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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1499

Regolamento delegato (UE) 2017/1499 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna gli allegati del regolamento (UE) n. 510/2011 per integrare il passaggio alla procedura WLTP di prova delle emissioni e del consumo di carburante dei veicoli leggeri. Adegua i criteri di calcolo degli obiettivi di CO2 dei veicoli commerciali leggeri, stabilendo una fase transitoria basata sulla correlazione tra NEDC e WLTP fino alla fine del 2020 e l’applicazione degli obiettivi WLTP dal 2021. Introduce inoltre nuovi parametri di monitoraggio e identificazione dei veicoli, al fine di garantire la verificabilità dei dati e la comparabilità nel tempo degli obiettivi di prestazione.

Modifica tecnica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 per adattare i parametri di monitoraggio e gli obiettivi di CO2 dei veicoli commerciali leggeri al passaggio dal ciclo NEDC alla procedura WLTP.

Ambito di applicazione

Si applica ai costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi e alle autorità degli Stati membri incaricate del monitoraggio e della comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2. Riguarda il mercato UE/SEE dei veicoli commerciali leggeri soggetti al regolamento (UE) n. 510/2011, con effetti sulla determinazione degli obiettivi di emissione specifici, sulla raccolta dei dati per veicolo e sulla correzione dei valori in funzione della nuova procedura WLTP. Non introduce esclusioni sostanziali, ma disciplina una fase di transizione tra NEDC e WLTP, con dati WLTP comunicabili volontariamente per l’anno civile 2017 e obbligatoriamente dal 2018 per i parametri elencati.

Modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 per l’adeguamento alla WLTP

Il regolamento delegato (UE) 2017/1499 interviene sul sistema UE di prestazione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi, aggiornando gli allegati del regolamento (UE) n. 510/2011. La finalità è assicurare la transizione dal ciclo di prova NEDC alla nuova procedura WLTP, introdotta per misurazioni considerate più rappresentative delle condizioni reali di guida.

Contesto normativo e finalità della modifica

Il provvedimento si colloca nella fase di sostituzione del NEDC con la WLTP, a decorrere dal 1° settembre 2017, e prende atto della necessità di disporre di un metodo di correlazione tra i risultati ottenuti con le due procedure. Tale metodo serve a mantenere comparabili gli obiettivi di CO2 durante il periodo transitorio e a consentire un controllo affidabile del rispetto degli obblighi da parte dei costruttori.

Fase transitoria tra NEDC e WLTP

Secondo i considerando, il metodo di correlazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 deve essere utilizzato fino alla fine del 2020. In questa fase, le emissioni dei nuovi veicoli immatricolati nel 2020 devono essere determinate sia con NEDC sia con WLTP, così da costruire serie di dati affidabili e comparabili. Gli obiettivi specifici di emissione basati sulla WLTP diventano applicabili dall’anno civile 2021.

Calcolo degli obiettivi di emissione specifica

L’allegato I viene integrato con nuovi punti 3, 4 e 5. Il punto 3 definisce l’obiettivo di riferimento 2021 del costruttore come derivato dalle emissioni specifiche medie di CO2 del 2020 misurate con WLTP, senza includere i risparmi di CO2 derivanti dall’articolo 12 del regolamento. Il calcolo tiene conto anche delle corrispondenti emissioni medie NEDC del 2020 e dell’obiettivo 2020 già fissato secondo il precedente sistema.

Il punto 4 stabilisce che, dal 2021, l’obiettivo specifico del costruttore è pari all’obiettivo di riferimento WLTP, corretto in base alla variazione tra la massa media dei nuovi veicoli commerciali leggeri immatricolati nell’anno obiettivo e quella registrata nel 2020. La correzione utilizza il coefficiente di massa previsto dal punto 1, lettera c), dell’allegato I.

Il punto 5 disciplina i casi di deroga: per i costruttori che beneficiavano di una deroga all’obiettivo specifico 2021 basata sul NEDC, viene previsto un obiettivo in deroga equivalente calcolato sul presupposto WLTP.

