Cassazione Penale, Ordinanza n. 38730/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, legale rappresentante di una società, è stato condannato in primo e secondo grado per aver indicato nelle dichiarazioni annuali IVA e IRES per l'anno d'imposta 2017 elementi passivi fittizi, avvalendosi di due fatture per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti emesse da un'altra società nei confronti della società da lui rappresentata. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: (1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte di appello avrebbe ricavato in modo illogico la fittizietà delle operazioni dalla pretesa inoperatività della società emittente, dalla mancata registrazione dei contratti di locazione e dall'assenza di pagamenti contabilizzati, senza una prova certa e diretta dell'inesistenza dei contratti di affitto di locali e macchinari; (2) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto, assumendo che la motivazione fosse apodittica e che la pluralità delle dichiarazioni fiscali e l'uso di due fatture false non bastassero a escludere la causa di non punibilità, anche perché le operazioni riguardavano beni funzionalmente connessi e sarebbero riconducibili a un'unica condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non denunciasse un vero vizio di legittimità ma mirasse soltanto a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva fondato la condanna su una valutazione complessiva, coerente e logicamente motivata di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni fatturate. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il diniego dell'art. 131-bis c.p. era stato motivato dalla pluralità delle violazioni fiscali e dall'utilizzo di due fatture false; la censura, tuttavia, non attaccava la reale ratio della decisione e difettava quindi di specificità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cpv. c.p.
richiamato come disposizione concorrente nel reato contestato in relazione alla continuazione/serialità della condotta contestata
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
norma incriminatrice per l'indicazione di elementi passivi fittizi mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
dedotto dal ricorrente per denunciare erronea applicazione della legge penale
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotto dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione
art. 131-bis c.p.
richiamato in tema di particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene motivato il diniego sulla base della pluralità delle violazioni e dell'uso di due fatture false
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
richiamato per l'aumento oltre il massimo della somma dovuta ex art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata quanto ai presupposti della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o proporre una mera lettura alternativa dei fatti, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La fittizietà di operazioni fatturate può essere desunta da un compendio di indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui la totale dipendenza economica del soggetto emittente, l'uso di medesimi beni e personale, l'incapacità di sostenere i costi operativi, la mancanza di riscontri contabili o bancari e la mancata registrazione dei contratti, purché tali elementi siano valutati complessivamente.
- La mancata registrazione di un contratto non vale, di per sé, a dimostrarne l'inesistenza civilistica, ma può costituire, insieme ad altri dati fattuali, un significativo indice della natura fittizia dell'operazione documentata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è immune da censure se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti ostativi, come la pluralità delle violazioni o l'uso di più documenti falsi; la doglianza in cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi e non limitarsi a contestazioni generiche o eccentriche rispetto alla motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni non imputabili a un errore scusabile, il ricorrente può essere condannato, oltre alle spese processuali, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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