Regolamento (UE) 2017/1152
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina la transizione dal NEDC al WLTP per i veicoli commerciali leggeri N1, introducendo un metodo di correlazione per rendere confrontabili i valori di CO2 misurati con le due procedure. Definisce come calcolare le emissioni specifiche medie ai fini della conformità agli obiettivi di riduzione di CO2, compresi casi particolari come veicoli incompleti, veicoli di fine serie e costruttori di dimensioni intermedie. Modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 per aggiornare il monitoraggio e la comunicazione dei dati. È previsto anche un sistema di verifiche casuali e di possibili fattori di correzione per prevenire abusi delle tolleranze procedurali.
Stabilisce il metodo di correlazione tra valori di CO2 misurati con NEDC e WLTP per i veicoli commerciali leggeri N1 e adegua il sistema di monitoraggio dei dati di emissione, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori di veicoli commerciali leggeri della categoria N1, alle autorità di omologazione e, ove coinvolti, ai servizi tecnici degli Stati membri. Riguarda la determinazione delle emissioni specifiche medie di CO2 ai fini della conformità agli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 510/2011, sia nel periodo di transizione 2017-2020 sia, dal 2021, sulla base dei valori WLTP. Include i veicoli nuovi, i tipi esistenti omologati con NEDC, i veicoli incompleti omologati in più fasi e i veicoli di fine serie; prevede esclusioni/discipline particolari per i veicoli di fine serie, per i costruttori di dimensioni intermedie e per alcune configurazioni tecnologiche o veicoli N1 con massa massima tecnicamente ammissibile non inferiore a 3 000 kg. Ha applicazione territoriale nell’Unione ed è rilevante anche ai fini SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con alcune disposizioni applicabili dal 1o gennaio 2018.
Metodo di correlazione per i veicoli commerciali leggeri N1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 è adottato nel contesto del passaggio dalla procedura NEDC alla procedura WLTP per la misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli leggeri. La finalità è evitare che il cambio di procedura alteri in modo non comparabile la verifica del rispetto degli obiettivi di emissione specifica previsti dal regolamento (UE) n. 510/2011 per i veicoli commerciali leggeri nuovi.
Ambito e soggetti interessati
Il regolamento si applica ai costruttori di veicoli commerciali leggeri della categoria N1 e alle autorità di omologazione degli Stati membri, oltre che ai servizi tecnici coinvolti nelle prove e nelle verifiche. Riguarda i veicoli omologati secondo WLTP, i tipi esistenti omologati con NEDC, i veicoli incompleti omologati in più fasi, i veicoli di fine serie e, per alcune disposizioni, i costruttori che immatricolano tra 1 000 e 22 000 veicoli l'anno nell'Unione. Sono previste regole speciali per i veicoli di fine serie immatricolati nel 2020 o nel 2021 e per i veicoli N1 con massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico non inferiore a 3 000 kg.
Oggetto del regolamento
L'articolo 1 definisce tre nuclei normativi:
- il metodo di correlazione tra valori di CO2 misurati con WLTP e valori determinati con NEDC;
- la procedura di applicazione di tale metodo per calcolare le emissioni specifiche medie di ciascun costruttore;
- le modifiche necessarie al regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 per adeguare il monitoraggio dei dati di emissione.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 chiarisce i concetti essenziali per l'applicazione del sistema:
- i "valori di CO2 NEDC" sono quelli determinati conformemente all'allegato I e riportati sul certificato di conformità;
- i "valori di CO2 NEDC misurati" sono quelli ottenuti con prove fisiche secondo l'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008;
- i "valori di CO2 WLTP" sono quelli ottenuti secondo l'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151;
- la "famiglia di veicoli WLTP" è definita secondo il punto 5.0 dell'allegato XXI;
- lo "strumento di correlazione" è il modello di simulazione di cui alla sezione 2 dell'allegato I.
