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Sentenza

Sentenza del 20/12/2017 n. 984 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Codice doganale - Articolo 29 - Determinazione del valore in dogana - Operazioni transfrontaliere tra società collegate - Calcolo del prezzo di trasferimento concordato - Immissione in libera pratica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente importava merci dalla società controllante giapponese dichiarando come valore in dogana il prezzo inizialmente fatturato. In base a un accordo sui prezzi di trasferimento, il prezzo veniva poi adeguato annualmente per riportare il margine operativo della società entro una fascia obiettivo. Poiché l'adeguamento aveva comportato un credito a favore della ricorrente, essa chiedeva il rimborso parziale dei dazi già pagati, sostenendo che il valore in dogana dovesse includere anche l'adeguamento ex post. L'autorità doganale rifiutava il rimborso.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che gli articoli da 28 a 31 del codice doganale non consentono di utilizzare come valore in dogana un prezzo composto dal valore inizialmente fatturato e dichiarato più un adeguamento forfettario effettuato dopo la fine del periodo di fatturazione, quando al momento dell'importazione non è possibile sapere se l'adeguamento sarà positivo o negativo. La Corte ha ritenuto che tale meccanismo non garantisca un valore di transazione determinabile, oggettivo e non arbitrario. La seconda questione, relativa all'eventuale uso di criteri semplificati, non è stata esaminata perché subordinata a una risposta positiva alla prima. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, codice doganale comunitario, articoli da 28 a 31

    Gli articoli da 28 a 31 [...] non consentono di prendere in considerazione, come valore in dogana, un valore di transazione concordato costituito, in parte, da un importo inizialmente fatturato e dichiarato e, in parte, da un adeguamento forfettario operato dopo la fine del periodo di fatturazione, senza che sia possibile sapere se [...] tale adeguamento sarà operato al rialzo o al ribasso.

    Il valore in dogana deve essere determinato prioritariamente mediante il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare, ma tale valore deve essere determinabile al momento rilevante e riflettere il valore economico reale delle merci. Un adeguamento successivo, incerto nella direzione e non attribuibile alle singole merci o spedizioni, non può essere incorporato nel valore doganale.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 29

    Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione.

    Il prezzo di trasferimento tra società collegate può costituire valore di transazione solo se è effettivamente riferibile alle merci importate, sufficientemente determinabile e accettabile ai fini doganali. Il semplice fatto che il prezzo sia conforme alle regole fiscali sui prezzi di trasferimento non è sufficiente.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 29, paragrafo 3, lettera a)

    Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare [...] per le merci importate.

    Nel valore di transazione devono rientrare tutti i pagamenti connessi alla vendita delle merci, ma soltanto quando il loro ammontare sia effettivamente riferibile alle merci e determinabile secondo criteri oggettivi.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 30

    Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell'articolo 29 si ha riguardo, nell'ordine, alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2.

    Se il valore di transazione non è utilizzabile, devono essere applicati in successione i metodi alternativi previsti dal codice doganale, senza poter ricorrere liberamente a un valore costruito sulla base di adeguamenti incerti.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 31

    Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli 29 e 30, esso viene stabilito [...] ricorrendo a mezzi ragionevoli.

    Il metodo residuale può essere utilizzato solo dopo l'impossibilità di applicare i metodi precedenti e deve comunque basarsi su dati disponibili, ragionevoli, verificabili e compatibili con i principi della valutazione doganale.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 78

    Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d'ufficio o su richiesta del dichiarante.

    La revisione successiva della dichiarazione è possibile, ma non rende automaticamente ammissibile qualsiasi modifica ex post del valore in dogana. Gli adeguamenti successivi sono accettabili solo in situazioni specifiche, come vizi o danni preesistenti all'importazione, e non per una revisione forfettaria e imprevedibile dei prezzi di trasferimento.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93, articolo 256

    Quando si tratti di comunicare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore in dogana l'autorità doganale può [...] stabilire un termine più lungo o prorogare il termine già stabilito.

    La possibilità di completare successivamente le informazioni sul valore in dogana riguarda dati o documenti mancanti, non consente di rinviare indefinitamente la determinazione del prezzo mediante un adeguamento futuro incerto.

Massime di principio

  • Il prezzo di trasferimento approvato o utilizzato ai fini fiscali non coincide automaticamente con il valore in dogana: i due sistemi perseguono finalità diverse e il prezzo deve soddisfare anche i requisiti di determinabilità e verificabilità doganale.
  • Un meccanismo di true-up ex post può essere problematico quando, al momento dell'importazione, non è noto se produrrà un aumento o una diminuzione del prezzo e quando non consente di attribuire l'adeguamento alle singole merci o dichiarazioni.
  • Per utilizzare il valore di transazione tra società collegate è opportuno disporre di una formula contrattuale chiara, dati oggettivi, criteri predeterminati e una procedura di riconciliazione collegabile alle specifiche importazioni.
  • La revisione o il rimborso dei dazi dopo lo svincolo non è escluso in assoluto, ma richiede una base giuridica e fattuale specifica; non può fondarsi soltanto su un adeguamento globale, forfettario e direzionalmente incerto.
  • Se il valore di transazione non è determinabile in modo affidabile, l'autorità doganale deve passare ai metodi alternativi secondo l'ordine previsto dal codice doganale, anziché accettare un valore stimato o fittizio.
  • La sentenza riguarda il quadro normativo del codice doganale comunitario allora vigente; per casi attuali occorre verificare anche le disposizioni del codice doganale dell'Unione e la relativa prassi amministrativa.

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