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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23964/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia riguardava l'esatta individuazione di una servitù di passaggio costituita con atto notarile del 23 marzo 1989 a favore di due particelle appartenenti al dante causa degli attori e a carico di una particella dei convenuti. Gli eredi del titolare del fondo dominante avevano chiesto l'accertamento del diritto di passaggio con ogni mezzo su una fascia di terreno larga cinque metri e, in caso di ostacoli, la rimozione di barriere e impedimenti. Il tribunale, sulla base di consulenza tecnica d'ufficio, aveva individuato il tracciato della servitù e disposto la rimozione di alcuni ostacoli; la corte d'appello aveva confermato. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della motivazione e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, deducendo che la corte d'appello non avrebbe adeguatamente confutato il primo motivo di appello e che vi sarebbe stato un improprio accertamento dei confini; 2) nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per mutatio libelli, sostenendo che in primo grado gli attori avrebbero ampliato indebitamente l'oggetto della servitù includendo una ulteriore particella; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice avesse pronunciato oltre la domanda autorizzando gli attori a rimuovere una pianta e configurando una servitù diversa da quella richiesta; 4) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sull'apprezzamento delle prove, per aver il tribunale interpretato l'atto notarile in modo solo letterale e per non aver ammesso la prova testimoniale richiesta dai convenuti. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, in sostanza, rivolti contro la sentenza di primo grado e non adeguatamente confrontati con la specifica motivazione della sentenza d'appello; ha inoltre rilevato che la corte territoriale aveva correttamente ricondotto la decisione al titolo notarile, alla CTU eseguita in loco e alle indicazioni condivise dalle parti e dai consulenti, escludendo sia l'ultrapetizione sia la mutatio libelli.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione di merito della corte d'appello, che aveva confermato l'accertamento della servitù di passaggio nel tracciato individuato dalla consulenza tecnica e la disciplina degli ostacoli al suo esercizio, è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato solo per escludere che i vizi motivazionali possano essere fatti valere come mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, essendo sindacabili nei limiti della mancanza assoluta o apparente di motivazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro del requisito minimo di motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non può essere utilizzato per censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    rileva solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato nella censura di parte ricorrente sulla mutatio libelli

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    richiamato solo dalla parte ricorrente nella censura di motivazione

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato solo dalla parte ricorrente nella censura di motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione; la Corte ha escluso che vi fosse pronuncia oltre la domanda

  • art. 1069 c.c.

    le opere necessarie per l'esercizio della servitù sul fondo servente sono a carico del proprietario del fondo dominante

  • art. 1067 c.c.

    consente di rimuovere le opere che impediscono o rendono più incomodo l'esercizio della servitù

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla valutazione delle prove e sull'interpretazione dell'atto

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nella censura sull'apprezzamento delle risultanze probatorie

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per sostenere che il titolo negoziale avrebbe dovuto essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti

  • art. 1065 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non invocabile contro un titolo convenzionale che individuava espressamente il tracciato della servitù

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre doglianze rivolte contro la decisione di primo grado senza attaccare la ratio decidendi della sentenza d'appello.
  • Il vizio di motivazione è denunciabile nei limiti attuali dell'art. 360 c.p.c.: non sono più ammissibili doglianze per semplice insufficienza o contraddittorietà, mentre rilevano solo la mancanza assoluta o apparente di motivazione e l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice si limita a ricondurre la tutela richiesta entro il perimetro del titolo negoziale e ad applicare le conseguenze legali coerenti con la domanda, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
  • In tema di servitù convenzionali, se il titolo identifica in modo espresso il tracciato o i criteri obiettivi per individuarlo, l'accertamento giudiziale può limitarsi alla materializzazione in concreto di quel contenuto, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio svolta sul posto.
  • L'interpretazione del titolo costitutivo della servitù deve partire dal testo negoziale; non è consentito introdurre, tramite prova testimoniale o allegazioni tardive, un percorso diverso e incompatibile con quanto espressamente previsto nell'atto costitutivo.
  • Quando il proprietario del fondo dominante deve eseguire opere necessarie per l'esercizio della servitù sul fondo servente, i relativi oneri gravano su di lui; al contrario, le opere o i manufatti sopravvenuti che ostacolano l'esercizio della servitù possono essere rimossi a carico del proprietario del fondo servente secondo la disciplina codicistica applicabile.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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