Sentenza n. 3447/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2332/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2332/2025, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscergli il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 aprile 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 4 novembre 2025, e l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione. Il ricorrente ha quindi domandato l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione del titolo giudiziale e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle adeguate competenze tecniche. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario, indicando i criteri normativi applicabili e le modalità di deposito telematico degli atti tramite PAT. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è applicata quale base dell’azione di ottemperanza e del potere del giudice di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del titolo e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni costituisce, unitamente alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
Il titolo giudiziale da eseguire riconosceva il beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo.
d.P.R. n. 115/2002
È indicato come riferimento per la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta, nonché delle spese connesse all’incarico.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato, insieme all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla circolare ministeriale indicata in sentenza, per le spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
La parcella del commissario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine previsto; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
art. 8 l. n. 417/1978
È richiamato quale criterio per il rimborso delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Circolare Ministero del Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75
È indicata quale ulteriore riferimento per la determinazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, tale definitività sia comprovata dalla mancata impugnazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione.
- In presenza di un giudicato recante una condanna puntuale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine specifico e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
- L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta possono essere liquidati con successivo decreto collegiale secondo i criteri previsti dal d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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