Cassazione Civile, Ordinanza n. 09000/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo fondiario stipulato tra una banca e una società, assistito da un capitolato che prevedeva una clausola collegata all’assoggettamento dell’immobile ipotecato a esecuzione. Dopo un’esecuzione promossa da un condominio per spese condominiali sull’immobile della mutuataria, la banca interveniva nella procedura dichiarando di avvalersi della clausola risolutiva e chiedendo il recupero del residuo credito. Successivamente, cessata quella procedura, la banca notificava alla società un precetto per un importo complessivo comprensivo di capitale, accessori e rate scadute. La società proponeva opposizione al precetto, sostenendo che la risoluzione del mutuo non si fosse validamente verificata e che il credito azionato fosse comunque errato. In appello, la Corte territoriale accoglieva l’impugnazione incidentale della società e dichiarava nullo il precetto per intero, ritenendo, in sintesi, che la banca avesse illegittimamente dichiarato la risoluzione e che il comportamento della mutuaria non integrasse inadempimento. La banca ricorreva per cassazione con otto motivi, denunciando: errori di qualificazione e di individuazione della clausola contrattuale invocata; inammissibilità ritenute erroneamente dal giudice d’appello; omessa pronuncia sull’intera domanda; vizi motivazionali; errata ricostruzione dell’importo dovuto; illegittima esclusione dell’esigibilità delle rate scadute; contraddittorietà sulla questione della buona fede e sulla pretesa "reviviscenza" del contratto. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i primi, secondo, terzo, settimo e ottavo motivi, ma ha accolto il quarto, quinto e sesto motivo nella parte decisiva: ha affermato che, pur non potendo la banca pretendere l’intero capitale come se il mutuo fosse risolto, essa conservava il diritto di agire esecutivamente per le rate già scadute e non pagate, e che la loro esigibilità non veniva meno per il solo atteggiamento ostruzionistico della banca, essendo il debitore tenuto a utilizzare gli strumenti legali di offerta e liberazione. Ha inoltre censurato la Corte d’appello per non aver correttamente applicato i criteri di imputazione del pagamento di € 15.000,00, dovendosi verificare il consenso del creditore a imputare il versamento al capitale invece che a interessi e spese. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della quantificazione del credito azionabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso nei termini indicati in motivazione, rigettando o dichiarando inammissibili gli altri. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Milano e rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia, in particolare sulla corretta quantificazione del credito azionabile in relazione alle rate scadute e all’imputazione del pagamento di € 15.000,00. È stato escluso che il comportamento della banca potesse, da solo, esonerare la mutuataria dall’adempimento delle rate pattuite; è stato invece ribadito che il credito per i ratei scaduti rimane esigibile e azionabile, mentre è erronea la declaratoria di illegittimità totale del precetto quando almeno una parte del credito sia dovuta. Resta impregiudicata ogni altra questione relativa alla gestione anomala del rapporto da parte della banca.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato ai fini del controllo sul minimo costituzionale della motivazione; la motivazione è ritenuta sufficiente quando consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo in caso di carenza assoluta o apparenza della motivazione; nella specie la Corte esclude il vizio per alcuni motivi e lo riconduce, per altri, a mera critica di merito.
art. 112 c.p.c.
La censura per omessa pronuncia è inammissibile se la parte che la propone non è la titolare dell’interesse alla decisione sulla specifica domanda o se la questione non è stata ritualmente devoluta al giudice di appello.
art. 1362 c.c.
Richiamato nel contesto della censura sull’interpretazione della clausola contrattuale, ma il ricorso viene dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 342 c.p.c.
L’appello è inammissibile se non censura in modo specifico la ratio della decisione di primo grado; la mera riproposizione di tesi difensive non basta.
art. 329, comma 2, c.p.c.
L’acquiescenza o la mancata impugnazione di capi decisivi preclude la loro contestazione successiva.
art. 345 c.p.c.
