Cassazione Penale, Sentenza n. 40230/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 17/06/2025 che, in sede di riesame disposta dalla Cassazione, ha confermato l'ordinanza del G.I.P. di Oristano del 17/01/2025 che aveva applicato a carico dell'indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento (500 metri), divieto di comunicazione e l'obbligo di braccialetto elettronico per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e lesioni aggravate (artt. 582 e 585 c.p.) in relazione a fatti dal luglio 2022 al 28 novembre 2024. La difesa ha dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione relativi a: insussistenza e mancanza di attualità/concretezza delle esigenze cautelari; inesistenza della "convivenza" richiesta dall'art. 572 c.p.; travisamento delle prove e contraddittorietà nella valutazione di referti sanitari, messaggistica e dichiarazioni che, a suo avviso, avrebbero dimostrato inattendibilità della persona offesa e una ricostruzione alternativa dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure della difesa, confermando che il Tribunale del riesame ha adeguatamente risposto alla sentenza di annullamento precedente e ha motivato in modo congruo l'attendibilità della persona offesa, la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) alla luce di una convivenza valutata nel senso ampio richiesto dalla giurisprudenza, e la sussistenza di gravi indizi anche per le lesioni aggravate. Ha ritenuto altresì legittima la valutazione delle esigenze cautelari (anche in punto di attualità e rischio di reiterazione), non ravvisando alcuna manifesta illogicità o violazione di norme processuali che consenta la revisione in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e ad ulteriori oneri previsti dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen.
La Corte ha interpretato il concetto di "convivenza" in senso ampio e sostanziale: non è necessaria la condivisione permanente dell'abitazione, ma una stabile relazione affettiva con comunanza di interessi e di vita che possa integrare il novero protetto dall'art. 572 c.p.; la presenza di frequenti coabitazioni temporanee, rapporti familiari e progetto di vita comune possono essere sintomatici della convivenza.
artt. 582 e 585 cod. pen.
I referti sanitari e le fotografie delle lesioni sono state ritenute coerenti, nel complesso, con le lesioni denunciate, contribuendo alla gravità indiziaria per il reato di lesioni aggravate.
art. 274 cod. proc. pen.
Sull'accertamento delle esigenze cautelari la Corte ha condiviso che il giudice deve valutare attualità e concretezza del pericolo di reiterazione alla luce della gravità, sistematicità e progressione delle condotte; la cessazione dei contatti non esclude automaticamente l'attualità se permangono profili di pericolosità personale.
art. 273 cod. proc. pen.
Relativamente alla gravità degli indizi, la Corte ha ribadito che la mancata sussistenza di gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo se si traduce in violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
art. 606 comma 1 cod. proc. pen.
La possibilità di censura in Cassazione è limitata: vizi di diritto, mancanza o manifesta illogicità della motivazione possono essere esaminati; non è consentita una rinnovata valutazione dei fatti e dell'attendibilità delle fonti se non emergono evidenti contraddizioni.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato per i requisiti formali della motivazione del provvedimento cautelare e per il modello argomentativo cui il tribunale del riesame deve attenersi.
art. 546 cod. proc. pen.
Indicata come modello strutturale di motivazione cui ispirarsi, adattato al giudizio cautelare fondato sugli indizi.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese processuali conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di ricorso per Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la legittimità e la congruità della motivazione, non riconsiderando i fatti né la credibilità delle fonti salvo manifeste contraddizioni o violazioni di legge.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di merito non sindacabile in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è logica, articolata e priva di macroscopiche incongruenze.
- Per il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) la "convivenza" va intesa in senso sostanziale: non è necessaria la coabitazione continuativa formale, ma una stabile relazione affettiva e una comunanza di vita comprovata da elementi concreti (frequente coabitazione, scambio di effetti personali, rapporti familiari, progettualità comune).
- La cessazione dei contatti dopo l'ultimo episodio non elimina automaticamente le esigenze cautelari: la personalità dell'indagato, la reiterazione e la progressione delle condotte possono giustificare la misura per il concreto rischio di reiterazione.
- Elementi isolati (contraddizioni apparenti in referti sanitari o messaggi) vanno valutati nel loro complesso; discrepanze non distruggono il quadro indiziario se il giudice fornisce una motivazione che ricostruisce coerentemente il compendio probatorio.
- La difesa che propone una semplice ricostruzione alternativa senza dimostrare una manifesta illogicità della motivazione rimane, di norma, inammissibile in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40099/2025 del 15/12/2025
- Sentenza penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40100/2025 del 15/12/2025
- Sentenza penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40102/2025 del 15/12/2025
- Sentenza penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40104/2025 del 15/12/2025
- Sentenza penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40105/2025 del 15/12/2025
- Sentenza penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40106/2025 del 15/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →