Regolamento (UE) 2017/1153
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un metodo tecnico di correlazione per tradurre i valori di CO2 ottenuti con la nuova procedura WLTP in valori comparabili con il precedente NEDC, così da mantenere invariato il rigore del sistema di controllo degli obiettivi di emissione fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009. Definisce le regole di calcolo, i casi in cui è ammessa una prova fisica alternativa, i meccanismi di correzione e di controllo a campione, oltre ad adeguare il sistema di monitoraggio del regolamento (UE) n. 1014/2010. Contiene inoltre disposizioni transitorie su supercrediti, innovazioni ecocompatibili e progressiva applicazione dei nuovi dati WLTP.
Stabilisce il metodo di correlazione tra valori di CO2 misurati con WLTP e valori NEDC per il monitoraggio degli obiettivi di emissione delle autovetture nuove, e adegua il regolamento (UE) n. 1014/2010 al nuovo sistema di prova.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori di autovetture nuove di categoria M1 soggette al regolamento (CE) n. 443/2009, alle autorità di omologazione e ai servizi tecnici coinvolti nelle prove e nel monitoraggio delle emissioni di CO2. Riguarda il passaggio graduale dalla procedura NEDC alla procedura WLTP per la determinazione e la verifica delle emissioni specifiche medie di CO2, nonché la comunicazione dei dati di immatricolazione e omologazione. Include anche i veicoli di fine serie di cui all’articolo 27 della direttiva 2007/46/CE e prevede disposizioni specifiche per i piccoli costruttori con immatricolazioni annue tra 1.000 e 10.000 autovetture nell’Unione. Si applica agli anni civili dal 2017 in avanti, con diverse decorrenze tra monitoraggio, calcolo delle medie e utilizzabilità ai fini della conformità.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153: correlazione tra WLTP e NEDC per le emissioni di CO2 delle autovetture
Il regolamento nasce per gestire il passaggio dalla procedura NEDC alla nuova procedura WLTP, che dal 1o settembre 2017 sostituisce gradualmente il ciclo di prova precedente per la misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli leggeri. Poiché i valori WLTP risultano diversi e più aderenti alla guida reale, la Commissione introduce un metodo di correlazione per mantenere comparabili gli obiettivi di CO2 fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento persegue due obiettivi principali: da un lato consente di trasformare i risultati WLTP in valori NEDC di riferimento per la verifica della conformità ai target di emissione; dall’altro adegua i meccanismi di monitoraggio contenuti nel regolamento (UE) n. 1014/2010. I considerando chiariscono che il sistema deve restare rigoroso ma anche pragmatico, limitando gli oneri di prova e prevenendo manipolazioni o uso improprio delle tolleranze tecniche.
Ambito soggettivo e temporale
L’atto riguarda i costruttori di autovetture nuove di categoria M1 soggetti al regime di riduzione delle emissioni di CO2, le autorità di omologazione e i servizi tecnici. Il regime transitorio copre in particolare gli anni civili 2017-2020 per il calcolo delle emissioni specifiche medie, mentre dal 1o gennaio 2021 le medie WLTP diventano la base per la verifica della conformità agli obiettivi. Sono previste regole specifiche per i veicoli di fine serie e per i costruttori che immatricolano tra 1.000 e 10.000 autovetture annue nell’Unione.
Metodo di correlazione e strumento di simulazione
L’allegato I descrive in dettaglio il metodo tecnico. La Commissione mette a disposizione uno strumento di correlazione in forma di software, con assistenza alle autorità e ai servizi tecnici, e con possibilità di aggiornamento annuale al 1o settembre o di aggiornamento straordinario in caso di gravi disfunzioni. I dati di input dello strumento derivano in larga parte dai risultati delle prove WLTP e non richiedono, in linea generale, prove supplementari.
