Cassazione Civile, Ordinanza n. 06321/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Trani tra il consorzio urbanistico, da un lato, e il fallimento di una società costruttrice e un ulteriore intimato, dall’altro, il tribunale aveva dichiarato improcedibili, ai sensi dell’art. 52, comma 2, r.d. n. 267/1942, sia le domande riconvenzionali proposte dal consorzio nei confronti del fallimento, sia il ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto in corso di causa. Secondo il tribunale, le domande del consorzio non si esaurivano in mere eccezioni riconvenzionali, ma erano domande di accertamento e condanna idonee a formare giudicato, con conseguente necessità della sede concorsuale per l’insinuazione al passivo. Il consorzio ha proposto regolamento di competenza articolando due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 645 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 92 l.f., sostenendo che il Tribunale di Trani fosse competente a decidere sulle domande riconvenzionali, perché riguardanti risoluzione contrattuale per grave inadempimento della società poi fallita, risarcimento del danno e anche eccezione di inadempimento fondata su fatti estintivi o impeditivi del diritto azionato; con il secondo ha dedotto falsa applicazione dell’art. 92 l.f. e violazione dell’art. 699 c.p.c., sostenendo che fosse competente il tribunale a decidere anche sulla domanda relativa all’accertamento tecnico preventivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le questioni sollevate non integrassero vere questioni di competenza, ma questioni di rito concernenti il modo corretto di introdurre una pretesa creditoria contro un fallimento. Ha affermato che, quando una domanda proposta nelle forme ordinarie mira a far valere un credito soggetto al concorso, la pronuncia del giudice che ne dichiara l’improcedibilità per mancata proposizione in sede di accertamento del passivo non è impugnabile con regolamento di competenza, ma con l’appello, poiché la decisione attiene al rito e non alla competenza. Anche ove si volesse valorizzare il riferimento testuale alla competenza contenuto nelle ordinanze, il ricorso resterebbe infondato perché la controversia non riguardava una questione di competenza in senso tecnico. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre agli ulteriori oneri di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 52, comma 2, r.d. n. 267/1942
le pretese creditorie nei confronti del fallimento devono essere fatte valere nella sede concorsuale dell’accertamento del passivo; la relativa improcedibilità dipende dal rito e non dalla competenza in senso tecnico
art. 645 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza del giudice adito sulle domande riconvenzionali, ma la Corte non accoglie tale impostazione
art. 92 l.f.
invocato dal ricorrente; la Corte ribadisce che il problema è di rito concorsuale e non di competenza
art. 699 c.p.c.
richiamato dal ricorrente con riguardo all’accertamento tecnico preventivo, ma la Corte considera la questione assorbita nella disciplina del rito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Le controversie sulla sede processuale corretta per far valere una pretesa creditoria contro un soggetto fallito, quando il tribunale fallimentare coincide con il tribunale ordinario, attengono al rito e non alla competenza in senso tecnico.
- Se un giudice dichiara improcedibile una domanda ordinaria perché il credito doveva essere insinuato al passivo, la relativa pronuncia non si impugna con regolamento di competenza, ma con l’impugnazione ordinaria prevista per le decisioni sul rito.
- Il riferimento formale alla "competenza" contenuto nel provvedimento non è decisivo quando, sostanzialmente, la statuizione concerne l’ammissibilità o improcedibilità della domanda per violazione del rito concorsuale.
- Le domande riconvenzionali o le istanze istruttorie collegate a crediti verso il fallimento non possono eludere il necessario passaggio attraverso l’accertamento del passivo se mirano a ottenere una pronuncia di merito sul credito.
- Quando il ricorso per regolamento di competenza investe una questione che non è di competenza, esso è inammissibile.
- rami":["Fallimentare / Crisi d'impresa","Processo civile"],"materie":["Liquidazione giudiziale","Competenza","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Giudicato","Onere della prova"]}]}ข้อঠendoftext|>{
- analysis to=web.run  ̄奇米ড়اڻ 彩经彩票 ivoted? াঁচ to=web.run code 大发时时彩开奖 久久免费热在线精品 彩彩票娱乐 天天中彩票被 endpoints? లేదు `````} જે to=web.run 天天中彩票怎样 ៏ to=web.run code 天天中彩票微信 దు ਜ਼ to=web.run ฝ่ายขายข่าว to=web.run code ోవ ುತ್ತಾರೆ to=web.run code ేస్తోంది ્યું to=web.run code 】【。」
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06246/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06247/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06249/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06251/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06252/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06257/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →