Regolamento (UE) 2017/949
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce in modo uniforme la struttura del codice di identificazione dei bovini nell'Unione, allineandolo agli standard ISO e rendendolo interoperabile tra i diversi sistemi nazionali. Modifica anche il regolamento (CE) n. 911/2004 per coordinare la disciplina dei marchi auricolari con la nuova configurazione del codice. Introduce, infine, una flessibilità transitoria per la ricodifica nella banca dati informatizzata, in vista della progressiva diffusione degli identificatori elettronici.
Regole uniformi per la configurazione del codice di identificazione dei bovini e adeguamento della disciplina sui marchi auricolari e sulla banca dati informatizzata.
Ambito di applicazione
Si applica ai bovini nell'ambito del sistema UE di identificazione e registrazione previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000. Incide sui mezzi di identificazione dei bovini (marchio auricolare convenzionale ed identificatori elettronici) e sulla registrazione del codice nella banca dati informatizzata nazionale; le regole sono rilevanti in tutti gli Stati membri. Il regolamento prevede inoltre una deroga transitoria per Spagna, Irlanda, Italia, Portogallo e Regno Unito per determinati animali nati entro le date indicate, e consente la registrazione in banca dati di codici paese sotto forma alfabetica o numerica purché sia garantita la tracciabilità totale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/949: configurazione del codice di identificazione per i bovini
Il regolamento definisce una disciplina uniforme per la composizione del codice di identificazione dei bovini nel quadro del sistema UE di identificazione e registrazione previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000. L'intervento nasce dall'esigenza di assicurare coerenza con gli standard ISO, interoperabilità tra Stati membri e progressiva integrazione dei sistemi di identificazione elettronica.
Contesto normativo e ratio dell'intervento
Il regolamento (CE) n. 1760/2000 impone che ogni bovino sia identificato con almeno due mezzi di identificazione recanti lo stesso codice unico. I considerando precisano che la configurazione del codice deve essere fissata con atto di esecuzione e che deve funzionare non solo per i bovini, ma anche in modo compatibile con eventuali esigenze collegate agli ovini e caprini, tenendo conto del mercato unico e della leggibilità elettronica dei codici in tutti gli Stati membri. Viene inoltre evidenziata la necessità di una transizione ordinata verso gli identificatori elettronici, mediante misure provvisorie nella banca dati.
Struttura del codice di identificazione
L'articolo 2 stabilisce che il codice di identificazione dei bovini sia formato da due elementi:
- il codice del paese dello Stato membro in cui il mezzo di identificazione è stato inizialmente applicato, in forma di codice alfabetico a due lettere oppure di codice numerico a tre cifre, secondo l'allegato;
- un codice numerico individuale dell'animale di massimo 12 caratteri.
Il regolamento consente a Spagna, Irlanda, Italia, Portogallo e Regno Unito di mantenere il proprio sistema alfanumerico storico per i 12 caratteri successivi al codice paese per gli animali nati entro le date indicate nel testo: 31 dicembre 1999 per Spagna, Irlanda, Italia e Portogallo, e 30 giugno 2000 per il Regno Unito.
Banca dati informatizzata e tracciabilità
L'articolo 3 disciplina la registrazione del codice nella banca dati informatizzata dei bovini prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000. L'autorità competente può registrare un codice paese in formato alfabetico a due lettere o numerico a tre cifre, anche se diverso da quello che figura sul mezzo di identificazione, purché sia garantita la totale tracciabilità del bovino. La disposizione risponde all'esigenza di agevolare la transizione dai marchi auricolari convenzionali agli identificatori elettronici.
Modifiche al regolamento (CE) n. 911/2004
L'articolo 4 adegua il regolamento (CE) n. 911/2004 alla nuova disciplina. In particolare:
- l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento del 2004 è sostituito da un rinvio all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 per la definizione dei caratteri del codice riportato sul marchio auricolare;
- l'allegato I del regolamento (CE) n. 911/2004 è soppresso.
Codici dei paesi
L'allegato riporta l'elenco ufficiale dei codici di paese da utilizzare ai fini dell'articolo 2, indicando per ciascuno Stato membro il corrispondente codice alfabetico a due lettere e il codice numerico a tre cifre. L'elenco copre tutti gli Stati membri e include anche il Regno Unito con il codice UK e il numero 826.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L'articolo 1 stabilisce le norme per la configurazione del codice di identificazione dei bovini ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1760/2000.
Struttura del codice di identificazione
L'articolo 2 prevede che il codice sia composto, in primo luogo, dal codice del paese dello Stato membro in cui il mezzo di identificazione è stato inizialmente applicato, in forma di codice alfabetico a due lettere o numerico a tre cifre secondo l'allegato, e, in secondo luogo, da un codice numerico individuale dell'animale di massimo 12 caratteri. Per Spagna, Irlanda, Italia, Portogallo e Regno Unito è mantenuta la possibilità di conservare il sistema alfanumerico storico per gli animali nati entro le date transitorie indicate.
Registrazione nella banca dati informatizzata
L'articolo 3 consente all'autorità competente di registrare nella banca dati informatizzata dei bovini un codice paese in formato alfabetico a due lettere o numerico a tre cifre, anche se diverso dal codice riportato sul mezzo di identificazione, a condizione che sia garantita la totale tracciabilità del bovino.
Modifiche al regolamento (CE) n. 911/2004
L'articolo 4 sostituisce l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004 rinviando alla nuova disciplina dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/949, e sopprime l'allegato I del medesimo regolamento.
Entrata in vigore
L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Elenco dei codici paese
L'allegato contiene la corrispondenza tra Stato membro, codice alfabetico a due lettere e codice numerico a tre cifre da utilizzare per la configurazione del codice di identificazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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