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Sentenza

Sentenza n. 1342/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di rigetto, Protocollo c_e617/AOO GE/2024/0054973 del 24 settembre 2024, recante diniego all’installazione dell’infrastruttura per impianto di telefonia, codice impianto MB20851_004 LISSONE SAN GIORGIO, adottato dal Comune di Lissone e notificato, in data 25 settembre 2024, dal SUAP Lissone in delega alla CCIAA Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi; - del provvedimento di trasmissione del diniego sopracitato, notificato in data 25 settembre 2024, dal SUAP Lissone in delega alla CCIAA Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi; - del parere tecnico contrario del 18 settembre 2024, adottato dal Settore Ecologia dell’Amministrazione comunale, non conosciuto in quanto mai trasmesso; - del parere tecnico contrario del 18 settembre 2024, adottato dal Settore Edilizia Privata dell’Amministrazione comunale, non conosciuto in quanto mai trasmesso; nonché, in parte qua, in subordine - del piano denominato “AP/C” ovvero Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi artigianali con intervento pubblico ai sensi dell’art. 27 L. 865/71.

Giustizia amministrativa202403088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base e relativi atti presupposti, nonché, in via subordinata, il piano particolareggiato AP/C nella parte eventualmente ostativa all’installazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato tramite SUAP un’istanza, ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003, per l’installazione di una stazione radio base. ARPA aveva espresso parere favorevole sulla compatibilità elettromagnetica. Il Comune aveva rigettato l’istanza ritenendo l’intervento incompatibile con la destinazione produttiva artigianale dell’area, disciplinata dal piano particolareggiato AP/C e dalla convenzione del 1984, e rilevando la necessità di una separata SCIA per la modifica della recinzione. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e violazione dell’art. 44, comma 7, d.lgs. 259/2003 per mancata convocazione della conferenza di servizi; 2) violazione dell’obbligo di motivazione e difetto di istruttoria, erronea applicazione della disciplina sulle infrastrutture di comunicazione elettronica e dell’art. 27 l. 865/1971, nonché eccesso di potere per arbitrarietà, sviamento e travisamento, contestando l’incompatibilità urbanistica dell’impianto, la pretesa necessità di un assenso comunale alla locazione dell’area e l’obbligo di una SCIA separata; 3) in via subordinata, illegittimità del piano AP/C qualora interpretato come recante un divieto generalizzato di installazione di stazioni radio base. Il Comune ha sostenuto la natura vincolata del diniego, l’incompatibilità dell’intervento con la convenzione, la mancanza di un assenso comunale quale proprietario e la necessità della SCIA. Il TAR ha inoltre rilevato la tardività e dichiarato inammissibile la memoria conclusionale comunale depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 si applica anche ai procedimenti speciali per l’autorizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. L’omissione ha leso il contraddittorio e la partecipazione della richiedente; non è stata condivisa la tesi comunale secondo cui il provvedimento sarebbe vincolato, poiché la valutazione implica il bilanciamento di interessi e l’apporto partecipativo avrebbe potuto incidere sulla decisione. Il Collegio ha ritenuto fondate anche le censure sostanziali: le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono opere di preminente interesse generale, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, e sono in linea di principio compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Il Comune non può opporre la destinazione artigianale dell’area né introdurre divieti generalizzati o limitazioni tali da ostacolare la capillare diffusione del servizio. In assenza di un regolamento comunale che individui aree preferenziali, l’operatore non deve dimostrare l’insufficienza della copertura esistente o l’impossibilità di utilizzare siti alternativi; spetta invece all’amministrazione che neghi l’autorizzazione dimostrare uno specifico divieto, motivato e proporzionato. È stata inoltre ritenuta legittima la disponibilità dell’area acquisita mediante locazione dai titolari del diritto di superficie, poiché le limitazioni convenzionali erano temporalmente scadute e, oltre tale termine, non era richiesto l’assenso comunale per una locazione avente natura obbligatoria. Infine, il titolo previsto dall’art. 44 d.lgs. 259/2003 ha natura unica e assorbe anche i titoli edilizi necessari per le opere accessorie, sicché non poteva essere richiesta una SCIA separata per la modifica della recinzione. Le censure subordinate sono state assorbite. Le spese sono state compensate, con condanna del Comune alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto si applica anche ai procedimenti speciali per l’autorizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e costituisce una garanzia partecipativa non derogata dalla specialità o dalla celerità del procedimento.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La sentenza richiama la questione della sanatoria dei vizi procedimentali, ma fonda la decisione sulla rilevanza autonoma della violazione dell’art. 10-bis nel procedimento considerato.

