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Sentenza

Sentenza n. 3240/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3511/2021 emessa il 24.06.2021 dalla Corte d''Appello di Napoli - sezione lavoro e previdenza, pubblicata in data 27.07.2021.

Giustizia amministrativa202403204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto differenze retributive per il periodo dal 19 luglio 2007 al 30 giugno 2012

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 3511/2021 della Corte d'Appello di Napoli, divenuta irrevocabile, che aveva confermato il diritto al trattamento stipendiale corrispondente all'inquadramento a tempo indeterminato, con calcolo dell'anzianità dalla prima assunzione e cumulo dei periodi lavorati, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali. È stato inoltre dedotto l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, escludendo tuttavia la parte relativa alle spese del giudizio lavoristico, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo credito, non aveva proposto il ricorso per ottemperanza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza per compiere gli atti necessari. L'eventuale compenso commissariale, quantificato in euro 800,00, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma consente di ottenere l'esecuzione del giudicato mediante assegnazione di un termine all'amministrazione e, in caso di ulteriore inerzia, mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione puntuale e integrale del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il difensore antistatario, titolare di un autonomo credito per le spese processuali liquidate in suo favore, deve proporre autonomamente l'azione esecutiva relativa a tale credito; il ricorso per ottemperanza promosso dal cliente non abilita il giudice a ordinare l'esecuzione di quella parte del titolo.
  • Le spese della funzione commissariale possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidate preventivamente dal giudice, ove concretamente dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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