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Sentenza

Sentenza n. 905/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale del Settore Servizi alla persona del Comune di Olbia n. 17 dell’8 gennaio 2026, di esclusione della concorrente Ali Assistenza S.C.S. dalla procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento di servizi finalizzati alla gestione del servizio plus “desteenazione - desideri in azione” - comunità adolescenti community young Olbia e della relativa comunicazione; - della nota del RUP Oggetto ID 5678958 dell’8.1.2026, recante comunicazione dell’esito della valutazione in merito alle giustificazioni dell’offerta anomala; - “ove occorra”, della nota PG. n. 179322 del 12 dicembre 2025, a firma R.U.P., a mezzo della quale la stazione appaltante ha richiesto precisazioni e chiarimenti a giustificazione della congruità dell’offerta; - “ove occorra”, del capitolato speciale; - “ove occorra”, di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti o comunque collegati ai provvedimenti impugnati; per la declaratoria di inefficacia del contratto e per il conseguimento del risarcimento in forma specifica; in subordine, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente ai sensi degli artt. 30 e 124 c.p.a., con danno da quantificarsi (salva la prova del maggior danno in corso di causa) come di seguito: - per il mancato utile di impresa dovuto alla mancata esecuzione del servizio, nella misura del 10% dell’importo a base d’asta, al netto del ribasso formulato dalla ricorrente in sede di offerta; - con riferimento al pregiudizio ingiustamente sofferto in ragione “della mancata qualificazione professionale subita a causa del mancato affidamento dell’incarico”, nella misura del 5% dell’importo a base d’asta; II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 aprile 2026: - della determina n. 542 del 6 marzo 2026, recante l’aggiudicazione del servizio in favore del costituendo RTI Oltrans Service – Futura – Liber; - della determinazione n. 778 del 1° aprile 2026 del Settore Servizi alla Persona del Comune di Olbia, recante la determina a contrarre di una nuova procedura aperta semplificata, sulla scorta della mancata aggiudicazione della procedura aperta CIG B8ABE3815B; - del bando di indizione di una nuova procedura, con pubblicazione sulla sezione TED della Gazzetta Ufficiale U.E. in data 7 aprile 2026 e scadenza del termine per presentare offerte in data 20 aprile 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per anomalia dell'offerta, successiva mancata aggiudicazione della procedura e indizione di una nuova gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, prima classificata nella procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione di servizi destinati agli adolescenti, ha impugnato l'esclusione disposta all'esito della verifica di anomalia, nonché, con motivi aggiunti, gli atti conseguenti di mancata aggiudicazione e di indizione di una nuova procedura. Ha dedotto la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, errore di calcolo, illogicità manifesta, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e sviamento. Secondo la ricorrente, l'indicazione in offerta di costi della manodopera pari a euro 1.866.801,71 non avrebbe comportato l'adesione ai criteri intermedi utilizzati dalla stazione appaltante, né avrebbe impedito una diversa articolazione interna dei costi in sede di giustificazioni. La concorrente sosteneva di avere destinato una parte dell'importo indicato per la manodopera, pari a euro 378.788,56, alle prestazioni migliorative e ad altri costi, senza modificare sostanzialmente l'offerta e mantenendo la sostenibilità economica complessiva, il rispetto dei minimi retributivi e la copertura di tutte le prestazioni. Contestava inoltre la qualificazione delle indennità di tirocinio e degli anticipi per i progetti Get Up, la valutazione del monte ore utilizzato per il calcolo del costo orario, nonché il rilievo attribuito ai rimborsi chilometrici e alle altre voci accessorie. Deduceva, infine, che la stazione appaltante avesse esercitato un controllo indebitamente intrusivo sulle singole scelte allocative dell'impresa, anziché valutare l'affidabilità dell'offerta nel suo complesso. I motivi aggiunti riproponevano gli stessi vizi in via derivata contro la mancata aggiudicazione della gara e la nuova procedura.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la valutazione del RUP e la conseguente esclusione. In primo luogo, la concorrente aveva indicato nell'offerta economica costi della manodopera pari a euro 1.866.801,71, coincidenti con quelli stimati dalla stazione appaltante per i servizi ordinari. In sede di giustificazioni aveva però dichiarato che il costo del lavoro per i servizi ordinari era pari a euro 1.488.013,15, destinando la differenza a prestazioni migliorative e altri costi. Il giudice ha qualificato tale operazione come modifica sostanziale e tardiva di un elemento essenziale dell'offerta economica. Inoltre, anche considerando nel costo della manodopera le prestazioni migliorative, dovevano essere escluse le somme relative alle indennità di tirocinio e agli anticipi Get Up, pari a euro 202.124,56, trattandosi di rimborsi fuori campo IVA destinati ai tirocinanti e ai beneficiari delle azioni progettuali, non di costi della manodopera, indipendentemente dalla loro contabilizzazione come costo del lavoro o dal transito tramite busta paga. Il costo della manodopera risultante dalle giustificazioni sarebbe stato pertanto comunque inferiore a quello dichiarato in offerta, confermando la modifica sostanziale e la carente analisi tecnico-economica originaria. Il TAR ha inoltre ritenuto erroneo il calcolo fondato su un monte ore teorico, anziché sul monte ore contrattuale oggetto dell'obbligazione di servizio: festività, festività soppresse, formazione e permessi RLS costituiscono oneri strutturali, certi, obbligatori e retribuiti, da considerare nel costo del lavoro. Tali rilievi sono stati ritenuti dirimenti, senza necessità di esaminare gli ulteriori profili contestati nella nota del RUP. La conseguente esclusione era quindi legittima e risultavano infondati anche gli atti successivi impugnati con motivi aggiunti. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 41 Cost.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai limiti posti alle scelte imprenditoriali e all'esclusione; la censura è stata respinta mediante il riconoscimento della legittimità della verifica di affidabilità dell'offerta.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata invocata in tema di verifica dell'anomalia dell'offerta; il giudice ha ritenuto legittima l'esclusione perché le giustificazioni avevano modificato sostanzialmente i costi della manodopera indicati nell'offerta e non avevano correttamente considerato il monte ore contrattuale.

