Sentenza n. 1790/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento, n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, emesso dal Questore di Torino, con il quale è stato vietato al ricorrente per due anni e sei mesi l’accesso, per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League, National League) e a quelli nazionali (TIM CUP), gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici. semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali e, comunque, tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Torino che vietava per due anni e sei mesi l'accesso agli impianti sportivi e alle manifestazioni calcistiche individuate nel decreto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, deducendo con unico motivo la lacunosità dell'istruttoria e l'insufficienza degli elementi posti a fondamento del provvedimento. In particolare, ha contestato la fragilità della documentazione fotografica e degli ulteriori elementi contenuti nella notizia di reato e nell'annotazione di polizia giudiziaria, nonché la mancanza dei presupposti per formulare un giudizio di pericolosità e adottare la misura preventiva. La vicenda riguardava la presunta partecipazione del ricorrente agli scontri avvenuti prima della partita di Serie A Torino-Fiorentina, durante i quali sarebbe stato riconosciuto alla testa di un gruppo ultras, con un bastone in mano, mentre si dirigeva verso la tifoseria avversaria, veniva colpito da un oggetto, lanciava a sua volta un oggetto e poi si allontanava insieme ad altri ultras.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato, e ha condannato il ricorrente al pagamento di € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori. Il giudice ha qualificato il DASPO come misura preventiva e non sanzionatoria, il cui adottarsi prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e richiede soltanto che la riferibilità della condotta al destinatario risulti secondo la logica del "più probabile che non", sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti. Ha inoltre rilevato l'elevata discrezionalità del Questore nella valutazione della pericolosità, con sindacato giudiziale limitato al travisamento dei fatti e alle ipotesi di manifesta incongruenza o irragionevolezza, fermo restando che deve essere individuato un comportamento concreto, chiaramente riconducibile al destinatario e potenzialmente pericoloso. Nel caso concreto, la documentazione video-fotografica, integrata dalla documentazione video prodotta dall'Amministrazione, consentiva di ricostruire gli scontri e di individuare il soggetto ripreso mediante caratteristiche fisiche e somatiche corrispondenti a quelle del ricorrente. Il ricorrente era inoltre membro del gruppo ultras dei "Drughi", aveva ammesso di trovarsi nell'area degli scontri e non aveva dimostrato di essere altrove. Il carattere sgranato dei fotogrammi non escludeva il loro valore probatorio, mentre la maggiore sinteticità dell'annotazione di polizia giudiziaria rispetto alla notizia di reato non costituiva una contraddizione sostanziale. La motivazione del DASPO descriveva con sufficiente precisione i comportamenti attribuiti, consentendo di ricostruire l'iter logico seguito dalla Questura. Il giudice ha infine ritenuto rispettati i parametri temporali di legge e insussistenti profili di incongruità o contraddittorietà.
Norme richiamate
art. 6 legge n. 401/1989
soggetti responsabili di illeciti commessi «in occasione o a causa di manifestazioni sportive»
Attribuisce al Questore il potere di vietare l'accesso agli impianti sportivi quale misura preventiva e non sanzionatoria, adottabile quando sussista, secondo la logica del più probabile che non, un fumus di attribuibilità di condotte rilevanti e un giudizio di pericolosità del destinatario.
art. 588 c.p.
Il deferimento per l'ipotesi di rissa è stato valorizzato quale elemento del quadro fattuale sottostante al DASPO.
art. 4 legge n. 110/1975
Il deferimento per l'ipotesi di porto di armi od oggetti atti ad offendere è stato richiamato quale ulteriore elemento del quadro fattuale sottostante al DASPO.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite, con applicazione della dimidiazione dei parametri.
Massime di principio
- Il DASPO previsto dall'art. 6 della legge n. 401/1989 è una misura preventiva e non una sanzione penale o amministrativa: può essere adottato senza attendere l'accertamento definitivo della responsabilità penale del destinatario.
- Per l'adozione del DASPO è sufficiente che la riferibilità della condotta al destinatario risulti, secondo la regola del "più probabile che non", da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti; non è necessaria la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
- La valutazione della pericolosità sottesa al DASPO è caratterizzata da elevata discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta incongruenza o irragionevolezza, purché il provvedimento individui un comportamento concreto, chiaro e univocamente riconducibile al destinatario.
- La documentazione video-fotografica può fondare un DASPO anche quando i fotogrammi non consentano un'identificazione agevole, purché permettano la ricostruzione oggettiva dell'evento e l'individuazione del soggetto mediante caratteristiche fisiche e somatiche, corroborate da ulteriori elementi istruttori.
- La motivazione del DASPO è sufficiente quando descrive concretamente le condotte violente attribuite al destinatario e consente di ricostruire il percorso logico seguito dall'autorità, anche mediante il richiamo coordinato alla notizia di reato, alle annotazioni di polizia giudiziaria e alla documentazione audiovisiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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