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Sentenza

Sentenza n. 3447/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2332/2025

Giustizia amministrativa202601427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2332/2025, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscergli il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 aprile 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 4 novembre 2025, e l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione. Il ricorrente ha quindi domandato l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione del titolo giudiziale e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle adeguate competenze tecniche. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario, indicando i criteri normativi applicabili e le modalità di deposito telematico degli atti tramite PAT. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è applicata quale base dell’azione di ottemperanza e del potere del giudice di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del titolo e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni costituisce, unitamente alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Il titolo giudiziale da eseguire riconosceva il beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo.

  • d.P.R. n. 115/2002

    È indicato come riferimento per la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta, nonché delle spese connesse all’incarico.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato, insieme all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla circolare ministeriale indicata in sentenza, per le spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    La parcella del commissario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine previsto; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    È richiamato quale criterio per il rimborso delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • Circolare Ministero del Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75

    È indicata quale ulteriore riferimento per la determinazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, tale definitività sia comprovata dalla mancata impugnazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione.
  • In presenza di un giudicato recante una condanna puntuale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine specifico e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta possono essere liquidati con successivo decreto collegiale secondo i criteri previsti dal d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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