Cassazione Civile, Ordinanza n. 21184/2024 del 29/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente religioso)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU 2012 relativo ad alcuni immobili adibiti al culto, per i quali l'ente proprietario chiedeva l'esenzione. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente confermando il diniego di esenzione. In cassazione l'ente religioso ha proposto tre motivi: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 504/1992, degli artt. 8 e 19 Cost. e dell'art. 12 disp. prel. c.c.; 3) violazione o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e dell'art. 12 disp. prel. c.c. Il Comune ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente il giudicato esterno derivante da alcune decisioni passate in giudicato tra le parti su immobili e annualità diverse, e chiedendo comunque il rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato esterno quanto alle questioni di diritto, ha invece accolto il secondo motivo, affermando che per l'esenzione IMU degli immobili delle confessioni religiose destinati al culto non è richiesta una previa intesa con lo Stato italiano. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana per un nuovo esame. In sede di rinvio dovranno essere accertati tutti gli ulteriori presupposti dell'esenzione IMU, diversi dalla questione dell'assenza di intesa con lo Stato italiano. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Quanto all'eccezione di giudicato esterno, la Corte ha chiarito che esso è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ma non può valere per l'interpretazione di norme giuridiche, che non è suscettibile di stabilizzarsi in giudicato; può riguardare solo elementi fattuali stabili o tendenzialmente permanenti. Nel caso concreto le precedenti decisioni invocate attenevano a questioni di diritto e quindi non precludevano il riesame.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992
richiamato come norma invocata nel primo motivo, ma la Corte non ne fonda la decisione; il motivo è stato assorbito
art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 504/1992
interpretabile in senso costituzionalmente orientato: l'esenzione o agevolazione IMU per gli immobili delle confessioni religiose destinati al culto non richiede una previa intesa con lo Stato italiano
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non lo esamina nel merito perché il motivo è assorbito
art. 8 Cost.
le intese non possono essere imposte come condizione per accedere a benefici economici o esenzioni fiscali; l'interpretazione che le richieda sarebbe discriminatoria e incostituzionale
art. 19 Cost.
richiamato insieme all'art. 8 Cost. quale parametro per una lettura non discriminatoria delle esenzioni fiscali connesse al culto
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato nei motivi di ricorso; non costituisce la base decisiva della pronuncia
art. 372 c.p.c.
non osta alla produzione in cassazione di documenti attestanti la formazione successiva del giudicato
art. 384, comma 3, c.p.c.
consente alla Corte, ove necessario per il contraddittorio sulla produzione del giudicato sopravvenuto, di assegnare un termine alle parti per osservazioni
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 3 Cost.
evocato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata per escludere condizioni discriminatorie per l'accesso a benefici economici
art. 8, comma 1, Cost.
evocato dalla giurisprudenza costituzionale per affermare l'eguale libertà delle confessioni religiose
art. 8, comma 3, Cost.
le intese sono uno strumento di disciplina dei rapporti con lo Stato, ma non una condizione imposta per usufruire di libertà o benefici
art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.
richiamato nel terzo motivo, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia
art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.
richiamato nel terzo motivo, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, purché sia documentato nel rispetto del contraddittorio.
- Il giudicato esterno può precludere la nuova decisione solo su elementi di fatto stabili o tendenzialmente permanenti; non vincola invece l'interpretazione di norme giuridiche, poiché nell'ordinamento italiano non opera il principio dello stare decisis.
- Nelle imposte periodiche il giudicato su annualità precedenti è spendibile solo se riguarda presupposti fattuali non variabili nel tempo; se la questione è di puro diritto, ogni giudice conserva autonomia interpretativa.
- Le esenzioni fiscali per immobili destinati al culto delle confessioni religiose non possono essere subordinate alla previa stipulazione di un'intesa con lo Stato italiano, poiché una simile condizione sarebbe incompatibile con gli artt. 3, 8 e 19 Cost.
- In sede di interpretazione delle norme tributarie che incidono sulla libertà religiosa, il giudice deve adottare una lettura costituzionalmente orientata, evitando soluzioni che producano effetti discriminatori tra confessioni religiose.
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