Sentenza del 20/12/2017 n. 1006 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA): base imponibile uniforme - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90, paragrafo 1 - Sconto concesso, in forza di una legge nazionale - Riduzione della base imponibile a favore di una azienda farmaceutica - Sconti concessi alle casse malattia private.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per l'azienda farmaceutica di ridurre la base imponibile IVA in misura pari allo sconto, imposto dalla legge tedesca, versato alle casse malattia private. I medicinali erano venduti tramite grossisti alle farmacie e successivamente distribuiti a persone assicurate privatamente; le casse malattia rimborsavano agli assicurati il prezzo dei medicinali e ricevevano dall'azienda farmaceutica uno sconto obbligatorio. L'amministrazione tributaria sosteneva che tale sconto non costituisse una riduzione del corrispettivo rilevante ai fini IVA, perché la cassa privata non era parte della catena contrattuale di vendita.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che lo sconto obbligatorio deve comportare una riduzione della base imponibile IVA ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. La base imponibile deve corrispondere all'importo effettivamente riscosso dall'azienda farmaceutica, non potendo l'amministrazione tributaria riscuotere un'IVA superiore al corrispettivo realmente percepito. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante che il beneficiario diretto dello sconto non fosse contrattualmente legato all'azienda farmaceutica e ha valorizzato i principi di neutralità fiscale e parità di trattamento. La decisione pregiudiziale è quindi favorevole all'azienda farmaceutica; spetta al giudice nazionale definire il procedimento principale e le relative spese.
Norme richiamate
Articolo 73 della direttiva 2006/112/CE
La base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore (...) da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo.
La base imponibile deve riflettere il corrispettivo effettivamente collegato all'operazione, compresi i pagamenti effettuati da terzi.
Articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
In caso di (...) riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta.
Gli Stati membri devono ridurre la base imponibile quando, dopo l'operazione, il soggetto passivo non percepisce integralmente il corrispettivo. La norma si applica anche quando la riduzione deriva direttamente dalla legge e non da una modifica contrattuale.
Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Situazioni comparabili devono essere trattate allo stesso modo, salvo una giustificazione obiettiva. La Corte ha utilizzato tale principio per evitare una disparità tra sconti concessi nell'ambito dell'assicurazione sanitaria pubblica e privata.
Articolo 130a, paragrafo 1, del SGB V tedesco
Le casse malattia ricevono dalle farmacie uno sconto del 6% del prezzo di vendita, al netto dell'IVA, dell'azienda farmaceutica.
Prevede il meccanismo di sconto applicabile ai medicinali rimborsati dalle casse malattia obbligatorie, utilizzato come riferimento per gli sconti dovuti alle casse private.
Articolo 1 della Gesetz über Rabatte für Arzneimittel
Le aziende farmaceutiche devono concedere alle casse malattia private (...) sconti di prezzo in funzione del tasso di rimborso.
Impone per legge alle aziende farmaceutiche di riconoscere sconti alle casse malattia private quando queste rimborsano, in tutto o in parte, il prezzo dei medicinali agli assicurati.
Sentenza CGUE Elida Gibbs, C-317/94
La base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto.
Il produttore può ridurre la propria base imponibile quando concede uno sconto al consumatore finale, anche se non è direttamente legato a quest'ultimo da un rapporto contrattuale.
Massime di principio
- Ai fini IVA, la base imponibile deve corrispondere al corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo; non può essere calcolata su un importo superiore a quello realmente incassato.
- Uno sconto o rimborso imposto dalla legge può costituire una riduzione di prezzo rilevante ai sensi dell'articolo 90 della direttiva IVA, anche in assenza di una modifica successiva del contratto di vendita.
- La riduzione della base imponibile può essere riconosciuta anche quando lo sconto è versato a un soggetto diverso dall'acquirente diretto, purché esista un nesso diretto tra lo sconto, l'operazione imponibile e il corrispettivo finale.
- La circostanza che il beneficiario dello sconto non faccia parte formalmente della catena contrattuale non è decisiva quando, sul piano economico, lo sconto riduce l'importo definitivamente conservato dal fornitore.
- Situazioni economicamente comparabili devono ricevere un trattamento IVA coerente: non è normalmente giustificabile negare la riduzione per un regime assicurativo privato se una riduzione analoga è riconosciuta nel regime pubblico.
- Per applicare questa impostazione occorre documentare l'obbligatorietà dello sconto, il suo collegamento con i medicinali o servizi forniti, l'effettivo rimborso al beneficiario finale e l'importo non percepito dal soggetto passivo.
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