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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15878/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di cumulo tra la pena inflitta con sentenza del 19/02/2021 (definitiva 11/01/2023) dalla Corte d'appello di Reggio Calabria per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., pena anni 10 e mesi 8) e la pena inflitta con sentenza del 24/06/1986 (definitiva 09/03/1987) dalla Corte d'assise d'appello per omicidio (art. 575 c.p., pena anni 15 e mesi 4), al fine di far valere la pena già espiata sul titolo più recente e poter accedere ai benefici dell'ordinamento penitenziario. Il ricorrente sosteneva che la richiesta non mirava a creare una "riserva di pena" ma a ottenere il computo concorrente delle pene per valutare l'ammissibilità di eventuali benefici

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 657, comma 4, c.p.p., poiché la pena per omicidio era stata interamente espiata (detenzione dal 04/01/1982 al 14/02/1991) e il reato di associazione mafiosa risulta commesso successivamente (anni 2014-2015). Pertanto è vietato computare come pena espiata una pena già interamente scontata anteriore alla commissione del reato per il quale si chiede l'esecuzione; di conseguenza l'istanza di cumulo è inammissibile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Limita il computo della custodia cautelare o della pena già espiata al solo caso in cui tali periodi siano successivi alla commissione del reato per il quale si deve determinare la pena da eseguire; vieta quindi il conteggio di pene già interamente scontate anteriori al reato più recente

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nella doglianza (riguarda il cumulo formale ed esigenze di esecuzione), ma non ritenuta idonea a superare il divieto cronologico sancito dall'art. 657, comma 4

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali della parte soccombente; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 416-bis cod. pen.

    Definisce il reato di associazione di tipo mafioso; nella sentenza è indicato come reato commesso negli anni 2014-2015, materialmente successivo alla precedente pena espiata

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sul reato di omicidio; collegata alla sentenza del 24/06/1986 la cui pena risultava interamente espiata nel periodo 1982-1991

  • art. 4-bis Ordinamento penitenziario

    Richiamato nelle argomentazioni sulla possibile incidenza di reati ostativi sui benefici penitenziari; la Corte osserva che nemmeno un'eventuale unificazione/scioglimento del cumulo può eludere il divieto cronologico dell'art. 657, comma 4

Massime di principio

  • Verificare sempre la cronologia: ai fini del cumulo e del computo di pene/custodie, conta la data di commissione del reato rispetto ai periodi di detenzione o pena già espiate; se la pena è stata interamente espiata prima della commissione del reato successivo, non può essere computata
  • L'art. 657, comma 4, c.p.p. impedisce di far valere come "credito" per una pena futura un periodo già scontato anteriore al reato per il quale si chiede l'esecuzione; non è aggirabile tramite istanze di cumulo finalizzate all'accesso ai benefici
  • Quando si chiede il cumulo di pene, occorre provare sovrapposizione temporale o che la custodia/la pena espiata siano successive alla commissione del reato per il quale si vuole il computo; senza ciò la domanda è destinata al rigetto
  • I reati ostativi (art. 4-bis O.P.) e le questioni sull'ammissibilità dei benefici non permettono di superare le limitazioni cronologiche imposte dal codice di procedura penale; la strategia difensiva non può basarsi su una presunta "riserva di pena" antecedente
  • Se il precedente periodo di detenzione non è completamente espiato o vi è contemporaneità/soverrapposizione con il nuovo reato, il cumulo e il computo possono essere valutati favorevolmente; quindi documentare con precisione le date è essenziale
  • In casi complessi è opportuno valutare alternative (es. verificare eventuali errori nei calcoli delle date, istanze di revisione dell'esecuzione, o rimedi impugnatori) ma senza aspettarsi che il giudice dell'esecuzione possa disapplicare la norma cronologica

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