Sentenza n. 762/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro n. 487/24, emessa nel procedimento contrassegnato con rg n. 998/2024, pubblicata in data 30/09/2024, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 30/10/2024, passata in giudicato, provvedendo “in favore del procuratore antistatario della ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 49,00 per spese ed € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro nella parte relativa al pagamento delle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il giudice del lavoro aveva riconosciuto alla beneficiaria il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali, oltre che all'assegnazione delle somme spettanti, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 49,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato, non era stata eseguita quanto alla condanna sulle spese in favore del procuratore. Il ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza. Ha inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, il TAR ha accertato l'inottemperanza parziale al giudicato, rilevando che l'Amministrazione non aveva eseguito il titolo nella parte relativa al pagamento delle spese di lite e non aveva opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione integrale alla sentenza, nei limiti della pretesa azionata e salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta, destinato ad assumere le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e a provvedere entro i successivi 120 giorni. È stata invece respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del commissario quale misura acceleratoria. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e)
Il giudice dell'ottemperanza può adottare misure idonee a dare esecuzione al giudicato e valutare la domanda di indennizzo; nel caso concreto l'indennizzo è stato negato perché non sussistevano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
La disposizione costituiva la base del beneficio riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 475 c.p.c.
notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c.
La notificazione della sentenza in copia attestata conforme è indicata quale adempimento compiuto ai fini dell'esecuzione del titolo e del decorso del termine dilatorio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- L'inottemperanza parziale a un giudicato, limitata anche alla mancata esecuzione della condanna alle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario, legittima l'accoglimento del ricorso di ottemperanza nei limiti della pretesa azionata.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, prevedendo che quest'ultimo assuma le funzioni su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è dovuto automaticamente per il ritardo nell'esecuzione del giudicato: può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorire l'esecuzione.
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