Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/12/2017 n. 1010 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Principio del rispetto dei diritti della difesa - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Articolo 244 - Recupero di un debito in materia doganale - Mancata previa audizione del destinatario prima dell'emissione di un avviso di rettifica dell'accertamento - Diritto del destinatario di ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di rettifica - Mancata sospensione automatica in caso di proposizione di un ricorso amministrativo - Rinvio alle condizioni previste all'articolo 244 del codice doganale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva effettuato importazioni in sospensione IVA dichiarando che le merci sarebbero state introdotte fisicamente in un deposito fiscale, ma tale introduzione non era avvenuta. L’Agenzia delle Dogane aveva quindi emesso dieci avvisi di rettifica per il recupero dell’IVA all’importazione. X Italia ha contestato gli avvisi sostenendo, tra l’altro, la violazione dei diritti della difesa e del diritto di essere previamente ascoltata, poiché gli atti erano stati adottati senza un contraddittorio amministrativo preventivo. Il giudice nazionale ha chiesto se fosse necessario che il ricorso amministrativo producesse automaticamente la sospensione dell’esecuzione dell’atto.

La decisione

La Corte di giustizia ha dichiarato che il diritto di essere ascoltati non impone necessariamente la sospensione automatica dell’avviso di rettifica per effetto della proposizione del ricorso amministrativo. È sufficiente che l’interessato possa chiedere la sospensione e che l’autorità applichi l’articolo 244 del Codice doganale senza interpretarne restrittivamente le condizioni, concedendola quando vi siano fondati dubbi sulla conformità dell’atto alla normativa doganale o il rischio di un danno irreparabile. La verifica concreta di tali condizioni spetta al giudice nazionale. La Corte ha inoltre ricordato che la violazione del diritto di essere ascoltati comporta l’annullamento dell’atto solo se, senza tale violazione, il procedimento avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. La sentenza non ha quindi annullato direttamente gli avvisi, lasciando la decisione finale al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, Codice doganale comunitario, articolo 243

    Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall'autorità doganale, concernenti l'applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente.

    Riconosce il diritto di impugnare le decisioni doganali mediante una procedura articolata, in una prima fase, davanti all’autorità doganale e, in una seconda fase, davanti a un’istanza indipendente.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, Codice doganale comunitario, articolo 244

    La presentazione di un ricorso non sospende l'esecuzione della decisione contestata. Tuttavia, l'autorità doganale può sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato.

    La sospensione non è automatica, ma deve rimanere concretamente accessibile. In caso di mancata audizione preventiva, le condizioni per ottenerla non possono essere applicate o interpretate in modo eccessivamente restrittivo.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, Codice doganale comunitario, articolo 245

    Le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri.

    Gli Stati membri possono disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi, ma devono rispettare l’effettività dei diritti garantiti dal diritto dell’Unione.

  • Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, articolo 11

    Quando dalla revisione [...] emergono [...] errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso.

    Disciplina la revisione e la rettifica degli accertamenti doganali, nonché la possibilità di contestare l’atto. Nella versione applicabile ai fatti non imponeva necessariamente un’audizione preventiva prima dell’emissione dell’avviso.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 66 e 68

    Prevedono il procedimento amministrativo di prima e seconda istanza per la risoluzione delle controversie doganali, consentendo all’operatore di presentare documenti, prove e controdeduzioni.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, comma 7

    L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Riconosce, in determinati procedimenti fiscali, un termine per osservazioni successive alla chiusura della verifica. La controversia esaminata ha riguardato la sua applicabilità alla materia doganale, questione non accolta come fondamento decisivo della soluzione europea.

  • Principio generale del diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa e diritto di essere ascoltati

    Chi subisce una decisione lesiva deve poter esporre utilmente il proprio punto di vista prima della sua adozione, salvo limitazioni proporzionate. La violazione determina l’annullamento solo se avrebbe potuto incidere sull’esito del procedimento.

Massime di principio

  • L’assenza di un contraddittorio preventivo non rende automaticamente illegittimo l’atto se l’ordinamento garantisce un rimedio successivo effettivo, comprensivo della possibilità concreta di chiederne la sospensione.
  • La proposizione del ricorso non deve necessariamente sospendere automaticamente l’atto: è compatibile con il diritto dell’Unione una sospensione subordinata alla verifica di dubbi sulla legittimità dell’atto o del rischio di danno irreparabile.
  • Quando manca l’audizione preventiva, l’autorità deve valutare la richiesta di sospensione in modo effettivo e non restrittivo, tenendo conto sia della possibile illegittimità dell’atto sia dei pregiudizi economici gravi e irreversibili.
  • Chi impugna un atto doganale dovrebbe chiedere espressamente la sospensione e documentare sia gli errori o dubbi giuridici dell’accertamento sia il rischio di danno irreparabile.
  • La violazione del diritto di essere ascoltati non comporta necessariamente l’annullamento dell’atto: occorre dimostrare che il contraddittorio preventivo avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
  • La tutela deve essere valutata concretamente dal giudice nazionale, che verifica se i rimedi amministrativi e cautelari siano realmente accessibili ed efficaci nel caso specifico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.