Ordinanza n. 3991/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento - del provvedimento del Ministero della Cultura, Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale (DiT), Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II, MIC_DG-ABAP_SERV II|14/08/2025|0029938-P recante "Como, via Diaz, "ex Teatro Cressoni" - "Tesoro di Como". Istanza di riconoscimento del premio per i ritrovamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, co. 1, let. c), del D.Lgs. n. 42/2004 Istante: Teatro Cressoni S.c.a.r.l. Provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990" (doc. 1.a.), notificato alla ricorrente via PEC in data 14 agosto 2025 (doc. 1.b.), nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non noto, ivi compresi: - del provvedimento del Ministero della Cultura, Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale (DiT), Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II, MIC|MIC_DG-ABAP_SERV II|28/07/2025|0027593-P recante "Como, via Diaz, "ex Teatro Cressoni" - "Tesoro di Como". Istanza di riconoscimento del premio per i ritrovamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, co. 1, let. c), del D.Lgs. n. 42/2004 Istante: Teatro Cressoni S.c.a.r.l. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis L. n. 241/1990. Preavviso di diniego" (doc. 2.a.), notificato alla ricorrente via PEC in data 28 luglio 2025 (doc. 2.b.); nonché, per quanto occorrer possa, - della Circolare del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II MIC|MIC_DG-ABAP_SERV II|18/06/2021|0021069-P CIRCOLARE N 29 recante "Premio per i ritrovamenti (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 90, 91, 92, 93). Procedimento di attribuzione del premio" (doc. 3); - della comunicazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese prot. n. 19856 del 26 luglio 2024 recante "COMO (CO), Via Diaz "ex Teatro Cressoni". Liquidazione del premio di rinvenimento di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 42/2004. Trasmissione della documentazione relativa all'individuazione degli aventi diritto al premio di rinvenimento di cui all'art. 92 del D.Lgs. 42/2004" e la "Relazione scientifica e amministrativa ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al premio di rinvenimento di cui all'art. 92 del D.Lgs. 42/2004" ivi acclusa a firma del Funzionario responsabile Dott.ssa Grazia Facchinetti del 24 luglio 2024 (doc. 4); - del Provvedimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese MIC|MIC|_SABAP-CO-LC|28/04/2025|0010894-P recante "COMO (CO), Via Diaz "ex Teatro Cressoni". Liquidazione del premio di rinvenimento di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 42/2004. Integrazione della documentazione relativa all'individuazione degli aventi diritto al premio di rinvenimento di cui all'art. 92 del D.Lgs. 42/2004" (doc. 5); NONCHÉ PER LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente al conseguimento del premio di ritrovamento previsto dagli articoli 92 e 93 del D.L.vo n. 42/2004 come da istanza dalla medesima presentata a mezzo PEC in data 2 luglio 2025 (doc.ti 6.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento del premio per il ritrovamento di beni culturali, unitamente agli atti presupposti, al preavviso di diniego, alla circolare ministeriale sul procedimento di attribuzione del premio e agli atti della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del Ministero della Cultura relativo all'istanza di riconoscimento del premio previsto dagli artt. 92 e 93 del d.lgs. 42/2004 per il ritrovamento di beni culturali, chiedendo anche la declaratoria del proprio diritto al premio. La controinteressata ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Lombardia, sede di Milano. La ricorrente ha sostenuto che la competenza spettasse al TAR Lazio perché il provvedimento era stato adottato da un'amministrazione centrale con sede a Roma e produceva effetti riferibili alla tutela del patrimonio culturale nazionale; ha inoltre invocato l'art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a., sostenendo che l'impugnazione della circolare ministeriale n. 29/2021, ritenuta normativa, determinasse lo spostamento della competenza in favore del TAR Lazio. Il TAR ha verificato la concreta incidenza dell'impugnazione della circolare e ha rilevato che il ricorso non formulava specifiche censure contro il contenuto della circolare, ma contestava sostanzialmente la disciplina dell'art. 92 del d.lgs. 42/2004, richiamata dalla circolare.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lombardia, sede di Milano. Ha ricordato che il criterio ordinario fondato sulla sede dell'autorità emanante può essere sostituito dal criterio degli effetti diretti dell'atto quando questi si producano esclusivamente nella circoscrizione di un altro TAR. Nel caso concreto, gli effetti del diniego riguardano esclusivamente il ritrovamento avvenuto nel Comune di Como e la società ricorrente avente sede in tale ambito territoriale; pertanto, la competenza spetta al TAR Lombardia, sede di Milano. L'impugnazione della circolare ministeriale non ha determinato lo spostamento della competenza ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a., poiché mancavano censure specifiche contro la circolare e l'impugnazione non poteva essere utilizzata in modo pretestuoso per radicare la controversia presso il TAR Lazio. Il giudizio può essere riassunto davanti al TAR Lombardia nelle forme e nei termini di rito. Le spese sono state compensate in ragione dell'esito in rito e della complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.
Lo spostamento della competenza territoriale fondato sull'impugnazione di un atto generale o normativo presuppone una reale e specifica contestazione dell'atto; non è sufficiente la sua mera indicazione nell'epigrafe o una censura sostanzialmente rivolta alla legge richiamata.
art. 92, comma 1, d.lgs. 42/2004
Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario dell’attività di ricerca, di cui all’articolo 89, qualora l’attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari; c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90
La disposizione individua le categorie soggettive destinatarie del premio; la contestazione di tale disciplina legale non equivale a una specifica impugnazione della circolare che la richiama.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del preavviso di diniego e del provvedimento negativo impugnati; non è stato esaminato nel merito a causa della declaratoria di incompetenza territoriale.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale nel processo amministrativo, il criterio della sede dell'autorità emanante può essere sostituito dal criterio degli effetti diretti dell'atto quando tali effetti si producano esclusivamente nella circoscrizione di un diverso TAR.
- Quando un provvedimento adottato da un'amministrazione centrale incide esclusivamente su una vicenda localizzata in un determinato territorio, la competenza territoriale può spettare al TAR del luogo in cui gli effetti diretti dell'atto si concentrano, anche se l'atto è stato adottato nella sede centrale dell'amministrazione.
- La mera indicazione, nell'epigrafe del ricorso, di una circolare o di un atto generale non è sufficiente ad attivare il criterio speciale di competenza previsto dall'art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.; occorre una specifica e concreta contestazione del contenuto dell'atto generale o normativo.
- Non può essere utilizzata in modo pretestuoso l'impugnazione di un atto generale o normativo per spostare la competenza territoriale: quando le censure riguardano in realtà una disposizione legislativa richiamata dall'atto, manca il presupposto per derogare ai criteri ordinari di competenza.
- La declaratoria di incompetenza territoriale non definisce il merito della controversia e consente la riassunzione del giudizio davanti al TAR indicato come competente, nelle forme e nei termini di rito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 1349/2026 - Roma, Sezione 3Q
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 1351/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 1352/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 1353/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 3980/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 3988/2026 - Roma, Sezione 5B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →