Cassazione Penale, Sentenza n. 36905/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza ex art. 671 c.p.p. per il riconoscimento del vincolo di continuazione fra tre sentenze di condanna (Tribunale di Velletri 14/05/2012 - definitiva 16/10/2019; Pretura di Roma 12/12/1995 - irrevocabile 09/02/1996; Pretura di Roma 26/11/1996 - irrevocabile 28/03/1997), con rideterminazione della pena e concessione della sospensione condizionale della pena così rideterminata ai sensi dell'art. 671, comma 3, c.p.p. Il Tribunale di Velletri aveva respinto l'istanza ritenendo che non fosse possibile riconoscere la continuazione perché due delle condanne avevano beneficiato della sospensione condizionale (estinte ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.), e dunque mancava la premessa per l'applicazione dell'art. 671 c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Velletri per nuovo esame. La Corte ha stabilito che l'interesse del condannato alla dichiarazione in sede esecutiva della continuazione non viene meno per l'intervenuta espiazione o estinzione di alcune pene e che il giudice dell'esecuzione può esaminare e applicare la disciplina della continuazione anche con riguardo a reati già estinti, in quanto ciò può avere rilevanza per l'accesso a benefici (es. sospensione condizionale). Ha inoltre precisato che l'abrogazione della norma incriminatrice elimina gli effetti penali della condanna e non può ostare all'accertamento e alla rimozione degli effetti negativi collegati alla condanna stessa; ha distinto l'ipotesi dell'indulto (che non elimina gli effetti penali) dall'estinzione per sospensione condizionale ai sensi dell'art. 445 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Disciplina la dichiarazione della continuazione e la rideterminazione della pena in sede esecutiva; la Corte afferma che il giudice dell'esecuzione deve valutare la sussistenza del vincolo di continuazione anche se alcune pene sono state estinte o già espiate, poiché ciò può influire sull'accesso a benefici come la sospensione condizionale.
art. 445 c.p.p.
Prevede l'estinzione della pena per effetto della sospensione condizionale; la Corte sottolinea che l'estinzione secondo questa norma elimina gli effetti penali della condanna e non impedisce perciò l'esame della continuazione in sede esecutiva.
art. 444 c.p.p.
Norme richiamate nel ricorso in relazione alla procedura esecutiva; la Corte prende atto della rilevanza delle regole esecutive in ordine alla valutazione della continuazione e dei benefici.
art. 81 c.p.
Richiamato in rapporto al cumulo delle pene e alla determinazione della pena unica in presenza di continuazione; la Corte conferma la necessità di valutare il vincolo di continuazione per la rideterminazione dell'entità sanzionatoria.
art. 163 c.p.
Norma sulla sospensione condizionale della pena nel codice penale, rilevante perché la rideterminazione della pena può consentire la concessione del beneficio anche per altre condanne eventualmente estinte.
art. 164 c.p.
Norma relativa agli ostativi alla sospensione condizionale della pena, richiamata per valutare l'effetto della rimozione di ostatività a seguito di abrogazione o estinzione.
art. 485 c.p.
Richiamata l'abrogazione di talune fattispecie (art. 485 c.p. nel caso concreto): la Corte afferma che l'abrogazione (abolitio criminis) determina la cessazione degli effetti penali della condanna, consentendo l'intervento del giudice dell'esecuzione per rimuovere gli effetti negativi derivanti dalla condanna ormai priva di rilevanza penale.
Massime di principio
- L'interesse del condannato alla dichiarazione della continuazione in sede esecutiva permane anche se alcune delle pene relative ai reati oggetto di valutazione sono già state espiate o estinte.
- Il giudice dell'esecuzione deve prima valutare l'esistenza del vincolo di continuazione e solo successivamente (in caso di esito positivo) esaminare la possibilità di concedere benefici come la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 671, comma 3, c.p.p.; negare l'esame della continuità perché alcune pene sono estinte è motivazione errata.
- L'abrogazione della norma incriminatrice (abolitio criminis) o la dichiarazione di illegittimità costituzionale elimina gli effetti penali della condanna e non impedisce l'intervento del giudice dell'esecuzione per la rimozione delle conseguenze penali; diversa è la situazione dell'indulto che non cancella gli effetti penali.
- In situazioni analoghe, la strategia difensiva utile è chiedere comunque l'accertamento della continuazione in sede esecutiva, evidenziando l'interesse concreto (anche futuro) alla concessione di benefici derivanti dalla rideterminazione della pena.
- Proceduralmente, il giudice dell'esecuzione non può rifiutarsi a priori di esaminare la continuazione sulla base della mera estinzione o espiazione di pene: deve compiere l'accertamento nel merito e motivare adeguatamente l'eventuale rigetto.
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