Sentenza n. 139/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 150/2024, pubblicata il 19/03/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo, Sez. Lavoro, nell’ambito del procedimento, RG n. 96/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e all'accredito delle somme arretrate
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 150/2024, passata in giudicato il 19 settembre 2024 e notificata al Ministero il 21 marzo 2024. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente e a ricevere gli accrediti relativi alle annualità per le quali il beneficio non era stato corrisposto, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, chiedendo l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, accertando che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e accreditando gli importi dovuti per le annualità indicate nel titolo, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte dopo l'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso inutile del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione concorre a rendere ammissibile il ricorso per ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale ottemperando.
art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015
Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiamata dal giudice per individuare la decorrenza della penalità.
art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014, come modificato dall'art. 7, comma 1, d.m. 147/2022
La maggiorazione del compenso non è stata riconosciuta, non risultando sussistenti i relativi presupposti nel caso concreto.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione debitrice ed è inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- La mancata esecuzione di un giudicato che riconosce a un privato una prestazione patrimoniale impone all'amministrazione di adottare tutti gli atti necessari per l'integrale soddisfazione del credito, compresi l'accredito della somma principale e il pagamento degli interessi dal dovuto al saldo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta della parte dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato può giustificare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
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