Lo strumento usa una matrice molto ampia di parametri, tra cui:
- tipo di carburante, motore e cilindrata;
- rapporti di trasmissione e pneumatici;
- massa di riferimento NEDC e massa di prova WLTP;
- coefficienti di resistenza all’avanzamento NEDC e WLTP;
- valori di CO2 WLTP per le diverse fasi di prova;
- dati relativi a tecnologie avanzate, start/stop, recupero energia, gestione termica e altri dispositivi.
Condizioni di prova e possibilità di misurazione fisica
La correlazione tiene conto delle condizioni NEDC richieste per l’omologazione e introduce aggiustamenti per differenze tecniche tra WLTP e NEDC, tra cui:
- inerzia del veicolo;
- precondizionamento;
- temperatura della camera di prova;
- stato di carica iniziale della batteria;
- pressione pneumatici;
- profondità del battistrada;
- inerzia delle parti rotanti.
Per alcune tecnologie o configurazioni tecniche lo strumento potrebbe non essere sufficientemente preciso: in tal caso è consentita una prova fisica sul veicolo, sotto condizioni NEDC equivalenti a quelle previste per la simulazione, al fine di garantire parità di trattamento.
Determinazione dei valori di riferimento e controllo delle deviazioni
Per ciascuna famiglia di interpolazione WLTP l’autorità di omologazione determina il valore di CO2 NEDC di riferimento del veicolo H e, se del caso, del veicolo L. Quando il valore di riferimento non supera di oltre il 4% il valore dichiarato dal costruttore, quest’ultimo può essere utilizzato; se invece il superamento è superiore al 4%, l’autorità può ricorrere a misurazioni fisiche, anche ripetute fino a tre volte.
Il regolamento introduce inoltre un meccanismo di controllo a campione: in alcuni casi un numero casuale determina se il veicolo deve essere sottoposto a misurazione fisica. Se dalle verifiche emerge che il valore dichiarato è troppo basso o che i dati di input sono errati, l’autorità registra un fattore di deviazione De e un fattore di verifica; questi dati possono comportare una correzione delle emissioni specifiche medie del costruttore.
Supercrediti e innovazioni ecocompatibili
Le disposizioni su supercrediti e innovazioni ecocompatibili sono adattate al nuovo contesto WLTP. Per i supercrediti, fino al 31 dicembre 2022 permane il riferimento alle autovetture con valore NEDC misurato inferiore a 50 g CO2/km; dal 1o gennaio 2021 il calcolo deve però avvenire con i valori WLTP, con un meccanismo di conversione del massimale residuo. Per le innovazioni ecocompatibili, dal 2021 si considerano solo i risparmi non già inclusi nella procedura WLTP, con rettifiche progressive fino al 2023 e cessazione delle rettifiche dal 2024.
Monitoraggio e comunicazione dei dati
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 per allineare il monitoraggio alla nuova procedura. Dal 1o gennaio 2018 tutti i dati dettagliati di monitoraggio devono essere raccolti e comunicati; per il 2017 gli Stati membri comunicano almeno i dati necessari per verificare il rispetto degli obiettivi e prevenire abusi della correlazione. Viene inoltre chiarito che il registro centralizzato non include i numeri di identificazione dei veicoli e che il loro trattamento non deve comportare l’uso di dati personali collegati.
Effetti pratici per costruttori e professionisti
Per i costruttori il regolamento impone un cambio di paradigma: non si tratta solo di omologare i veicoli secondo il WLTP, ma anche di gestire la conversione dei risultati ai fini del regime CO2 vigente nel periodo transitorio e di documentare in modo accurato i dati di correlazione. Per avvocati e commercialisti il punto centrale è la corretta attribuzione dei valori da riportare in certificati di conformità, certificati di omologazione e flussi di monitoraggio, nonché la verifica delle ricadute su supercrediti, innovazioni ecocompatibili e possibili correzioni per deviazioni anomale.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità del metodo di correlazione
L’articolo 1 stabilisce un metodo di correlazione tra le emissioni di CO2 misurate secondo l’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 (WLTP) e quelle determinate secondo l’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 (NEDC), una procedura per applicare tale metodo ai fini delle emissioni specifiche medie di ciascun costruttore e le modifiche al regolamento (UE) n. 1014/2010 per adeguare il monitoraggio dei dati.
