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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45441/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di un autocarro Iveco (targa BY2394EF) disposto in relazione al reato di cui all'art. 256 commi 1 e 3 del d.lgs. 152/2006. Il ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione di diritti per il rigetto della richiesta di rinvio formulata dal difensore per legittimo impedimento; 2) insufficienza del fumus commissi delicti per mancanza dei filmati citati a supporto della decisione; 3) erronea valutazione della occasionalità dell'evento, sostenendo che si trattasse di un unico transito senza attività di scarico e quindi non integrativo dell'attività di gestione di rifiuti prevista dall'art. 256 d.lgs. 152/2006.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che il legittimo impedimento del difensore costituisca giustificato motivo ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, c.p.p., norma che attribuisce personalmente all'indagato la facoltà di chiedere il differimento. Sul secondo motivo la Corte lo ha dichiarato inammissibile per essere mera affermazione generica priva di specifiche allegazioni in contrasto con quanto indicato in ordinanza (filmati presenti). Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato l'interpretazione consolidata secondo cui il reato di gestione di rifiuti ex art. 256/1 non richiede professionalità o esercizio imprenditoriale e può integrarsi anche con una condotta istantanea non occasionale; il Tribunale ha correttamente valorizzato elementi indiziari quali filmati, la presenza di tre persone a bordo, la quantità significativa di rifiuti e il veicolo idoneo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 comma 9-bis cod. proc. pen.

    Attribuisce personalmente all'imputato/indagato la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza per giustificati motivi; il legittimo impedimento del difensore non rientra nei giustificati motivi nel procedimento di riesame camerale.

  • art. 256 commi 1 e 3 d.lgs. 152/2006

    Sanziona le attività di gestione di rifiuti non autorizzate. La Corte conferma che si tratta di reato comune non riservato a soggetti professionali e che un'unica condotta può integrare il reato se non meramente occasionale.

  • art. 183 comma 1 lett. n) d.lgs. 152/2006

    la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti

    Definisce le condotte ricomprese nelle attività di gestione dei rifiuti richiamate dall'art. 256; la Corte utilizza la definizione per qualificare il comportamento contestato come gestione dei rifiuti.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento camerale che non riconosce il legittimo impedimento del difensore come causa automatica di rinvio dell'udienza camerale.

  • art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamata in motivazione per distinguere il diverso regime del giudizio di appello rispetto al riesame; nei giudizi di appello de libertate il legittimo impedimento del difensore può comportare rinvio, ma ciò non si estende automaticamente al procedimento di riesame disciplinato dall'art. 309.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese del procedimento per il ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 24 comma 2 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamate tra i diritti invocati dal ricorrente (diritto di difesa e giusto processo); la Corte ritiene che detti diritti non siano stati violati alla luce della corretta applicazione delle norme processuali relative al riesame.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame per misure cautelari il legittimo impedimento del difensore non costituisce, di regola, giustificato motivo di rinvio ai sensi dell'art. 309 c. 9-bis c.p.p.; è la persona sottoposta alle indagini che deve chiedere personalmente il differimento per giustificati motivi.
  • Il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 non richiede professionalità o esercizio imprenditoriale: anche soggetti non professionali possono esserne autori.
  • Trattandosi di illecito istantaneo, una sola condotta può integrare il reato se non meramente occasionale; per escludere l'eccezionalità si valutano elementi come quantità e natura dei rifiuti, uso di un veicolo idoneo, coinvolgimento di più persone, modalità di carico/scarico e prove documentali come filmati.
  • In sede di impugnazione di provvedimenti cautelari la Corte di legittimità sindaca principalmente questioni di diritto e vizi motivazionali gravi; non è consentita una semplice rivalutazione dei fatti e delle prove che è rimessa ai giudici del merito.
  • La mancanza di allegazioni specifiche e circostanziate può rendere inammissibile un motivo di ricorso; le censure meramente assertive o valutative senza indicazione precisa di errori di diritto sono rilevate negativamente.

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