Regime transitorio 2017-2020
Per gli anni civili dal 2017 al 2020 inclusi, le emissioni specifiche medie del costruttore continuano a essere determinate sulla base di valori NEDC, ma con regole differenziate in funzione dello status del veicolo:
- per i veicoli N1 omologati secondo WLTP si utilizzano i valori di CO2 NEDC;
- per i tipi esistenti N1 classe I si usano i valori NEDC misurati fino al 31 agosto 2018 e poi i valori NEDC dal 1o settembre 2018 al 31 dicembre 2020;
- per i tipi esistenti N1 classi II e III si usano i valori NEDC misurati fino al 31 agosto 2019 e poi i valori NEDC dal 1o settembre 2019 al 31 dicembre 2020;
- per i veicoli di fine serie si utilizzano i valori di CO2 NEDC misurati.
Il paragrafo 2 dell'articolo 3 introduce inoltre una semplificazione per i costruttori responsabili di oltre 1 000 ma meno di 22 000 veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione per ciascuno degli anni 2017-2020: essi possono utilizzare i valori NEDC oppure i valori NEDC misurati.
Passaggio al regime WLTP
L'articolo 4 disciplina la progressiva sostituzione del parametro NEDC con il parametro WLTP. Dal 1o gennaio 2018 le emissioni WLTP del ciclo misto, o quelle ponderate eventualmente indicate nella voce 49.4 del certificato di conformità, devono essere controllate per tutti i veicoli nuovi immatricolati. Dal 1o gennaio 2019 le emissioni specifiche medie calcolate con i valori WLTP sono determinate per ciascun costruttore, mentre dal 1o gennaio 2021 tali valori diventano la base per verificare la conformità all'obiettivo di emissioni specifiche.
Per i veicoli di fine serie non omologati secondo il regolamento (UE) 2017/1151 ma immatricolati nel 2020 o nel 2021, il regolamento prevede valori WLTP attribuiti in modo predefinito:
- per i veicoli N1 completi, il valore delle emissioni specifiche medie WLTP determinato per il costruttore nel rispettivo anno civile;
- per i veicoli N1 completati, il valore delle emissioni specifiche medie WLTP dei veicoli nuovi completati immatricolati nello stesso anno civile, se il costruttore è responsabile dei veicoli base utilizzati.
Innovazioni ecocompatibili
L'articolo 5 aggiorna il trattamento dei risparmi di CO2 derivanti da innovazioni ecocompatibili. Dal 1o gennaio 2021 si considerano soltanto i risparmi non già coperti dalla procedura WLTP. I risparmi totali realizzati negli anni civili 2021, 2022 e 2023 sono rettificati secondo la disciplina dell'articolo; dal 2024 i risparmi sono presi in considerazione senza rettifiche.
Correzioni e controlli contro gli abusi
L'articolo 6 regola il calcolo delle emissioni specifiche medie NEDC fino al 2020 e prevede un meccanismo di correzione quando la correlazione mostra scostamenti rilevanti. Se, per una famiglia di veicoli WLTP, il fattore di deviazione De supera 0,04 oppure è presente un fattore di verifica pari a 1, le emissioni specifiche medie NEDC del costruttore sono moltiplicate per un fattore di correzione determinato in base alla formula dell'allegato I.
L'allegato I prevede anche verifiche casuali con prove fisiche. Se una prova casuale o un controllo tecnico evidenziano che il valore NEDC dichiarato è troppo basso rispetto alla tolleranza ammessa o che i dati di input sono errati, la Commissione può determinare e applicare un fattore di correzione per aumentare le emissioni medie del costruttore. Il meccanismo è concepito per scoraggiare l'uso improprio delle tolleranze di misurazione.
Allegato I: strumento di correlazione e metodologia tecnica
L'allegato I è la parte tecnica centrale del regolamento. La Commissione mette a disposizione uno strumento di simulazione scaricabile, detto "strumento di correlazione", che deve essere installato dall'autorità di omologazione o, se del caso, dal servizio tecnico.
Sono previste regole puntuali su:
- accesso allo strumento e assistenza della Commissione;
- designazione dei punti di contatto nazionali;
- aggiornamento annuale, normalmente ogni 1o settembre;
- aggiornamenti ad hoc in caso di gravi disfunzioni;
- conservazione dell'indicazione della versione usata e del sistema operativo nel rapporto dei risultati.
Lo strumento utilizza una matrice di dati di input molto ampia, che comprende dati tecnici del veicolo, del motore, della trasmissione, degli pneumatici, dei sistemi di bordo e i risultati delle prove WLTP. L'autorità di omologazione verifica in modo indipendente i dati forniti dal costruttore e può determinarli autonomamente in caso di dubbio.
