Sentenza del 13/01/2021 n. 269 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF - rettifica delle dichiarazioni dei redditi di partecipazione societaria - unitarietà dell'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un avviso di rettifica relativo alla determinazione dei redditi delle società di persone e all'imputazione automatica di tali redditi ai soci: si discuteva l'unitarietà dell'accertamento e la necessità che tutti i soggetti (la società e i soci) siano parte del medesimo procedimento quando l'accertamento investe profili comuni
La decisione
la Corte ha affermato il principio di unitarietà dell'accertamento: il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo che i soci prospettino questioni strettamente personali. Ne consegue che tutti tali soggetti devono essere parte dello stesso giudizio e che la controversia non può essere decisa solo con riferimento ad alcuni di essi senza che ciò determini nullità assoluta dell'atto processuale, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) - art. 5
la norma disciplina la tassazione dei redditi delle società di persone e delle associazioni non riconosciute, stabilendo il principio della imputazione dei redditi ai soci; è interpretata come fondamento normativo dell'unitarietà dell'accertamento tributario nei confronti della società e dei soci
Cass. trib., Sezioni Unite, n. 14815 del 2008
giurisprudenza di legittimità che ha già riconosciuto l'unitarietà dell'accertamento e la necessità della partecipazione di tutti i soggetti interessati al procedimento
Cass. Ord. n. 25300 del 28/11/2014 Rv. 633451
ribadito il principio che l'accertamento nei confronti delle società di persone si estende automaticamente ai soci e che la carenza di parti processuali può determinare nullità
Cass. Ord. n. 7789 del 20/04/2016 Rv. 639568
conferma dell'indivisibilità dell'accertamento e delle conseguenze processuali derivanti dalla mancata partecipazione di tutti i soggetti interessati
Cass. Ord. n. 16730 del 25/06/2018 Rv. 649377
ulteriore affermazione del principio di unitarietà e della nullità della decisione resa limitatamente ad alcuni soggetti quando l'accertamento riguarda profili comuni
Cass. Trib. ord. 19 agosto 2020, n. 17353
applicazione recente del principio secondo cui il ricorso deve riguardare la società e tutti i soci interessati salvo questioni personali, con accento sulla rilevabilità d'ufficio della nullità per carenza di parti
Massime di principio
- Quando l'ufficio rettifica i redditi di una società di persone, l'accertamento è unitario: la stessa rettifica si imputa automaticamente ai soci e il contenzioso deve comprendere tutti i soggetti interessati (società e soci) se le questioni sono comuni
- Se il ricorso è proposto solo da uno dei soggetti interessati (es. un singolo socio) senza coinvolgere gli altri soci o la società, il difetto di partecipazione può determinare la nullità assoluta del procedimento o della decisione nei confronti dei soggetti esclusi; tale nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado
- L'eccezione riguarda le questioni personali: i soci possono sollevare questioni strettamente personali che non riguardano l'accertamento comune; in tali casi la partecipazione esclusiva può essere ammessa per quelle specifiche questioni
- In pratica difensiva conviene sempre che il ricorso riunisca (o che si chieda la chiamata in causa di) tutti i soggetti coinvolti dall'accertamento unitario, oppure che si delimiti con chiarezza quali siano le questioni personali rispetto a quelle comuni
- Il giudice verifica la regolarità delle parti anche d'ufficio: l'omessa partecipazione dei soggetti necessari al giudizio può comportare l'annullamento della decisione e il rinvio o la rinnovazione del processo
- Ai fini procedurali e strategici, è opportuno valutare tempestivamente la natura delle questioni (comuni vs personali), notificare gli atti a tutti i soggetti interessati e, se necessario, chiedere integrazione delle parti per evitare nullità e ritardi
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