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Sentenza

Sentenza del 20/12/2017 n. 2616 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Ricorso e introduzione - Costituzione in giudizio del resistente - Tardività - Conseguenze della tardività della costituzione della parte resistente - Decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza di chiamata di terzi - Inammissibilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda gli effetti della costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario. Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, il resistente deve costituirsi entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso. La tardività comporta la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e di chiedere la chiamata di terzi. Tuttavia, se tali facoltà non vengono esercitate, la tardiva costituzione non determina ulteriori conseguenze sfavorevoli né rende inammissibili le difese, le contestazioni dei fatti o la produzione documentale.

La decisione

È stata esclusa qualsiasi sanzione di inammissibilità derivante dal solo ritardo nella costituzione del resistente. Alla parte resistente è stato riconosciuto il diritto di difendersi, contestando i fatti costitutivi della pretesa o l’applicabilità delle norme invocate dal ricorrente, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546/1992; tale facoltà documentale è esercitabile anche in appello ai sensi dell’art. 58 dello stesso decreto. Il principio è fondato anche sul diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

Norme richiamate

  • Art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso.

    La costituzione tardiva comporta la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio e dalla richiesta di chiamata di terzi, ma non rende inammissibile ogni successiva difesa del resistente.

  • Art. 24 della Costituzione

    La parte resistente conserva il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa, contestare l’applicazione delle norme invocate e svolgere le difese compatibili con le decadenze maturate.

  • Artt. 24 e 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consentono la produzione di documenti nel processo tributario; la produzione documentale non è esclusa dalla tardiva costituzione, purché siano rispettati i termini processuali applicabili.

  • Art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La facoltà di produrre documenti può essere esercitata anche in grado d’appello, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla disciplina processuale.

Massime di principio

  • La costituzione tardiva del resistente nel contenzioso tributario non determina automaticamente l’inammissibilità delle sue difese.
  • Il ritardo produce soltanto le decadenze espressamente previste: non possono essere proposte tardivamente eccezioni non rilevabili d’ufficio né richieste di chiamata di terzi.
  • Il resistente può comunque contestare i fatti allegati dal ricorrente, negare i presupposti della pretesa e discutere l’interpretazione o l’applicabilità delle norme giuridiche.
  • La produzione di documenti non è esclusa per il solo fatto della tardiva costituzione, ma deve rispettare i termini e le preclusioni documentali previsti dalla legge.
  • In caso di dubbio, le decadenze processuali devono essere interpretate in modo circoscritto, senza comprimere oltre quanto previsto dalla legge il diritto di difesa.

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