Sentenza n. 12356/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa concessione di idoneo mezzo cautelare, del decreto del Ministero dell'Interno, notificato in data 07.03.2023, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. f) della L. 05.02.1992 n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana, deducendo violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Ha sostenuto che, tra i pregiudizi penali valorizzati dall'amministrazione, soltanto una sentenza di applicazione della pena del 2015 fosse a lei riferibile, mentre gli ulteriori elementi penali riguardavano il coniuge convivente. Ha inoltre contestato la rilevanza del reato e la valutazione della propria situazione familiare, anche in relazione al procedimento di separazione. L'amministrazione aveva previamente attivato il contraddittorio ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e aveva ritenuto non coincidenti l'interesse della richiedente all'acquisizione dello status civitatis e l'interesse pubblico all'inserimento della stessa nella comunità nazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, diretto a valutare il definitivo e stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, considerando anche la condotta penale, l'integrazione sociale, la situazione economica e familiare e il rispetto dei valori di convivenza civile. Il sindacato giurisdizionale è estrinseco e si limita a verificare la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa. Nel caso concreto, il diniego risultava sorretto dalla presenza di un pregiudizio penale riferibile alla ricorrente nel decennio anteriore alla domanda, dal fatto che l'istanza di riabilitazione era stata presentata solo nel 2022 e dall'omessa dichiarazione dei precedenti penali nella domanda di naturalizzazione. Tale omissione è stata ritenuta autonomamente ostativa e idonea a giustificare una prognosi negativa sull'adeguatezza della richiedente allo stabile inserimento nella comunità nazionale. Il TAR ha precisato che la ricorrente potrà presentare una nuova istanza, valutabile alla luce del tempo trascorso e dell'eventuale ulteriore integrazione sociale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza “può” essere concessa
La disposizione attribuisce all'amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale, finalizzato a valutare il definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il contraddittorio procedimentale è stato previamente espletato dall'amministrazione prima dell'adozione del diniego.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce il pregiudizio penale riferibile alla ricorrente e valorizzato nell'istruttoria.
art. 445 c.p.p.
Il provvedimento penale conseguente all'applicazione della pena su richiesta è stato considerato dall'amministrazione nell'ambito della valutazione discrezionale sulla cittadinanza.
art. 19 l. 22 maggio 1978, n. 194
La violazione della norma è stata indicata quale reato oggetto della sentenza di applicazione della pena valorizzata nel diniego.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un potere ampiamente discrezionale dell'amministrazione e richiede una valutazione prognostica sul definitivo e stabile inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
- Nella valutazione della naturalizzazione l'amministrazione può considerare, anche unitariamente, la condotta penale, l'integrazione sociale, la situazione economica e familiare e il rispetto dei valori di convivenza civile, in funzione della tutela della sicurezza e della stabilità della comunità nazionale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è estrinseco e non può sostituire la valutazione amministrativa; esso riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, anche con riguardo alle figure sintomatiche dell'eccesso di potere.
- L'omessa dichiarazione, nella domanda di naturalizzazione, di precedenti o procedimenti penali riferibili al richiedente può costituire autonomo elemento ostativo alla concessione della cittadinanza, in quanto incide sulla valutazione di affidabilità e di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale.
- Il rigetto di una domanda di naturalizzazione non preclude la presentazione di una nuova istanza, che può essere nuovamente valutata alla luce del tempo trascorso e dell'eventuale successivo grado di integrazione sociale.
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