Cassazione Penale, Sentenza n. 13693/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della statuizione sulla confisca del denaro (e, in alternativa, confisca per equivalente pari a euro 3.320). La difesa contestava la legittimità della confisca per equivalente richiamando la previsione dell'art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. n. 309/1990 (e l'art. 448 c.p.p.), secondo cui, per il reato disciplinato dal comma 5 dell'art. 73, sarebbe esclusa la confisca per equivalente e sarebbe ammessa solo la confisca delle cose che costituiscono profitto o prodotto del reato; inoltre si rilevava l'assenza di argomenti che dimostrassero un collegamento specifico fra il denaro confiscato e i fatti illeciti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla statuizione sulla confisca per equivalente. Ha confermato la legittimità della confisca dell'importo riconducibile al profitto delle cessioni di stupefacenti (la confisca del denaro provento del reato è stata ritenuta coerente con l'imputazione, in particolare rispetto al capo 1), ma ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che prevedeva, in alternativa, la confisca per equivalente dei beni dell'imputato per un valore corrispondente al profitto. Il resto della sentenza (condanna, pena concordata, distruzione e confisca dello stupefacente in sequestro, e la confisca del profitto effettivamente riconosciuto) è stato confermato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Disciplina la fattispecie aggravata (cessione di stupefacenti) che qui è stata contestata: la norma delimita il trattamento sanzionatorio e, insieme al comma 7-bis, incide sulle conseguenze patrimoniali ammesse.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7-bis
Stabilisce che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a terzi o la confisca non sia possibile; e, fatto importante, esclude l'operatività della confisca per equivalente per il delitto di cui al comma 5. Da ciò la Corte ricava che per il reato del comma 5 non è ammissibile la confisca per equivalente ai sensi della disposizione speciale.
codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Richiamato dalla difesa come norma procedurale collegata alle decisioni sulle misure patrimoniali in sede di applicazione della pena su richiesta (art. 444); il vizio prospettato riguardava la violazione di regole procedurali e sostanziali in materia di confisca.
codice penale, art. 240
La Corte richiama l'art. 240 c.p. per affermare che, quando il danaro trovato in possesso dell'imputato si vuole dichiarare provento del reato, deve ricorrere la disciplina e le condizioni generali previste da tale norma (collegamento fra denaro e reato; presunzioni; prova dell'origine illecita). In sostanza la confisca di denaro come provento richiede applicazione delle regole generali sulla confisca.
decreto legge n. 306 del 1992, art. 12-sexies (conv. legge n. 356 del 1992)
Citato per chiarire che la confisca per equivalente non può essere applicata per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 facendo riferimento alla disciplina speciale che regola le misure patrimoniali; la Corte sottolinea che per il reato di cui al comma 5 la confisca del danaro è ammessa solo se si rispettano le condizioni generali (art. 240 c.p.) e non invece ai sensi della disciplina delle confische per equivalente richiamata da tale decreto.
Giurisprudenza: Sez. Un. n. 9194 del 03/07/1996
Richiamata sul concetto di 'profitto del reato' inteso come lucro derivante dalla commissione del reato; supporta la legittimità della confisca del denaro che rappresenti provento di cessioni di stupefacenti quando ciò sia provato o desumibile dall'imputazione.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016
Ciniglia la tesi della Corte secondo cui, per il reato di cui all'art. 73 comma 5, la confisca del denaro in possesso dell'imputato può avvenire soltanto se ricorrono le condizioni previste dall'art. 240 c.p. e non in base alla confisca per equivalente ex disciplina straordinaria; tale orientamento è richiamato dalla Corte per annullare la statuizione sulla confisca per equivalente.
Massime di principio
- Distinguere sempre fra confisca del profitto/prodotto del reato (ammessa se il denaro costituisce effettivo provento e il nesso è dimostrabile) e confisca per equivalente (misura che sostituisce l'individuazione del profitto con beni diversi dell'imputato): per il delitto di cessione di stupefacenti (art. 73 comma 5 DPR 309/1990) la confisca per equivalente è esclusa dalla disciplina speciale (comma 7-bis).
- Quando si contesta una confisca di denaro come provento, l'accusa deve dimostrare o rendere desumibile il collegamento tra le somme e le cessioni contestate (quantificazione coerente del profitto); se ciò è possibile, la confisca del denaro provento è legittima.
- Se il denaro non è direttamente riconducibile al profitto e si tenta di applicare una confisca per equivalente, occorre verificare se la normativa speciale impedisce tale misura (es. art. 73 comma 7-bis) e, in mancanza, applicare le regole generali (art. 240 c.p.) che richiedono condizioni probatorie specifiche.
- In caso di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), la normativa speciale può limitare l'ambito delle misure patrimoniali: va sempre controllato se la confisca è disposta come confisca del prodotto/profitto oppure come confisca per equivalente, e quale fondamento normativo sia stato richiamato dal giudice.
- Per la difesa: contestare la confisca per equivalente quando la norma speciale la esclude e, alternativamente, richiedere che la confisca del denaro sia motivata con l'indicazione del nesso causale e della quantificazione del profitto; per l'accusa: documentare la provenienza illecita delle somme e la correlazione con le cessioni contestate.
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