Sentenza del 20/12/2017 n. 372 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Pubblicità - Cabine per foto tessera - No insegne di esercizio ma mezzi pubblicitari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le cabine per foto tessera dovessero essere assimilate a insegne di esercizio, in quanto collegate alla propria attività, e che pertanto beneficiassero dell'esenzione prevista per le insegne di superficie complessiva non superiore a 5 mq. La questione riguardava la corretta qualificazione delle cabine: se come luogo di svolgimento dell'attività o succursale dell'azienda, oppure come autonomi mezzi pubblicitari.
La decisione
La sentenza ha stabilito che le cabine per foto tessera non sono una succursale dell'azienda né un luogo nel quale si svolge l'attività imprenditoriale in senso rilevante ai fini dell'esenzione. Esse costituiscono invece mezzi pubblicitari autonomi. Di conseguenza, non si applica il limite dimensionale di 5 mq previsto per l'esenzione delle insegne di esercizio e l'imposta sulla pubblicità è dovuta secondo la disciplina applicabile ai mezzi pubblicitari.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
Esenzione per le insegne di esercizio di superficie complessiva non superiore a 5 mq
L'esenzione dimensionale riguarda le vere insegne di esercizio, cioè i mezzi che identificano la sede o il luogo in cui viene svolta l'attività, e non ogni supporto che pubblicizzi l'impresa o i suoi servizi.
Massime di principio
- Per stabilire se un supporto beneficia dell'esenzione prevista per le insegne di esercizio occorre verificare la sua funzione concreta, non soltanto il collegamento con l'impresa proprietaria.
- Un elemento pubblicitario non diventa automaticamente insegna di esercizio perché si trova presso un'attività o reca il nome dell'impresa: deve identificare effettivamente la sede o il luogo stabile di svolgimento dell'attività.
- Le cabine, distributori, pannelli o altri dispositivi autonomi destinati a promuovere o fornire un servizio possono essere qualificati come mezzi pubblicitari, con applicazione dell'imposta anche se di dimensioni inferiori a 5 mq.
- In caso di dubbio, è determinante distinguere tra funzione identificativa della sede e funzione promozionale o pubblicitaria del dispositivo.
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