Sentenza del 20/12/2017 n. 1009 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Fiscalità diretta - Libertà di stabilimento - Direttiva 90/435/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 - Articolo 5 - Società controllante - Holding - Ritenuta alla fonte su utili distribuiti a una società madre holding non residente - Esenzione delle distribuzioni di dividendi dall'imposta sui redditi da capitale - Frode, evasione e abusi di natura tributaria - Diniego - Presunzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti contestavano il diniego dell'esenzione o del rimborso della ritenuta alla fonte applicata in Germania sui dividendi distribuiti dalle rispettive società figlie tedesche. Il diniego si fondava sull'articolo 50d, paragrafo 3, dell'EStG, che presumeva l'abuso qualora le partecipazioni della società madre non residente fossero detenute da soggetti che non avrebbero beneficiato dell'esenzione se avessero percepito direttamente i dividendi, oppure quando la holding non dimostrasse una sufficiente attività commerciale, motivi economici o una struttura organizzativa adeguata. Le ricorrenti sostenevano che tale disciplina violasse la direttiva società madri-figlie e la libertà di stabilimento.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la normativa tedesca. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435, letto insieme all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 49 TFUE, non consente di negare automaticamente l'esenzione dalla ritenuta alla fonte sulla base di condizioni generali e di una presunzione assoluta di frode o abuso. Le autorità devono effettuare una valutazione individuale e complessiva, dimostrando l'esistenza di una costruzione puramente artificiosa priva di effettività economica. La causa è stata rinviata al giudice nazionale per le conseguenze concrete, comprese le spese e il rimborso delle ritenute.
Norme richiamate
Direttiva 90/435/CEE, articolo 1, paragrafo 2
La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.
La disposizione consente misure antiabuso, ma solo se necessarie, proporzionate e mirate a contrastare costruzioni puramente artificiali. Non legittima presunzioni generali o assolute di abuso.
Direttiva 90/435/CEE, articolo 5, paragrafo 1
Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.
Stabilisce il principio dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti tra società madri e figlie di Stati membri diversi, per evitare la doppia imposizione e favorire i gruppi societari transfrontalieri.
Articolo 49 TFUE
Tutela la libertà di stabilimento e vieta misure fiscali discriminatorie o dissuasive nei confronti delle società che esercitano attività mediante controllate in un altro Stato membro.
Articolo 54 TFUE
Estende alle società costituite secondo la legislazione di uno Stato membro la libertà di stabilimento riconosciuta dall'articolo 49 TFUE.
Articolo 50d, paragrafo 3, EStG
La norma tedesca subordinava l'esenzione o il rimborso a condizioni rigide relative alla compagine sociale, all'attività commerciale, ai ricavi e alla struttura della holding. La Corte l'ha ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione perché introduceva una presunzione generale e non ammetteva una prova concreta dell'esistenza di valide ragioni economiche.
Massime di principio
- Un regime agevolativo europeo, come l'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi tra società madri e figlie, non può essere negato automaticamente sulla base della residenza dei soci, della natura holding della società o del basso livello di attività operativa.
- Le norme antiabuso sono ammissibili solo quando mirano specificamente a contrastare costruzioni puramente artificiali prive di effettività economica e devono rispettare il principio di proporzionalità.
- L'amministrazione finanziaria deve svolgere un esame concreto e complessivo della struttura, dell'attività, delle funzioni e delle ragioni economiche della società e del gruppo; non può basarsi su criteri astratti o presunzioni assolute.
- La mera gestione di partecipazioni, il finanziamento infragruppo, il controllo delle controllate o l'assenza di personale e uffici propri non dimostrano da soli l'abuso, soprattutto per una holding che svolga effettive funzioni nel gruppo.
- Quando uno Stato applica la propria potestà impositiva ai dividendi transfrontalieri, la società madre non residente si trova, ai fini dell'esenzione dalla ritenuta, in una situazione comparabile a quella di una società madre residente.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare la sostanza economica della holding, le funzioni realmente svolte, le decisioni adottate, i flussi finanziari, le ragioni commerciali della struttura e l'integrazione nel gruppo.
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