  • art. 44, commi 7 e 8, d.lgs. 259/2003

    sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura

    Il procedimento autorizzatorio per le infrastrutture di comunicazione elettronica è unico; il provvedimento finale assorbe i titoli edilizi e gli altri atti di assenso necessari, comprese le opere civili accessorie.

  • art. 86, comma 3, d.lgs. 259/2003

    L’assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria comporta, in linea di principio, la compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica e la possibilità di localizzazione in ogni parte del territorio comunale.

  • art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003

    La disposizione è richiamata quale base della disciplina favorevole alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e alla loro compatibilità con le destinazioni urbanistiche.

  • art. 51, comma 1, d.lgs. 259/2003

    La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina statale che impedisce limitazioni urbanistiche generalizzate alla localizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    Il Comune può individuare aree preferenziali per la localizzazione degli impianti; qualora ciò avvenga, l’operatore che scelga un sito esterno deve motivare l’impossibilità di utilizzare le aree preferenziali in relazione alle esigenze di copertura.

  • art. 27 l. 865/1971

    La destinazione dell’area nell’ambito di un piano per insediamenti produttivi non costituisce, di per sé, un limite insuperabile all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

  • art. 4, comma 4, allegato 2, d.lgs. 104/2010

    Il deposito effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, ai fini dei termini a difesa, si considera effettuato il giorno successivo ed è tardivo.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria conclusionale comunale depositata oltre il termine utile è stata dichiarata inammissibile per tardività.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 si applica anche ai procedimenti speciali disciplinati dal d.lgs. 259/2003 per l’autorizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica; la specialità e la celerità del procedimento non escludono la garanzia partecipativa.
  • Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, in quanto opere di preminente interesse generale assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, sono in linea di principio compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e non possono essere escluse mediante divieti comunali generalizzati o limitazioni sostanzialmente ostative alla capillare diffusione del servizio.
  • In assenza di un regolamento comunale che individui aree preferenziali per la localizzazione degli impianti, l’operatore può scegliere il sito tecnicamente ritenuto più idoneo e non deve dimostrare né l’insufficienza della copertura esistente né l’impossibilità di utilizzare siti alternativi; spetta all’amministrazione che neghi l’autorizzazione dimostrare uno specifico divieto, motivato e proporzionato.
  • Quando il Comune abbia individuato aree preferenziali ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. 36/2001, l’operatore che proponga un sito diverso deve illustrare l’impossibilità di utilizzare le aree preferenziali in relazione alle esigenze tecniche di copertura della rete.
  • Il procedimento autorizzatorio previsto dall’art. 44 d.lgs. 259/2003 è unico e il titolo finale assorbe tutti i provvedimenti e titoli edilizi necessari all’installazione dell’infrastruttura e delle opere accessorie; non è quindi legittimo imporre una SCIA separata per un’opera accessoria compresa nel progetto.
  • Una convenzione relativa alla cessione di un diritto di superficie non consente di negare l’autorizzazione sulla base di limitazioni temporali ormai scadute né richiede, salvo specifiche pattuizioni vigenti, l’assenso del Comune per la stipula di un contratto di locazione avente natura obbligatoria.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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