Nuovi dati da monitorare e identificazione dei veicoli

L’allegato II è modificato per adeguare il sistema di monitoraggio ai requisiti WLTP. Tra i dati aggiuntivi figurano la massa di prova WLTP, i fattori di deviazione e di verifica e il numero di identificazione della famiglia di veicoli. Viene inoltre chiarito che i dati devono consentire l’identificazione del singolo veicolo e la verifica della correttezza delle informazioni da parte dei costruttori e della Commissione.

La tabella dei dati dettagliati per ciascun veicolo viene aggiornata: la voce relativa alle emissioni specifiche di CO2 e quella relativa agli eco-innovations devono riportare sia il valore NEDC sia il valore WLTP, con indicazione che il dato WLTP si applica dal 2018. Sono inoltre introdotte le nuove voci per la massa di prova WLTP, il fattore di deviazione De, il fattore di verifica, ove disponibile, e il numero di identificazione della famiglia di veicoli.

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

Per l’anno civile 2017, alcuni dati connessi alla WLTP possono essere comunicati su base volontaria: i valori delle emissioni di CO2 WLTP, i risparmi ottenuti tramite innovazioni ecocompatibili calcolati con WLTP, nonché i dati relativi alla massa di prova WLTP e al numero di identificazione della famiglia di veicoli. Dal 2018, invece, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione tutti i parametri elencati nell’allegato II, nel formato previsto dalla parte C, sezione 2.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, è vincolante in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Adeguamento agli standard di prova WLTP

La modifica prende atto che, dal 1° settembre 2017, la procedura WLTP introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 sostituisce il NEDC per la misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli leggeri. Per tener conto della diversa misurazione delle emissioni tra NEDC e WLTP, viene richiamato il metodo di correlazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153.

Fase transitoria e decorrenza degli obiettivi WLTP

Il metodo di correlazione tra NEDC e WLTP deve essere utilizzato fino alla fine del 2020, così da verificare il rispetto degli obiettivi di CO2 durante la fase di introduzione graduale della WLTP. Gli obiettivi specifici di emissione basati sulla WLTP si applicano a decorrere dall’anno civile 2021.

Calcolo dell’obiettivo di riferimento 2021 e dell’obiettivo specifico

Nell’allegato I vengono inserite nuove regole di calcolo. L’obiettivo di riferimento per il 2021 è determinato sulla base delle emissioni specifiche medie di CO2 del 2020 misurate con la WLTP, confrontate con quelle del 2020 misurate con NEDC, senza includere i risparmi di CO2 da innovazioni ecocompatibili ex articolo 12. Dal 2021, l’obiettivo specifico del costruttore è calcolato partendo da tale obiettivo di riferimento WLTP e aggiustandolo in funzione della variazione della massa media del parco del costruttore. Per i costruttori beneficiari di una deroga per il 2021 basata sul NEDC è previsto un corrispondente obiettivo in deroga basato sulla WLTP.

Parametri aggiuntivi di monitoraggio e identificazione del veicolo

L’allegato II è modificato per introdurre nuovi dati da monitorare: massa di prova WLTP, fattori di deviazione e di verifica, e numero di identificazione della famiglia di veicoli. Si precisa che, ai fini WLTP, i valori di CO2 devono essere calcolati tenendo conto della configurazione specifica di ciascun veicolo, e che il monitoraggio deve consentire l’identificazione del veicolo e la verifica effettiva dei dati da parte dei costruttori e della Commissione.

Comunicazione dei dati e obblighi degli Stati membri

Per l’anno civile 2017, alcuni dati relativi ai valori WLTP possono essere comunicati su base volontaria: in particolare i valori di CO2 WLTP, i risparmi da innovazioni ecocompatibili calcolati con WLTP e i dati sulla massa di prova WLTP e sul numero di identificazione della famiglia di veicoli. A decorrere dall’anno civile 2018, gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione tutti i parametri elencati nel formato previsto dall’allegato II, parte C, sezione 2.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasportiemissioni di co2omologazione dei veicolimonitoraggio e rendicontazione

Testo integrale

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