Sentenza n. 1197/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro n. 397/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 397/2023, relativa alla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 397/2023. Tale sentenza aveva condannato l'amministrazione a mettere a disposizione di un ricorrente la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l'importo di 500 euro per ciascuna annualità, e dell'altra ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, sempre per 500 euro per annualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. I ricorrenti hanno inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata per l'esecuzione forzata, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e il Ministero non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha nominato fin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con il compito di avviare le procedure contabili necessarie. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato o del comando giudiziale e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche è richiamato quale termine decorso prima della proposizione del giudizio; la norma non è espressamente citata nel testo, ma il termine è indicato senza ulteriore riferimento normativo.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata, dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento spontaneo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare completa ed esatta esecuzione alla decisione entro un termine determinato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dall'attribuzione del compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento del comando giudiziale.
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