  • d.lgs. 81/2008

    Richiamato con riferimento ai permessi RLS, considerati dal giudice oneri strutturali, certi, obbligatori e retribuiti da includere nel costo della manodopera.

  • artt. 30 e 124 c.p.a.

    Invocati dalla ricorrente per il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente; le domande risarcitorie non sono state accolte in quanto il ricorso è stato respinto.

Massime di principio

  • In sede di verifica dell'anomalia, l'operatore economico non può modificare tardivamente il costo della manodopera indicato nell'offerta economica, poiché tale modifica incide su un elemento essenziale dell'offerta e altera la parità di trattamento tra i concorrenti.
  • La diversa articolazione interna dei costi prospettata nelle giustificazioni non è ammissibile quando comporta, anche mediante riallocazione di poste, una riduzione sostanziale del costo della manodopera originariamente dichiarato.
  • Le somme destinate a indennità di tirocinio, anticipi per acquisto di beni o organizzazione di eventi e, in generale, a rimborsi destinati ai beneficiari delle azioni progettuali non costituiscono costi della manodopera, anche se contabilizzate dall'impresa come costo del lavoro o corrisposte tramite busta paga.
  • Il costo orario della manodopera deve essere determinato sulla base del monte ore contrattuale rilevante per l'esecuzione del servizio, non di un monte ore meramente teorico; festività, formazione e permessi RLS, quando costituiscono oneri certi, obbligatori e retribuiti, devono essere inclusi nel costo del lavoro.
  • La modifica sostanziale del costo della manodopera in sede di giustificazioni e la mancata considerazione degli oneri strutturali del lavoro sono sufficienti a dimostrare l'inaffidabilità dell'offerta e a giustificarne l'esclusione, senza che sia necessario esaminare ogni ulteriore rilievo formulato dalla stazione appaltante.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offertaCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleConcorrenza ed evidenza pubblica

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