Calcolo dei valori NEDC di riferimento
L'allegato I disciplina il calcolo dei valori NEDC di riferimento per:
- il veicolo H;
- il veicolo L;
- il veicolo rappresentativo RMSV per i veicoli incompleti.
Il rapporto originale dei risultati della simulazione, corredato di hash, è integrato in un file di correlazione completo, che viene conservato come verbale di prova. Il regolamento prevede anche l'orodatatura del file riepilogativo mediante server dedicato, con risposta randomizzata tra 1 e 99.
Il valore di CO2 NEDC di riferimento è determinato mediante simulazione e, in certi casi, può essere sottoposto a prova fisica. Se il valore di riferimento non supera di oltre il 4 % il valore dichiarato dal costruttore, si usa il valore dichiarato; oltre tale soglia, o su richiesta del costruttore, è possibile una misurazione fisica. Sono inoltre previsti criteri specifici per l'ipotesi in cui la prova fisica vada ripetuta una o due volte e per la selezione casuale del veicolo da sottoporre a prova quando il numero casuale estratto è compreso tra 90 e 99.
Valori specifici per fase e consumo di carburante
Per il veicolo H, per il veicolo L e per il veicolo RMSV, l'allegato I prevede il calcolo dei valori di CO2 NEDC specifici per fase, riferiti alle fasi UDC ed EUDC, nonché del consumo di carburante NEDC nel ciclo misto e per fase. I valori sono ricavati dalle emissioni NEDC di riferimento e dai coefficienti di adeguamento derivanti dal rapporto tra valore dichiarato e risultato della correlazione.
Veicoli completi e veicoli incompleti
Per i singoli veicoli N1 completi appartenenti a una famiglia di interpolazione WLTP, il regolamento disciplina l'interpolazione dei valori di CO2 NEDC e del consumo di carburante da attribuire al singolo veicolo, tenendo conto di massa, resistenza al rotolamento, resistenza aerodinamica e fabbisogno energetico del ciclo.
Per i veicoli N1 incompleti appartenenti a una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, i valori di CO2 NEDC e di consumo di carburante sono attribuiti sulla base del veicolo rappresentativo RMSV. La disciplina tiene conto delle particolarità dell'omologazione in più fasi e della struttura del veicolo base.
Modifiche al regolamento (UE) n. 293/2012
L'articolo 7 adegua il sistema di monitoraggio e comunicazione dei dati di immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri. In particolare:
- introduce per i veicoli di fine serie immatricolati nel 2020 o nel 2021 un riferimento ai valori WLTP determinati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2;
- sostituisce l'articolo 6 del regolamento (UE) n. 293/2012, imponendo agli Stati membri di includere, tra i dati di monitoraggio dettagliati, le emissioni specifiche di CO2 senza tener conto delle innovazioni ecocompatibili e il fattore di deviazione De e il fattore di verifica;
- prevede che fino al 31 dicembre 2017, in aggiunta ai dati già obbligatori, sia comunicato solo il fattore di deviazione e il fattore di verifica, mentre dal 1o gennaio 2018 tutti i dati dettagliati dell'allegato II, parte A, del regolamento (UE) n. 510/2011 siano monitorati e comunicati nei formati previsti.
L'articolo 7 sopprime inoltre l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 293/2012, modifica l'articolo 10 e sostituisce l'articolo 10 ter con nuove regole sulla preparazione dei dati provvisori e sulla protezione dei numeri di identificazione dei veicoli, escludendo il trattamento di dati personali collegabili a tali numeri.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I punti 4 e 5 dell'articolo 8 si applicano dal 1o gennaio 2018. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Metodo di correlazione NEDC-WLTP
L'articolo 1, lettera a), e l'allegato I stabiliscono un metodo per correlare le emissioni di CO2 misurate secondo l'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 (WLTP) con quelle determinate secondo l'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 (NEDC). Il metodo si basa su uno strumento di simulazione della Commissione e su condizioni di prova specifiche, armonizzate con il NEDC.
