denunce annuali O1/M da parte di tutte le aziende, comprese quelle che utilizzano supporti magnetici.

Condono contributivo

Per quanto riguarda il condono contributivo previsto dall’art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, la circolare precisa che il termine per la domanda di condono è prorogato al 2 gennaio 1992. Restano confermate le istruzioni già comunicate alle sedi di Catania, Ragusa e Siracusa in merito alla possibilità di rateizzare quanto dovuto in 12 rate mensili uguali e consecutive.

Soggetti che possono beneficiare della sospensione

I benefici previsti dall’ordinanza n. 2145 spettano alle categorie già indicate nella circolare n. 3/1991 e ai prosecutori volontari. La circolare estende però espressamente l’applicazione anche ai liberi professionisti e ai lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con riferimento ai versamenti dovuti entro il 30 settembre 1991 e il 31 ottobre 1991.

Recupero dei contributi sospesi

La circolare chiarisce che il recupero dei contributi sospesi, in conseguenza della proroga del periodo di sospensione, deve iniziare dal 31 gennaio 1992, ossia dalla data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione. Per le riscossioni tramite ruoli, il recupero decorre dalla scadenza di marzo 1992. L’ordinanza dispone inoltre che il recupero avvenga mediante rateazione in 12 mesi, senza corresponsione di interessi o altri oneri.

Chiarimento sui requisiti soggettivi

A parziale modifica delle istruzioni contenute nella circolare n. 3/1991, viene precisato che il diritto alla sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali sussiste, per i soggetti residenti nei Comuni terremotati indicati dal D.P.C.M. 15 gennaio 1991, sulla base della sola residenza del soggetto interessato, ovvero della sede legale per le persone giuridiche, purché anteriore al 13 dicembre 1990. In questo caso non rileva il luogo in cui sia stata effettivamente svolta l’attività lavorativa, che quindi non costituisce più un requisito per accedere al beneficio.

Punti principali

Proroga dei termini sospesi fino al 31/12/1991

L’ordinanza n. 2145 del 27/6/1991 proroga sino al 31/12/1991 i termini indicati nell’art. 1, nn. 1, 2, 3 e 4, dell’ordinanza n. 2057 del 21/12/1990. Di conseguenza, la sospensione dei termini richiamata dalla precedente circolare n. 3 del 4/1/1991 si applica alle scadenze comprese tra il 13/12/1990 e il 31/12/1991.

Adempimenti contributivi e presentazione dei modelli

Per i contributi di previdenza e assistenza dei lavoratori dipendenti non agricoli, la sospensione riguarda le scadenze legali dal 20/12/1990 al 20/12/1991. La presentazione dei modelli DM 10 è prorogata e va effettuata entro il 2/1/1992. La stessa scadenza del 2/1/1992 vale per le denunce annuali O1/M, comprese quelle delle aziende che utilizzano supporti magnetici.

Condono contributivo e rateazione

Il termine per la presentazione della domanda di condono previsto dall’art. 3 del decreto-legge 29/3/1991 n. 103, convertito dalla legge 1/6/1991 n. 166, è prorogato al 2/1/1992. È confermata la possibilità di pagare le somme dovute per il condono in 12 rate mensili uguali e consecutive.

Soggetti beneficiari della sospensione

I benefici dell’ordinanza n. 2145 spettano alle categorie già indicate nella circolare n. 3/1991 e ai prosecutori volontari. La circolare estende però espressamente tali benefici anche ai liberi professionisti e ai lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi tenuti alla contribuzione per il finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con versamenti dovuti rispettivamente entro il 30/9/1991 e il 31/10/1991.

Recupero dei contributi sospesi

Il recupero dei contributi sospesi deve iniziare dal 31/1/1992, cioè dalla data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione. Per le riscossioni mediante ruoli, la decorrenza è dalla scadenza di marzo 1992. Il recupero avviene in 12 mesi, senza interessi né altri oneri.

Chiarimenti sui requisiti per la sospensione

A parziale modifica delle istruzioni precedenti, la circolare precisa che, per beneficiare della sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, nei casi di soggetti residenti nei Comuni terremotati indicati dal D.P.C.M. 15/1/1991, è sufficiente che la residenza del soggetto interessato, o la sede legale per le persone giuridiche, fosse in uno di tali Comuni da data anteriore al 13/12/1990. In tale ipotesi non assume rilievo il luogo in cui sia stata svolta l’attività lavorativa.

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