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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41340/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno del 10/11/2022 per la condanna ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. 286/1998: il ricorrente è stato ritenuto colpevole di essere rimasto illegalmente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nell'ordine del Questore (decreto del 4/11/2011), accertato il 13/01/2022. Il ricorso deduceva: (i) vizio di motivazione per mera trasposizione dell'imputazione senza spiegazione logica; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 13 e 14 D.Lgs. 286/1998, sostenendo che il mancato accompagnamento alla frontiera del ricorrente, motivato nel decreto del Questore con la mancanza di documento valido per l'espatrio, avrebbe dovuto costituire giustificato motivo esonerante dalla responsabilità penale.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata, seppure sintetica, riporti adeguatamente il riferimento alla documentazione e agli accertamenti (decreto del Questore e identificazione) rendendo sufficiente la motivazione sulla responsabilità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che l'art. 14, comma 5-ter, punisce la permanenza senza giustificato motivo oltre il termine fissato nel decreto del Questore: il reato è commissivo e permanente. Il "giustificato motivo" richiede una situazione di concreta e assoluta inesigibilità dell'ottemperanza, che deve essere provata specificamente dal soggetto; la mera mancanza di passaporto o documento valido per l'espatrio non costituisce, di per sé, giustificato motivo se non emerge prova che il ricorrente si sia tempestivamente attivato per ottenere documenti sostitutivi o altre misure idonee. In assenza di tali prove e di giustificazioni fornite dalla difesa, la condotta resta penalmente rilevante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 286/1998, art. 14, comma 5-ter

    La norma punisce lo straniero non UE che, dopo la notifica del decreto del questore contenente l'ordine di lasciare il territorio, rimane oltre il termine assegnato senza giustificato motivo. Il reato è commissivo e di natura permanente; l'ottemperanza interrompe la permanenza illecita.

  • D.Lgs. 286/1998, art. 13

    Disciplina le misure di accompagnamento alla frontiera. Pur prevedendo l'accompagnamento in taluni casi (es. mancanza di documenti), la mancata esecuzione dell'accompagnamento non equivale automaticamente a giustificato motivo penale: occorre prova della concreta ed assoluta impossibilità di lasciare il territorio.

  • Decreto-legge n. 89/2011 (convertito in legge n. 129/2011), art. 3, comma 1, lett. d)5)

    Ha modificato il testo dell'art. 14 D.Lgs. 286/1998 introducendo/riformando la disciplina sanzionatoria richiamata in materia di permanenza oltre il termine assegnato dal questore.

  • Cass. Sez. 1 n. 13406 del 26/02/2020 (Teqja)

    Giurisprudenza richiamata per definire il concetto di "giustificato motivo": richiede concreta e assoluta inesigibilità dell'ottemperanza; non rilevano genericità o difficoltà non comprovate.

  • Cass. Sez. 1 n. 30779 del 07/07/2006 (Farina)

    Sostiene la necessità di prova specifica delle ragioni che rendono inesigibile l'adempimento all'ordine amministrativo.

  • Cass. Sez. 1 n. 40827 del 05/02/2019 (Markovic)

    Conferma che la sola mancanza di documenti per l'espatrio non è automaticamente idonea a costituire giustificato motivo senza prova di comportamenti attivi volti a rimuovere l'impedimento.

  • Cass. Sez. 1 n. 9754 del 18/02/2010 (Singh)

    Ulteriore precedente che delimita il concetto di giustificato motivo come situazione di effettiva ed assoluta impossibilità di ottemperare all'ordine di allontanamento.

Massime di principio

  • Il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter D.Lgs. 286/1998 è commissivo e permanente: l'illecito nasce dal perdurare della permanenza oltre il termine assegnato e si estingue solo con l'ottemperanza.
  • La mancanza di passaporto o documento valido per l'espatrio non costituisce automaticamente giustificato motivo: la difesa deve provare di essersi tempestivamente attivata per ottenere documenti o misure alternative che rendessero impossibile l'allontanamento.
  • Il requisito del "giustificato motivo" richiede una situazione di concreta e assoluta inesigibilità dell'ottemperanza, non una generica difficoltà; pertanto serve documentazione o elementi probatori specifici.
  • Se la difesa non produce prove o spiegazioni specifiche sull'impossibilità di eseguire l'ordine di allontanamento, il giudice non è obbligato a motivare oltre quanto già emergente dagli atti amministrativi e dagli accertamenti.
  • In casi simili è strategico per l'imputato documentare tempestive richieste di rilascio di documenti sostitutivi, segnalazioni alle autorità consolari o altre iniziative concrete volte a superare l'impedimento, per poter invocare il "giustificato motivo".

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