Determinazione delle emissioni medie nel periodo 2017-2020
L'articolo 3 prevede che, per gli anni civili dal 2017 al 2020, le emissioni specifiche medie siano determinate usando valori NEDC per i veicoli omologati WLTP, per i tipi esistenti N1 classe I e classe II/III secondo scadenze differenziate, e per i veicoli di fine serie. I costruttori responsabili di oltre 1 000 ma meno di 22 000 veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione per anno possono utilizzare i valori NEDC o i valori NEDC misurati.
Passaggio ai valori WLTP e veicoli di fine serie
L'articolo 4 dispone che le emissioni WLTP siano controllate per tutti i veicoli nuovi immatricolati dal 1o gennaio 2018. Per i veicoli di fine serie immatricolati nel 2020 o nel 2021, non omologati secondo il regolamento (UE) 2017/1151, sono attribuiti valori WLTP predefiniti ai fini del calcolo delle emissioni medie. Dal 1o gennaio 2019 si calcolano le emissioni specifiche medie basate su WLTP; dal 1o gennaio 2021 tali valori diventano la base per valutare la conformità all'obiettivo di emissioni specifiche.
Innovazioni ecocompatibili
L'articolo 5 modifica l'applicazione dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011: dal 1o gennaio 2021 si considerano solo i risparmi di CO2 derivanti da innovazioni ecocompatibili non già coperti dalla procedura WLTP. I risparmi totali realizzati nel 2021, 2022 e 2023 sono rettificati secondo il regolamento; dal 2024 non si applicano rettifiche.
Determinazione, controllo e correzione dei valori NEDC
L'articolo 6 disciplina il calcolo delle emissioni medie NEDC fino al 2020 e prevede una correzione delle emissioni specifiche medie quando il fattore di deviazione De supera 0,04 o quando è presente un fattore di verifica pari a 1. In tali casi, le emissioni medie del costruttore sono moltiplicate per un fattore di correzione determinato secondo la formula dell'allegato I.
Modifiche al regolamento (UE) n. 293/2012
L'articolo 7 aggiorna le regole di monitoraggio e comunicazione dei dati di immatricolazione: introduce il riferimento ai valori CO2 NEDC WLTP per i veicoli di fine serie, sostituisce l'articolo 6 del regolamento (UE) n. 293/2012, sopprime l'articolo 7 e modifica l'articolo 10. L'allegato I del regolamento (UE) n. 293/2012 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento, con nuove voci su CO2 WLTP, fattore di deviazione, fattore di verifica e numero di identificazione della famiglia di veicoli.
Strumento di correlazione, controlli casuali e dati di input
L'allegato I descrive in dettaglio lo strumento di correlazione, le modalità di accesso, gli aggiornamenti annuali e gli adeguamenti ad hoc. Stabilisce la matrice dei dati di input da fornire, le regole di selezione dei risultati WLTP, le condizioni di prova NEDC da applicare, nonché la determinazione di un rapporto originale dei risultati, di un file di correlazione completo e di prove fisiche casuali. Se emergono dati non corretti o valori dichiarati troppo bassi oltre la tolleranza, la Commissione può determinare e applicare un fattore di correzione alle emissioni medie.
Regole specifiche per veicoli H, L e RMSV
L'allegato I disciplina il calcolo dei valori di CO2 NEDC di riferimento per il veicolo H, per il veicolo L e, nei casi di veicoli incompleti, per il veicolo rappresentativo RMSV. Definisce anche quando il valore dichiarato dal costruttore prevale, quando può essere richiesto un nuovo test fisico, e come calcolare i valori specifici per fase e il consumo di carburante NEDC.
Interpolazione per singoli veicoli e veicoli incompleti
L'allegato I stabilisce il calcolo dei valori di CO2 NEDC e del consumo di carburante per i singoli veicoli N1 completi appartenenti a una famiglia di interpolazione WLTP, nonché l'attribuzione dei valori ai veicoli incompleti appartenenti a una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento. Prevede formule di interpolazione basate su massa, resistenza al rotolamento, resistenza aerodinamica e fabbisogno di energia del ciclo.
Entrata in vigore e decorrenza
L'articolo 8 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I punti 4 e 5 dell'articolo 8 si applicano dal 1o gennaio 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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