Regolamento (UE) 2017/960
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/960 della Commissione, del 2 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme, nella nomenclatura combinata, di una specifica preparazione a base di estratto di vaniglia con aggiunta di zucchero. La Commissione individua il codice NC 2103 90 90, qualificando il prodotto come condimento composto e non come estratto vegetale della voce 1302. Il testo disciplina inoltre un periodo transitorio di tre mesi per l'uso delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento.
Classificazione nella nomenclatura combinata di un estratto di vaniglia addizionato di zucchero come condimento composto, con indicazione del codice NC 2103 90 90.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla classificazione doganale, nell'intera Unione europea, delle merci descritte nell'allegato, ai fini dell'applicazione uniforme della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87. Rileva per gli operatori economici, importatori, esportatori e autorità doganali che devono attribuire il corretto codice NC al prodotto descritto. Sono espressamente rilevanti anche le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per merci interessate dal regolamento e non conformi alla nuova classificazione, che possono essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/960 della Commissione interviene per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell'Unione, classificando una specifica merce descritta nell'allegato. La misura si inserisce nel quadro del codice doganale dell'Unione e delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, che fondano il potere di adottare disposizioni di classificazione. Nei considerando si evidenzia l'esigenza di assicurare uniformità applicativa della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 e di evitare difformità interpretative tra Stati membri.
Oggetto della classificazione
L'allegato riguarda un prodotto descritto come estratto torbido e brunastro di baccelli di vaniglia, contenente acqua e alcole al 35 % vol. come solventi, con aggiunta del 5 % in peso di zucchero. Il prodotto ha gusto intenso di vaniglia, sapore caratteristico di alcole e zucchero, è confezionato per la vendita in bottiglie da 100 ml ed è destinato a migliorare il sapore delle pietanze.
Classificazione doganale e motivazione tecnica
Il regolamento stabilisce che il prodotto deve essere classificato nel codice NC 2103 90 90. La Commissione applica le regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e il testo delle voci 2103, 2103 90 e 2103 90 90. Il prodotto non può essere qualificato come estratto vegetale della voce 1302, poiché l'aggiunta di zucchero gli conferisce il carattere di preparazione alimentare; inoltre, le preparazioni destinate ad aromatizzare taluni piatti e composte da vari ingredienti rientrano nella voce 2103 come condimenti composti.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento prevede una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate e non conformi alla nuova classificazione. Tali ITV possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione della merce descritta in allegato
Le merci descritte nella colonna 1 dell'allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2, ossia 2103 90 90 per il prodotto a base di estratto di baccelli di vaniglia con acqua, alcole al 35 % vol. e 5 % di zucchero.
Motivazione tariffaria della classificazione
La classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo delle voci e sottovoci 2103, 2103 90 e 2103 90 90. Il prodotto non è considerato estratto vegetale della voce 1302 perché l'aggiunta di zucchero gli conferisce il carattere di preparazione alimentare; trattandosi di preparazione usata per aromatizzare pietanze e composta da più ingredienti, rientra nella voce 2103 come condimento composto.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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