Cassazione Civile, Sentenza n. 25748/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo al 2010 per vizio della delega di sottoscrizione: la ricorrente contestava l'invalidità dell'atto impositivo per mancata indicazione nominativa del funzionario delegato (violazione art. 42 d.P.R. 600/1973) e, subordinatamente, l'omesso esame dell'idoneità della delega di firma da parte della CTR
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondate le censure. Ha confermato l'interpretazione consolidata secondo cui la delega alla sottoscrizione è delega di firma e non di funzioni, rilevando che essa può essere conferita anche con ordini di servizio senza indicazione nominativa del delegato purché sia individuata la qualifica del soggetto delegato, così permettendo la verifica in seguito. La Corte ha inoltre compensato le spese di giudizio in considerazione del fatto che la giurisprudenza di legittimità si è stabilizzata dopo la proposizione del ricorso. Infine ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 42, d.P.R. 600/1973
La Corte ha interpretato che la delega alla sottoscrizione prevista nell'ambito dell'organizzazione dell'Agenzia ha natura di delega di firma e non di funzioni; non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'indicazione della qualifica per consentire la successiva verifica
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
Norme invocate a fondamento dei motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto i motivi infondati e quindi non ha dato seguito alle censure dedotte
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione della disposizione che può comportare il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto
Cass. Sez. 5, n. 11013 del 19/04/2019
Precedente di legittimità richiamato che afferma la natura di delega di firma (non di funzioni) e la possibilità di attuazione mediante ordini di servizio senza indicazione nominativa del delegato; la Corte ha seguito questo orientamento consolidato
Cass. Sez. 5, n. 17080 del 2022
Ulteriore conferma giurisprudenziale, citata dalla Corte, a sostegno dell'interpretazione secondo cui la delega di firma non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione di atti impositivi è in linea di massima una delega di firma e non di funzioni: l'atto resta imputabile all'organo delegante e non si invalida formale per la mancata indicazione del nome del delegato
- Per contestare la validità dell'atto per vizio di delega occorre dimostrare un difetto che produca rilevanza esterna o sostanziale, non solo un'irregolarità interna all'organizzazione dell'ufficio
- È sufficiente che la delega consenta l'individuazione della qualifica del soggetto autorizzato a firmare; l'identificazione nominativa può essere effettuata successivamente mediante verifica dei registri o ordini di servizio
- Se la giurisprudenza di legittimità si stabilizza dopo la proposizione del ricorso, è possibile la compensazione delle spese processuali
- I motivi di cassazione per violazione di legge (art. 360, n.3) e per omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n.5) richiedono una dimostrazione precisa del vizio; argomentazioni generiche sulla mancata indicazione del delegato possono risultare insufficienti alla luce dell'orientamento consolidato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25685/2022 del 01/09/2022
- Sentenza civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25686/2022 del 01/09/2022
- Sentenza civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25687/2022 del 01/09/2022
- Sentenza civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25690/2022 del 01/09/2022
- Sentenza civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25691/2022 del 01/09/2022
- Sentenza civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25692/2022 del 01/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →