Regolamento (UE) 2017/1464
Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ) in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il regolamento (CE) n. 1215/2009 per allinearlo all’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e associazione con il Kosovo. La modifica mantiene alcune preferenze unilaterali per i Balcani occidentali, ma adegua il regime per il Kosovo al nuovo assetto convenzionale, sopprimendo in particolare un contingente per il "baby-beef" e aggiornando l’allegato sui contingenti tariffari e alcuni codici NC. Il regolamento interviene inoltre sul contingente globale per i vini e su varie classificazioni tariffarie di prodotti ittici.
Modifica delle concessioni commerciali del regolamento (CE) n. 1215/2009 per adeguarle all’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e associazione con il Kosovo e per aggiornare alcuni contingenti e codici tariffari.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del territorio doganale del Kosovo, del Montenegro e della Serbia. Riguarda in particolare prodotti dei capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, alcuni prodotti della pesca e i vini di uve fresche con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 15% vol. Le concessioni operano nell’ambito dei regimi preferenziali del regolamento (CE) n. 1215/2009 e, per il Kosovo, tengono conto delle restrizioni di importazione richiamate nell’allegato IV e nel protocollo II dell’accordo di stabilizzazione e associazione UE-Kosovo.
Modifica delle concessioni commerciali per il Kosovo e i Balcani occidentali
Il regolamento delegato (UE) 2017/1464 modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 sulle misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori del processo di stabilizzazione e associazione. La finalità è coordinare il regime preferenziale unilaterale dell’Unione con l’entrata in vigore, dal 1° aprile 2016, dell’accordo di stabilizzazione e associazione con il Kosovo, oltre ad aggiornare gli allegati tariffari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata.
Contesto e base giuridica
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1215/2009, che le consente di adottare atti delegati per aggiornamenti tecnici degli allegati I e II e per gli adeguamenti necessari quando l’Unione concede preferenze commerciali in forza di altri accordi con i paesi e territori interessati. I considerando chiariscono che il regolamento n. 1215/2009 prevedeva un accesso al mercato dell’Unione in esenzione da dazi per quasi tutti i prodotti originari dei paesi del processo di stabilizzazione e associazione fino alla conclusione di accordi bilaterali, e che l’accordo con il Kosovo ha ora sostituito il solo regime unilaterale con un regime commerciale contrattuale.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano i prodotti originari di Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, territorio doganale del Kosovo, Montenegro e Serbia. L’effetto principale concerne i prodotti dei capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, per i quali è confermato l’ingresso nell’Unione senza restrizioni quantitative e senza dazi. Restano inoltre disciplinati alcuni prodotti della pesca e i vini, con contingenti specifici e con rinvii, per il Kosovo, alle limitazioni di importazione previste dall’accordo di stabilizzazione e associazione.
Regimi preferenziali e coordinamento con gli accordi bilaterali
Il nuovo articolo 1 del regolamento n. 1215/2009 stabilisce che i prodotti originari dei paesi elencati, limitatamente ai capitoli 7 e 8, beneficiano della completa liberalizzazione tariffaria e quantitativa. Inoltre, se il regolamento prevede concessioni specifiche, tali prodotti possono continuare a beneficiarne; tuttavia, quando gli accordi bilaterali con l’Unione sono più favorevoli, prevalgono le concessioni accordate da tali accordi.
Adeguamenti tariffari specifici
All’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, la quota di 475 tonnellate è sostituita da 0 tonnellate. Il testo, letto nel contesto del considerando relativo al Kosovo, mostra che il contingente per il "baby-beef" non è più mantenuto nel regolamento unilaterale, perché la materia è ora coperta dall’accordo di stabilizzazione e associazione con il Kosovo.
Nuovo allegato I e contingenti tariffari
L’allegato I è integralmente sostituito. Il nuovo testo precisa che la designazione delle merci ha valore solo indicativo e che il regime preferenziale dipende dai codici NC; quando è indicato "ex", la preferenza si determina in base alla combinazione tra codice e descrizione.
Tra i contingenti rilevanti figurano:
- un contingente globale di 30 000 hl per i vini di uve fresche con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 15% vol, diversi dai vini spumanti, accessibile per Albania, Bosnia-Erzegovina, territorio doganale del Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia;
- per il Kosovo, un contingente di 0 hl per vini della stessa categoria, con dazio pari a 0%;
- contingenti pari a 0 tonnellate e dazio 0% per varie categorie di prodotti ittici originari del Kosovo, tra cui trote, carpe, orate di mare e spigole, nonché filetti, carni, farine, polveri e pellets correlati.
Per i vini, l’accesso al contingente globale è subordinato all’esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti nei protocolli sul vino conclusi con ciascun paese interessato. Le note dell’allegato precisano i contingenti individuali applicabili e i relativi ordini di apertura.
Restrizioni relative al Kosovo
Per i prodotti originari del territorio doganale del Kosovo, i contingenti tariffari sono espressamente fatti salvi rispetto alle restrizioni di importazione previste nell’allegato IV o nel protocollo II dell’accordo di stabilizzazione e associazione UE-Kosovo. Ne consegue che le agevolazioni tariffarie non eliminano eventuali limitazioni speciali previste da tale accordo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuovo articolo 1 sui regimi preferenziali
I prodotti originari di Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, territorio doganale del Kosovo, Montenegro e Serbia, limitatamente ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, sono ammessi all’importazione nell’Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente. I medesimi paesi continuano a beneficiare delle disposizioni del regolamento ove ciò sia espressamente previsto e, se più favorevoli, delle concessioni contenute nei rispettivi accordi bilaterali con l’Unione.
Abolizione del contingente per il baby-beef
All’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, l’importo di 475 tonnellate è sostituito da 0 tonnellate, con effetto di eliminare il contingente tariffario precedentemente previsto per il Kosovo per il "baby-beef", in coerenza con l’accordo di stabilizzazione e associazione.
Aggiornamento dell’allegato I sui contingenti tariffari
L’allegato I è sostituito integralmente per adeguare i codici NC e i contingenti tariffari, anche a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821. Sono disciplinati, tra l’altro, contingenti a dazio zero per taluni prodotti ittici originari del Kosovo e il contingente globale per i vini.
Contingente globale per i vini
Il contingente tariffario globale per i vini di uve fresche con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 15% vol, diversi dai vini spumanti, resta fissato a 30 000 hl per Albania, Bosnia-Erzegovina, territorio doganale del Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia, con accesso subordinato all’esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dai rispettivi protocolli sul vino.
Contingente Kosovo per vini e prodotti ittici
Per il Kosovo è previsto un contingente pari a 0 hl per vini di uve fresche diversi dai vini spumanti, con aliquota del dazio 0%; per vari prodotti ittici del Kosovo (trote, carpe, orate di mare, spigole e relative preparazioni/carni) i contingenti riportati nell’allegato sono pari a 0 tonnellate con esenzione totale, ferma restando l’osservanza delle restrizioni di importazione richiamate nell’allegato IV o nel protocollo II dell’accordo UE-Kosovo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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