Definizioni tecniche rilevanti
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, i valori di CO2 NEDC, i valori di CO2 NEDC misurati, i valori di CO2 WLTP, la famiglia di interpolazione WLTP e lo strumento di correlazione. Le definizioni sono essenziali per individuare i dati da utilizzare nei calcoli e per distinguere tra valori derivati da simulazione e valori ottenuti da prove fisiche.
Regime transitorio 2017-2020 per la verifica della conformità
L’articolo 3 prevede che, per gli anni civili dal 2017 al 2020 inclusi, le emissioni specifiche medie siano determinate usando, a seconda dei casi, valori NEDC derivanti da omologazioni WLTP, valori NEDC misurati per i tipi esistenti omologati secondo il regolamento (CE) n. 692/2008, oppure valori NEDC misurati per i veicoli di fine serie. I costruttori responsabili di oltre 1.000 ma meno di 10.000 nuove autovetture immatricolate nell’Unione possono utilizzare valori NEDC o NEDC misurati.
Passaggio al WLTP per il calcolo delle medie
L’articolo 4 dispone che dal 1o gennaio 2018 le emissioni specifiche medie siano determinate sulla base dei valori WLTP e che dal 1o gennaio 2021 tali medie siano utilizzate per verificare la conformità all’obiettivo di emissioni specifiche del costruttore.
Supercrediti e adeguamento del massimale
L’articolo 5 disciplina l’applicazione dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 443/2009. Fino al 31 dicembre 2022, se il valore di CO2 NEDC misurato di un’autovettura nuova è inferiore a 50 g CO2/km, tale valore è registrato nel certificato di conformità ai fini dei supercrediti. Dal 1o gennaio 2021 i supercrediti sono calcolati usando i valori WLTP, con adattamento del massimale di 7,5 g CO2/km attraverso un criterio di conversione tra NEDC e WLTP.
Innovazioni ecocompatibili
L’articolo 6 prevede che dal 1o gennaio 2021 siano considerati solo i risparmi di CO2 derivanti da innovazioni ecocompatibili non già ricompresi nella procedura WLTP. I risparmi totali sono rettificati per gli anni 2021, 2022 e 2023 secondo coefficienti di adeguamento; dal 2024 non sono più previste rettifiche.
Calcolo e correzione dei valori NEDC e controllo delle deviazioni
L’articolo 7 stabilisce che, dal 2017 al 2020, le emissioni specifiche medie sono calcolate con valori NEDC determinati secondo l’allegato I, salvo le eccezioni previste. Se, per una famiglia di interpolazione WLTP, il fattore di deviazione De supera 0,04 o il fattore di verifica è pari a 1, il valore medio NEDC del costruttore è moltiplicato per un fattore di correzione. Il fattore De e il fattore di verifica derivano da prove casuali o da controlli dell’autorità di omologazione e sono riportati sui certificati di omologazione e di conformità.
Modifiche al regolamento (UE) n. 1014/2010
L’articolo 8 aggiorna le regole di monitoraggio: sostituisce il riferimento ai dati da raccogliere con il fattore di deviazione De e il fattore di verifica, elimina l’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1014/2010 e inserisce l’articolo 9 bis sulla preparazione delle serie di dati provvisori. Fino al 31 dicembre 2017 gli Stati membri comunicano, oltre ai dati già richiesti, solo De e fattore di verifica; dal 1o gennaio 2018 si applica il set completo di dati di monitoraggio. Il nuovo articolo 9 bis chiarisce che il registro centralizzato non contiene numeri di identificazione dei veicoli e che il trattamento di tali numeri non deve coinvolgere dati personali collegati.
Entrata in vigore
L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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