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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/950

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/950 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione per quanto riguarda il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a tutte le specie avicole ovaiole (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’autorizzazione di un additivo enzimatico per mangimi già concesso a BASF SE, riducendo le dosi minime richieste per l’impiego in pollastre allevate per la produzione di uova e in tutte le specie avicole ovaiole. La Commissione si fonda sulla domanda del titolare, sul parere favorevole dell’EFSA e sulla verifica delle condizioni di autorizzazione previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’intervento si limita alla sostituzione dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011, confermando le altre prescrizioni tecniche, i metodi di analisi e le misure di sicurezza per l’uso dell’additivo.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 riducendo il tenore minimo autorizzato di un preparato enzimatico a base di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi per pollastre allevate per la produzione di uova e per tutte le specie avicole ovaiole.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai titolari dell’autorizzazione per l’additivo zootecnico BASF SE, con effetti nell’Unione europea. Riguarda l’uso del preparato enzimatico come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a tutte le specie avicole ovaiole; il regolamento incide sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 e non modifica, per il resto, l’autorizzazione riferita ad altre specie già contemplate. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/950: modifica del tenore minimo di un additivo enzimatico per mangimi

Il regolamento interviene sul regime autorizzatorio di un preparato enzimatico già approvato come additivo per mangimi, appartenente alla categoria dei promotori della digestione. La modifica è adottata nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, a seguito di una domanda del titolare dell’autorizzazione e del parere favorevole dell’EFSA.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il fatto che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e ne stabilisce motivi e procedure. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 aveva già autorizzato per dieci anni l’impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) per diverse specie avicole. Il presente atto nasce dalla richiesta del titolare di modificare i termini dell’autorizzazione, con riduzione del tenore minimo per l’impiego in pollastre allevate per la produzione di uova e in tutte le specie avicole ovaiole.

Valutazione scientifica

La domanda del titolare era corredata dei dati giustificativi ed è stata trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Nel parere del 20 ottobre 2016, l’EFSA ha concluso che, alle nuove condizioni d’impiego proposte, il preparato può essere efficace alle dosi minime di 280 TXU/kg e 125 TGU/kg di mangime completo per le categorie interessate. L’Autorità ha inoltre ritenuto non necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato e ha verificato la relazione sul metodo di analisi del laboratorio di riferimento.

Oggetto della modifica dell’autorizzazione

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 con l’allegato del nuovo regolamento. La modifica si concentra sul tenore minimo autorizzato per le pollastre allevate per la produzione di uova e per tutte le specie avicole ovaiole, riducendolo da 560 TXU/kg e 250 TGU/kg a 280 TXU/kg e 125 TGU/kg di alimento completo con umidità del 12%.

Dati tecnici dell’additivo e metodi di analisi

L’allegato conferma la natura del prodotto: un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e endo-1,4-beta-glucanasi prodotte da Aspergillus niger, con attività minima di 5 600 TXU e 2 500 TGU per grammo, sia in forma solida sia in forma liquida. Sono indicati i metodi viscosimetrici per la quantificazione delle due attività enzimatiche, basati rispettivamente sulla riduzione della viscosità del substrato contenente arabinoxilano di frumento e beta-glucano d’orzo, a condizioni di pH e temperatura specificate.

Specie interessate, dosi raccomandate e condizioni d’uso

L’allegato distingue le categorie animali interessate e riporta le dosi raccomandate per kg di mangime completo:

  • specie avicole minori da ingrasso, diverse dalle anatre da ingrasso, e uccelli ornamentali: 280-840 TXU e 125-375 TGU;
  • pollastre allevate per la produzione di uova e tutte le specie avicole minori ovaiole: 280-840 TXU e 125-375 TGU;
  • tacchini da riproduzione e tacchini allevati per la riproduzione: 560-840 TXU e 250-375 TGU.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Sicurezza e gestione del rischio

Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare o ridurre i rischi per gli utilizzatori derivanti dall’impiego dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi la protezione dell’apparato respiratorio e della pelle.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’autorizzazione dell’additivo

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 è sostituito. La modifica riguarda il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404), titolare dell’autorizzazione BASF SE, come additivo zootecnico appartenente alla categoria dei promotori della digestione.

Riduzione del tenore minimo per le ovaiole

Per le pollastre allevate per la produzione di uova e per tutte le specie avicole ovaiole il tenore minimo autorizzato è ridotto da 560 TXU/kg e 250 TGU/kg a 280 TXU/kg e 125 TGU/kg di mangime completo con umidità al 12%.

Conferma delle condizioni tecniche e dei metodi di analisi

L’allegato conferma la composizione del preparato, con attività minima di 5 600 TXU e 2 500 TGU/g sia in forma solida sia liquida. Restano indicati i metodi viscosimetrici per la quantificazione dell’attività dell’endo-1,4-beta-xilanasi e dell’endo-1,4-beta-glucanasi.

Dosi raccomandate e avvertenze d’uso

Per le specie avicole minori da ingrasso (diverse dalle anatre), gli uccelli ornamentali e le pollastre allevate per la produzione di uova e tutte le specie avicole minori ovaiole, le dosi raccomandate sono 280-840 TXU e 125-375 TGU per kg di mangime completo. Per i tacchini da riproduzione e i tacchini allevati per la riproduzione, le dosi raccomandate restano 560-840 TXU e 250-375 TGU. Le istruzioni per l’uso devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico.

Misure di gestione del rischio per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi derivanti dall’impiego dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione dell’apparato respiratorio e della pelle.

Base giuridica, valutazione scientifica e decorrenza

Il regolamento si fonda sull’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione richiama il parere EFSA del 20 ottobre 2016, che ha ritenuto efficaci le nuove dosi minime e non necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentarezootecniaautorizzazioni e controlli

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