Cassazione Penale, Sentenza n. 15878/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di cumulo tra la pena inflitta con sentenza del 19/02/2021 (definitiva 11/01/2023) dalla Corte d'appello di Reggio Calabria per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., pena anni 10 e mesi 8) e la pena inflitta con sentenza del 24/06/1986 (definitiva 09/03/1987) dalla Corte d'assise d'appello per omicidio (art. 575 c.p., pena anni 15 e mesi 4), al fine di far valere la pena già espiata sul titolo più recente e poter accedere ai benefici dell'ordinamento penitenziario. Il ricorrente sosteneva che la richiesta non mirava a creare una "riserva di pena" ma a ottenere il computo concorrente delle pene per valutare l'ammissibilità di eventuali benefici
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 657, comma 4, c.p.p., poiché la pena per omicidio era stata interamente espiata (detenzione dal 04/01/1982 al 14/02/1991) e il reato di associazione mafiosa risulta commesso successivamente (anni 2014-2015). Pertanto è vietato computare come pena espiata una pena già interamente scontata anteriore alla commissione del reato per il quale si chiede l'esecuzione; di conseguenza l'istanza di cumulo è inammissibile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Limita il computo della custodia cautelare o della pena già espiata al solo caso in cui tali periodi siano successivi alla commissione del reato per il quale si deve determinare la pena da eseguire; vieta quindi il conteggio di pene già interamente scontate anteriori al reato più recente
art. 663 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nella doglianza (riguarda il cumulo formale ed esigenze di esecuzione), ma non ritenuta idonea a superare il divieto cronologico sancito dall'art. 657, comma 4
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali della parte soccombente; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese
art. 416-bis cod. pen.
Definisce il reato di associazione di tipo mafioso; nella sentenza è indicato come reato commesso negli anni 2014-2015, materialmente successivo alla precedente pena espiata
art. 575 cod. pen.
Norma sul reato di omicidio; collegata alla sentenza del 24/06/1986 la cui pena risultava interamente espiata nel periodo 1982-1991
art. 4-bis Ordinamento penitenziario
Richiamato nelle argomentazioni sulla possibile incidenza di reati ostativi sui benefici penitenziari; la Corte osserva che nemmeno un'eventuale unificazione/scioglimento del cumulo può eludere il divieto cronologico dell'art. 657, comma 4
Massime di principio
- Verificare sempre la cronologia: ai fini del cumulo e del computo di pene/custodie, conta la data di commissione del reato rispetto ai periodi di detenzione o pena già espiate; se la pena è stata interamente espiata prima della commissione del reato successivo, non può essere computata
- L'art. 657, comma 4, c.p.p. impedisce di far valere come "credito" per una pena futura un periodo già scontato anteriore al reato per il quale si chiede l'esecuzione; non è aggirabile tramite istanze di cumulo finalizzate all'accesso ai benefici
- Quando si chiede il cumulo di pene, occorre provare sovrapposizione temporale o che la custodia/la pena espiata siano successive alla commissione del reato per il quale si vuole il computo; senza ciò la domanda è destinata al rigetto
- I reati ostativi (art. 4-bis O.P.) e le questioni sull'ammissibilità dei benefici non permettono di superare le limitazioni cronologiche imposte dal codice di procedura penale; la strategia difensiva non può basarsi su una presunta "riserva di pena" antecedente
- Se il precedente periodo di detenzione non è completamente espiato o vi è contemporaneità/soverrapposizione con il nuovo reato, il cumulo e il computo possono essere valutati favorevolmente; quindi documentare con precisione le date è essenziale
- In casi complessi è opportuno valutare alternative (es. verificare eventuali errori nei calcoli delle date, istanze di revisione dell'esecuzione, o rimedi impugnatori) ma senza aspettarsi che il giudice dell'esecuzione possa disapplicare la norma cronologica
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