Sentenza del 04/04/2016 n. 167 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Revoca istanza rimborso IVA - Efficacia - Effetti abdicativi : non sussiste un generale divieto di revoca
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso di un credito IVA di 44.773 euro maturato tra il 2001 e il 2005 per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile destinato ad attività alberghiera. Il rimborso era stato richiesto nella dichiarazione relativa al 2005, ma l'istanza era stata formalmente revocata il 14 dicembre 2006. Dopo avere omesso il credito nelle dichiarazioni dal 2006 al 2010, la società lo aveva nuovamente indicato nelle dichiarazioni 2011 e 2012 e aveva presentato una nuova istanza di rimborso il 7 giugno 2013. La società sosteneva che la revoca non avesse efficacia giuridica e che la prima istanza, tempestiva, mantenesse il diritto al rimborso soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. La rinuncia all'istanza di rimborso è stata considerata un atto unilaterale recettizio con effetti abdicativi, efficace dal momento in cui è stata portata a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente può rinunciare a un proprio credito anche nei confronti dell'Erario, senza che sia necessaria una specifica previsione normativa. Di conseguenza, la prima istanza di rimborso, pur tempestiva, ha perso ogni efficacia giuridica. La nuova istanza del 7 giugno 2013 è stata ritenuta tardiva perché presentata oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 30 del DPR 633/1972. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 1334 del codice civile
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
La rinuncia al rimborso è stata qualificata come atto unilaterale recettizio: produce effetti quando viene comunicata all'Amministrazione, senza necessità di accettazione da parte di quest'ultima.
Art. 30, commi 2 e 3, DPR 633/1972
La nuova istanza di rimborso deve rispettare il termine decadenziale previsto dalla disciplina IVA. Una precedente istanza validamente revocata non conserva efficacia e non può impedire la decadenza della successiva richiesta.
Legge 724/1994
La disciplina sulle società non operative è stata richiamata dalla società come possibile causa delle incertezze che avevano determinato la revoca, ma tali motivazioni sono state ritenute irrilevanti rispetto agli effetti abdicativi della rinuncia.
Cassazione civile, sentenza n. 24916/2013
La pronuncia non stabilisce un generale divieto di revoca delle istanze di rimborso, ma riguarda una fattispecie diversa, relativa all'opzione tra detrazione e rimborso, e non è stata ritenuta applicabile al caso concreto.
Massime di principio
- La rinuncia a una richiesta di rimborso tributario può essere efficace anche in assenza di una specifica norma che ne disciplini espressamente la revoca, quando riguarda un diritto patrimoniale disponibile del contribuente.
- Una rinuncia formalmente comunicata all'Amministrazione può eliminare gli effetti della precedente istanza e non è normalmente superabile invocando i motivi che hanno determinato la rinuncia.
- Una nuova richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine decadenziale applicabile; non è sufficiente sostenere che la prima istanza fosse stata tempestiva se essa è stata successivamente abbandonata.
- Non va confusa la rinuncia a una domanda di rimborso con la revoca di un'opzione fiscale inderogabile, come quella tra detrazione e rimborso: le due fattispecie possono avere regole differenti.
- Prima di comunicare la rinuncia a un rimborso fiscale è opportuno verificarne gli effetti, perché la rinuncia può essere interpretata come abdicazione definitiva e rendere tardiva una successiva richiesta.
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