Non possono essere introdotte in appello domande o questioni nuove; tuttavia il giudice deve verificare se la questione fosse già implicata nel thema decidendum di primo grado.
art. 1353 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la clausola operasse come condizione risolutiva, ma la Corte non accoglie tale qualificazione nel giudizio di cassazione.
art. 1458 c.c.
La ricorrente invoca l’efficacia definitiva della risoluzione, ma la Corte chiarisce che il tema è diverso: nel caso concreto la risoluzione non si era verificata e il rapporto era rimasto in essere.
art. 1186 c.c.
La decadenza dal beneficio del termine non può essere affermata in mancanza dei presupposti; la banca non poteva pretendere l’intero capitale come se il mutuo fosse integralmente accelerato.
art. 474 c.p.c.
Il contratto di mutuo rogato per atto pubblico può costituire titolo esecutivo per le obbligazioni scadute e certe, liquide ed esigibili; non è corretto negarne la forza esecutiva per i ratei scaduti solo perché il rapporto è stato gestito in modo anomalo.
art. 615, comma 1, c.p.c.
L’opposizione pre-esecutiva è il rimedio utilizzato per contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata.
art. 1193 c.c.
La Corte richiama la disciplina generale dell’imputazione del pagamento: in mancanza di dichiarazione del debitore e di scelta del creditore, operano i criteri sussidiari di legge.
art. 1194, comma 1, c.c.
Quando il debito deriva da un’unica fonte obbligatoria, il pagamento non può essere imputato al capitale anziché a interessi e spese senza il consenso del creditore.
art. 1194, comma 2, c.c.
In assenza di un diverso consenso del creditore, il pagamento va imputato secondo l’ordine legale a interessi e spese e poi al capitale.
art. 1195 c.c.
È richiamato quale fondamento del potere del creditore di scegliere l’imputazione in mancanza di dichiarazione del debitore.
artt. 1208 ss. c.c.
Se il creditore non coopera, il debitore che voglia liberarsi deve fare ricorso all’offerta formale di pagamento per conseguire la liberazione dall’obbligazione.
art. 1220 c.c.
L’offerta non formale può, al più, servire a evitare gli effetti della mora, ma non estingue il debito.
art. 100 c.p.c.
È richiamato per escludere l’interesse a impugnare questioni o capi non idonei a incidere utilmente sulla posizione processuale della parte.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Citato in relazione alla revocazione per errore di fatto proposta e respinta in separato giudizio d’appello.
art. 372 c.p.c.
Richiamato per la produzione in cassazione della sentenza resa sulla revocazione.
Massime di principio
- La clausola contrattuale che consente la risoluzione del mutuo in caso di esecuzione sul bene ipotecato non può operare automaticamente in astratto: occorre verificare che l’evento dedotto integri davvero, secondo il contratto e secondo buona fede, un pregiudizio idoneo a incidere sulla capacità del mutuatario di adempiere.
- L’opposizione a precetto che contesti un mutuo fondiario non può essere accolta integralmente se, alla data del precetto, esistono rate già scadute e non pagate: in tal caso il credito per tali rate rimane certo, liquido ed esigibile e va eventualmente rideterminato, non annullato in blocco.
- Il comportamento scorretto o ostruzionistico del creditore non libera il debitore dall’obbligo di pagamento: per conseguire la liberazione o evitare la mora il debitore deve utilizzare gli strumenti legali di offerta formale o non formale previsti dal codice civile.
- Quando il debito deriva da un’unica fonte obbligatoria, il pagamento eseguito dal debitore non può essere imputato al capitale anziché a interessi e spese senza il consenso del creditore; il giudice deve accertare in fatto se tale consenso sia stato effettivamente prestato.
- In sede di appello e di cassazione la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che colpisca una sola delle argomentazioni, lasciando intatta quella autonomamente decisiva.
- L’errore del giudice nel ritenere nullo per intero un precetto può sussistere quando il credito azionato è solo in parte insussistente: il giudice deve distinguere tra l’eventuale illegittimità dell’importo eccedente e la persistenza di un credito almeno parzialmente azionabile.
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